mercoledì, luglio 07, 2010

Tariffe massime, Cnf: Bene la conclusioni dell’Avvocato generale.


Roma. Il Consiglio nazionale forense accoglie con soddisfazione le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa 565/08, intentata dalla Commissione europea contro l’Italia per la vigenza di tariffe massime forensi.
Le conclusioni confermano quanto dall’avvocatura sempre sostenuto, ritenendo il sistema tariffario pienamente compatibile con le regole comunitarie della concorrenza. In particolare, con riguardo alla questione dell’ammissibilità delle tariffe massime, le stesse sono sempre state considerate a favore del cliente contro eventuali pretese esorbitanti dei professionisti, ferma restando la loro piena negoziabilità. Ci auguriamo che la Corte di Giustizia si pronunci in senso confermativo, confidando nella precedente giurisprudenza Arduino (2001) e Macrino-Cipolla (2006).
Peraltro, le conclusioni di oggi confermano l’attenzione dell’Unione europea nei confronti del ruolo dell’avvocatura nel processo e nella società. Circostanza da ultimo rafforzata dall’ingresso del Cnf nella Rete giudiziaria europea, sistema nato per promuovere la cooperazione in tema di processo civile e commerciale e l’utilizzo degli strumenti processuali comunitari da parte degli operatori nazionali. L’ingresso del Cnf costituirà una occasione per una loro maggiore diffusione presso il ceto forense.

martedì, luglio 06, 2010

OUA: no ai notai "pigliatutto"!


COMUNICATO STAMPA O.U.A.


SEPARAZIONI FAMILIARI, INACCETTABILE LA PROPOSTA DEL MINISTRO ALFANO CHE ASSEGNA NUOVE COMPETENZE AI NOTAI

MAURIZIO DE TILLA, OUA: “AUSPICHIAMO DAGLI STESSI NOTAI UN DISSENSO SU QUESTA PROPOSTA. È TEMPO DI UNITÀ TRA I PROFESSIONISTI, NON DI DIVISIONI”.

Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dai giornali, nel corso di una riunione del Consiglio Nazionale del Notariato il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha lanciato la proposta di assegnare nuove competenze ai notai in materia di separazioni coniugali.

Per Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’avvocatura (Oua) è grave che in una situazione di grave disagio per gli avvocati, il Ministro della Giustizia avanzi questo tipo di proposte: «È inaccettabile che il guardasigilli, partecipando alla prima seduta del Consiglio Nazionale del Notariato, annunci di aver individuato nuove competenze da assegnare ai notai per alleggerire il lavoro dei magistrati civili, e segnatamente la composizione patrimoniale nel caso delle separazioni senza figli, cioè l’attribuzione dei beni fra marito e moglie.
E con un intervento legislativo più complesso anche l’eventualità dell’intera separazione dal notaio».
«L’affermazione del Ministro – continua il presidente dell’Oua - va contestata perchè sconfessa il lavoro che svolgono molto bene gli avvocati nei giudizi di separazione, e, in particolare, quelli esperti in diritto di famiglia».

«Auspico – conclude de Tilla - che emerga su questa proposta, un netto dissenso da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. È tempo di unità, non di divisioni: le professioni non devono incrementare le proprie competenze in danno di altre professioni».

Roma, 5 luglio 2010

lunedì, luglio 05, 2010

Servizio invio telematico Modello 5 Cassa Forense.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

In considerazione delle modifiche introdotte dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle ore 13, a far tempo dal giorno 12 luglio e sino al 02/08/2010, in biblioteca saranno operative due postazioni PC per la compilazione e l'invio del modello 5/2010 e dei relativi adempimenti e pagamenti, curate dal dott. Sergio Giuliano, consulente fiscale del Consiglio,coadiuvato dai delegati alla Cassa Avv.ti Americo Montera ed Andrea Baratta.
I Colleghi che vorranno avvalersi di tale servizio, ovviamente gratuito, dovranno fornire:
1) Il codice meccanografico ed il PIN, già in loro possesso, per accedere alla posizione previdenziale via internet;
2) Copia del modello Unico 2010 (redditi 2009) oppure (per coloro che non ne sono ancora in possesso) reddito netto professionale ossia REDDITO NETTO DA MODELLO UNICO 2010: RE21 - COLONNA 2; CM6 (in caso di contribuenti minimi) RH15 (in caso di studi associati) VOLUME D'AFFARI DA MODELLO UNICO 2010: VE40 (al netto del contrbuto del 2%); CM2 (in caso di contribuenti minimi).
Dal Palazzo di Giustizia, due luglio 2010.
Il Presidente
Avv. Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv. Gaetano Paolino

Avvocatura e Governo ai ferri corti!

Il veicolo abbandonato su un’area privata è un rifiuto speciale.


Il veicolo che versa in stato di degrado e non è più idoneo alla circolazione deve essere considerato un rifiuto speciale, anche se risulta ancora iscritto al PRA.
Lo ha affermato la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 22035/2010 che ha così confermato quanto deciso nei due precedenti gradi di giudizio, richiamandosi all’orientamento già espresso dalla stessa Cassazione.
Il rappresentante legale di una società aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, a sua volta, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Arezzo, Sezione distaccata di Sansepolcro, per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 192 comma 1 e 256 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 152/06 contestato per avere in più occasioni, abbandonato e depositato incontrollatamente rifiuti pericolosi - camion completo di serbatoio carburante, batteria condensatore olii, camion incidentato completo con rimorchio ferraglia, camion con motrice incendiata con motore, completi di liquidi con fuoriuscita di olii, camion incidentato con impianto di aria condizionata completa di filtri liquidi, e non pericolosi - quattro autovetture con targa in evidente stato di abbandono e sei cabine di camion, su suolo dell’area di pertinenza della società.
In sintesi il ricorrente aveva eccepito che:
1)gli automezzi rinvenuti nel piazzale dell’autocarrozzeria non potessero essere considerati rifiuti poiché sarebbero tali solo gli oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi mentre, nella specie, i mezzi, targati e con proprietari, erano destinati ad un prossimo futuro riutilizzo dopo le riparazioni necessarie;
2)non sarebbe stata a lui imputabile la violazione dell’art. 256, D.Lgs. n. 152/06 in relazione all’art. 192, commi 1 e 2, all’art. 1 c.p. ed all’art. 255 poiché - a suo dire – tale disposizione sanziona l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e si riferirebbe pertanto solo a quei soggetti che effettuano le attività di gestione in modo professionale e non anche all’attività della carrozzeria;
3)in ogni caso, i rifiuti in questione non sarebbero rifiuti pericolosi.Come anticipato, la Cassazione ha rigettato il ricorso avendone riconosciuto l’infondatezza e, con riferimento ad ognuno dei tre motivi sollevati dal ricorrente, ha precisato che:
1)in tema di rifiuti, la Sezione Terza ha affermato, anche di recente, che la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504). In particolare, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, richiamato dall’art. 231 del DLgs n. 152/06 (“veicolo fuori uso” è un veicolo ... a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’art. 6 del “decreto Ronchi”) e dall’art. 3 comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 209/2003 (è rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA), la S.C. afferma che “deve essere considerato “fuori uso” sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che - come nella specie - risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata” (sul punto, Cassazione, Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005).
2)il reato di deposito incontrollato di rifiuti - di cui all’art. 51, comma 2, del “decreto Ronchi” e sostanzialmente riprodotto dall’art. 256 del D.Lgs. n. 152/06 - è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o a gli enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Sez. 3, n. 9544 del 11/02/2004 Rv. 227570).
3)è stato corretto il riferimento operato da parte dei giudici di appello alle componenti pericolose dei veicoli che, infatti, hanno evidenziato come i veicoli fuori uso abbiano come codice di riferimento CER 16 01 06* (art. 184 comma 5).
(Sentenza Cassazione civile 10/06/2010, n. 22035)

domenica, luglio 04, 2010

Oggi e domani magistrati alle urne per eleggere i 16 togati del Csm.


Roma, 4 lug. (Apcom) - Oggi e domani i magistrati sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.
Per eleggere i loro 16 rappresentanti a Palazzo dei Marescialli le quasi novemila toghe voteranno nei tribunali di appartenenza, oggi dalle 8 alle 20, domani dalle 8 alle 14.
I posti da assegnare sono divisi per categoria di appartenenza: 10 per i giudici di merito, 4 per i pubblici ministeri, 2 per i magistrati della Cassazione.
I risultati, che arriveranno non prima di metà della prossima settimana, peseranno non poco sulla scelta dei nomi che le Camere designeranno per l'organo di autogoverno della magistratura e tra i quali sarà scelto il nuovo vicepresidente.
Partita, anche questa, tutta aperta in attesa proprio dei risultati delle elezioni dei togati. In pole per ora c'è ancora l'Udc Michele Vietti: sul suo nome potrebbero convergere le correnti più moderate e (al momento) maggioritarie assieme ai rappresentanti di Md.
Ma la fase decisiva si giocherà più in là. Sicuramente dopo che saranno chiari i risultati della consultazione tra i magistrati. Il che rende anche possibile una nuova fumata nera in Parlamento per la seconda votazione, prevista giovedì 8 luglio. I magistrati candidati sono in tutto 25, un quarto (cioè 6) sono i nomi scesi in campo fuori dalle liste delle correnti.
E sono proprio questi 'outsider' a rendere incerto il risultato, con previsioni che rischiano di mutare gli attuali equilibri tra le 'anime' della magistratura al Csm.
Attualmente, Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe, conta su 4 consiglieri, ai quali si aggiungono i 3 rappresenti del Movimento per la giustizia.
La maggioranza è nelle mani dei 'centristi' di Unicost, 6 consiglieri, mentre i più moderati di Magistratura indipendente ne hanno 3.

Napoli: Avvocati in corteo contro la "mediaconciliazione" (video).


sabato, luglio 03, 2010

CNF: Servizio di interrogazione ricorsi presso la Corte di Cassazione.


Cari Colleghi e cari Amici,
il Consiglio Nazionale Forense, rilevata l’importanza del servizio di consultazione dei ricorsi presso la Suprema Corte, in data 2 novembre 2009 ha rinnovato il Protocollo di intesa che porta la firma del Primo Presidente Vincenzo Carbone.
Installate presso il Sistema Informatico Cassazione (SIC) nuove macchine server, sono stati sviluppati e messi a disposizione applicativi software di semplificazione operativa ed esteso il servizio alla consultazione delle banche dati che ora comprendono anche i ricorsi penali.
Tra i più rilevanti nuovi servizi, che il CNF offre gratuitamente all'Avvocatura italiana:
1) L'accesso, la ricerca e l’interrogazione comprendono, oggi, anche il Sic dei ricorsi penali;
2) Le logiche di accesso sono state ampliate per consentire un regolare accesso a figure particolari come, tra gli altri, l'Avvocatura dello Stato e gli avvocati Inps.
Per l’interrogazione delle banche dati sarà sufficiente disporre di certificato digitale collegato e recarsi al web link dedicato dal sito istituzionale del CNF ( www.cnf.it) seguendo il percorso: “Area Avvocati” –> “Corte di Cassazione” -> “Accesso al servizio di interrogazione dati di ricorso in Cassazione”.
Oppure dal link diretto: https://cassazione.consiglionazionaleforense.it/
Vi invito a dare massima diffusione al servizio.
Con viva cordialità.
Roma, 02/07/2010.

Avv. Prof. Guido Alpa

L'aforisma del sabato.

mercoledì, giugno 30, 2010

Mediaconciliazione: l'OUA proclama una settimana d'agitazione.


COMUNICATO STAMPA OUA
La perdurante vigenza della legge che abolisce i minimi di tariffa, gli ingiustificati ritardi della riforma forense, il varo di un decreto legislativo sulla media conciliazione contro l’avvocatura e contro i cittadini, impongono forti iniziative di protesta dell’avvocatura sul piano nazionale e territoriale.
L’Avvocatura ha chiesto al Governo, al Ministro della Giustizia e al Parlamento la modifica del decreto legislativo sulla media conciliazione con la introduzione dei seguenti punti essenziali:
• eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione;
• assistenza necessaria dell’avvocato difensore;
• modifica dell’obbligo di informativa con cancellazione della sanzione di annullabilità del mandato;
• proposta di conciliazione solo su richiesta di entrambe le parti;
• fissazione di criteri sulla competenza territoriale.
Segnatamente:
• la obbligatorietà del procedimento conciliativo, prevista come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, determinerà un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino utente;
• tale obbligatorietà determinerà un dilatamento dei tempi (almeno un anno) prima della presentazione della domanda giudiziaria nonché un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino-utente, per giungere alla soddisfazione della domanda di giustizia;
• la obbligatorietà del tentativo di conciliazione (criticata anche dalla Commissione Giustizia del Senato) appare scollegata da aspetti procedurali e tecnici che determineranno un probabile corto circuito per quelle azioni giudiziarie in cui si debbano proporre domande riconvenzionale, chiamate di terzo, interventi volontari;
• la obbligatorietà del tentativo di conciliazione diventerà, in definitiva, uno strumento dilatorio per la parte non diligente e inadempiente.
Nel chiedere alle parti politiche la modifica del decreto legislativo l’OUA ha dichiarato lo stato di agitazione dell’Avvocatura.
In attesa della risposta del Governo, l’OUA promuove sin da ora per l’intera settimana dall’11 al 16 ottobre manifestazioni di protesta locali e nazionali, con una o più giornate di astensione e un corteo diretto a Palazzo Chigi con le modalità che saranno tempestivamente comunicate a tutti gli avvocati.

martedì, giugno 29, 2010

Cassazione: l'8 luglio il nuovo Presidente,Napolitano presiederà Csm.


Roma, (Apcom) - Dovrebbe tenersi l'8 luglio il plenum straordinario del Csm per la nomina del nuovo primo presidente della Cassazione.
La seduta, come di consueto, sarà presieduta dal capo dello Stato Giorgio Napolitano ma per il momento la data è ancora ufficiosa visto che l'ordine del giorno non è stato definito ancora.
Sulla poltrona di 'numero uno' della Suprema Corte a subentrare a Vincenzo Carbone (che andrà in pensione il 12 luglio) sarà Ernesto Lupo, la cui nomina è scontata vista l'unanimità raggiunta sul suo nome dalla commissione per gli Incarichi direttivi.
Niente a che vedere con quello che accadde invece tre anni fa, quando il vertice della magistratura italiana rimase scoperto quasi per un anno. Tanto tempo passò tra l'uscita di Nicola Marvulli e l'arrivo di Carbone sulla poltrona di primo magistrato d'Italia, che è anche componente di diritto dell'organo di autogoverno delle toghe e del suo comitato di presidenza.
Il suo nome venne bocciato dal plenum del Csm, a causa di un incarico di insegnamento non autorizzato, decisione che poi però il Consiglio di Stato annullò. E dopo dieci mesi l'assemblea del Csm tornò a nominare Carbone alla guida della Cassazione.
Oggi lo scenario è un altro. Il plenum presieduto da Napolitano, che - salvo cambi dell'ultimora in agenda - dovrebbe riunirsi in seduta solenne nel pomeriggio di giovedì 8 luglio, si prepara a dare il via libera unanime alla nomina di Lupo, da 18 anni in Cassazione, dove dal 2006 presiede la Terza sezione penale.
In magistratura dal 1964, Lupo ha 72 anni ed è originario del salernitano. All'inizio della sua carriera in toga è stato pretore a Roma, poi nella seconda metà degli anni '70 è stato distaccato al ministero della Giustizia, nell'ufficio di gabinetto dell'allora Guardasigilli Francesco Paolo Bonifacio.
E alla guida di quell'ufficio è tornato a metà degli anni '90 durante l'interim alla Giustizia dell'allora capo del governo Lamberto Dini.
Scelto poi come direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria dal ministro Giovanni Maria Flick, ha fatto parte anche della Commissione Pisapia per la riforma del codice di procedura penale. E' stato anche direttore della Gazzetta Ufficiale.

Separazione: la detrazione per figli a carico spetta al coniuge affidatario.


Commissione Tributaria Provinciale di Lecce
Sez. II, sentenza 25 maggio 2010, n. 343
(Pres. Fiorella, Rel. Quarta)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 settembre 2008 la Sig.ra ………, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento, riportata in epigrafe, emessa da Equitalia SPA su ruolo dell'Agenzia delle Entrate: Ufficio di Lecce 2.
La suddetta cartella veniva notificata a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/73 della dichiarazione Mod. 730/2005, relativo al recupero di detrazioni di imposta per figli a carico non spettanti secondo l'Amministrazione finanziaria. Premetteva la ricorrente: di essere in regime di separazione consensuale con ii coniuge sin dal 1993 (sent. n. 264 del 6 agosto 1993); di essere l'unica affidataria dei figli; faceva, inoltre, presente che nel febbraio 2006 era intervenuta la sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In diritto eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del T.U. 917/86 in quanto, la ricorrente, legittimamente aveva usufruito integralmente delle detrazioni per il secondo figlio a carico atteso che, nonostante l'onere posto a carico del coniuge separato di contribuire al mantenimento dei figli, era stata l'unica, di fatto, a farsi carico di tale adempimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Amministrazione Finanziaria insistendo sulla validità del proprio operato e sottolineando che aveva riconosciuto la detrazione nella misura solo del 50% in quanto il mantenimento dei figli era posto anche a carico del padre.
All'odierna pubblica udienza il difensore della parte e il rappresentante dell'ufficio si riportano ai propri scritti e ne chiedono l'accoglimento.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
In effetti l'eccezione appare fondata in quanto l'ufficio non ha fornito, alcuna prova sul fatto che i figli della ricorrente, pur essendo alla stessa affidati, siano rimasti anche a carico del padre separato, circostanza, quest'ultima, che avrebbe dato titolo al recupero oggetto dell'odierna disputa.
Dagli atti allegati da parte ricorrente, invece, si evince che la stessa si sia fatto carico del mantenimento dei figli e che tale fatto e stato peraltro evidenziato anche nella sentenza che ha dichiarato cessato ogni effetto civile del matrimonio.
Pertanto si ritiene rispettato quanto prescritto dall'art. 12, comma 1 e 2, ratione temporis, del T.U. secondo il quale la detrazione "spetta in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno".
A suffragio di quanto sostenuto, poi, non può sottacersi la nuova formulazione del citato articolo così come modificato dalla legge 296/06, secondo il quale “in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 19 maggio 2009

Esame Avvocato Corte Appello Salerno: i risultati completi.


Pubblichiamo, qui di seguito, l'elenco completo dei candidati che hanno superato la prova scritta, per l'esame d'idoneità alla professione d'avvocato, presso la Corte d'Appello di Salerno.
Ecco gli ammessi:
Acanfora Maria Celeste, Ancanfora Matilde, Accarino Angela, Agresti Mariangela, Alfano Marina, Altieri Maria Carmela, Altobello Valentina, Amabile Katiuscia, Ametrano Caterina, Amodeo Nicola, Amodio Andrea, Amodio Salvatore, Amos Paola, Ansalone Maiata, Apicella Ciro, Apicella Giacomo, Apicella Simona, Apolito Rossella, Arcella Anna, Arguto Eleonora Sara, Ariodante Rossella, Armenante Angelo, Artico Giuseppe Ivan, Attanasio Gerardo, Attanasio MariaLaura, Autero Danilo, Autuori Michele, Avagliano Francesco, Avallone Raffaela, Avigliano Gianluca, Balbi Gaudenzio, Balistreri Maurizio, Barba Filomena, Barba Simona, Barone Massimo, Barone Rosi, Bartiromo Anna, Bartiromo Gaetano, Bassano Gilda Patrizia, Belardi Fabiana, Benvenuto Domenico, Benvenuto Maria Chiara, Benvenuto Vincenzo, Biffaro Luca, Bilotta Alberta Paola, Bini Antonietta, Bisogno Francesca, Boccia Anna, Boccia Francesca, Bonadies Antonio, Bonito Paolo, Botti Ezio, Bottiglieri Amalia, Boves Stenio, Bozzetto Margherita, Bracale Raffaele, Bracigliano Maria Rosaria, Bronzo Alessandro, Bruno Teresa, Buonavita Marina, Buoninconti Luca, Buono anna, Caccavo Raffaele, Caggiano antonella, Califano Elvira Annalisa, Califano Francesco, Cammarota Manuela, Cammarota Michelina, Campolongo Domenico, Capano Marilisa, Capobianco Antonia, Caponigro Lucia, Capozzolo Carmela, Cappetta Angela, Cardaci Cristiano, Carleo Rosario, Carlucci Annamaria, Caroleo Francesca, Carpentieri Tiziana, Carpinelli Enrica, Carrano antonella, Carratù Giovanni, Cascone Maria Raffaella, Cassanese Rosalia, Castriotta Maria, Cataldo Antonietta, Catino Rita, Cavaliere Cristiano, Cavaliere Monica, Cavotta Antonio, Celano Walter, Cerruti Antonio, Chiaiese Giovanna, Chirico Angelo, Chirico Antonio, Cianciulli Lara, Cicalese Marianne, Ciccarino Emilio, Cimino Giuseppe, Cimmino Carlo, Cioggi Gabriella, Cioffi Giuseppe, Cirota Cristofaro, Civetta Paolo, Collina Giovanna, Colucci Annamaria, Comunale Annalisa, Concilio Luca, Contaldo Salvatore, Coppola Patrizia, Coraggio Irene, Corinalsdesi Giuseppina, Corrado Mariateresa, Vorreale Piero, Cotroneo Alessandro, Covelli Elvira, Coviello Giuseppe, Corzi Torto Emanuela, Cozzolino Gerardo, Cozzolino Giovanni, Crescenzo Chiara, Crescenzo Serena, Cretella Vincenzo, Cuomo Caterina Autora, Cuozzo Giorgio, Cusati Ciro Ingmar, D'Agosto Manuelea, D'Aiuto Antonio, D'Ambrosi Filomena, D'Amore Vincenzo, D'Angelo Antonio, D'Angelo Giosi, D'Angelo Simona, D'Aniello Luigi, D'Antonio Carolina, D'Antuono Margherita, D'Arco Vincenzo, De Angelis Gelsomnina, De Donato Antonio, De Feo Marica, De Filippo Carmelina, De Natale Giovanna, De Simone Pietro Paolo, Del Giudice Caterina, Del Giudice Enza, Del Pesce Francesco, Del Sorbo Maria, Della Monica Annalisa, Della Puca Gerardo, Della Valle Alessandro, Dell'aglio Sabato, Delli Bovi Giovanni, Di Gregorio Romina, Di Benedetto Rocco, Di Bianco Sara, Di Blasi Simona, Di Clemente Rosa, Di Dario Margherita, Dio Domenico Sofia, Di Filippo Vincenzo, Di Gennaro Angela, Di Gilio Giuseppe, Di Lucia Maria, Di Maio Angela, Di Amrtino Simona, Di Santi Michele, Di Sessa Anna Katia, Di Sevo Clelia, Di Somma Giovanni, Di Stasi Sibilla, Di Toma Annabella, Di Vece Elvira, Diotallevi Danilo, Donnarumma Enrico, Esposito Annamaria, Esposito Loredana, Esposito Maria Giuseppina, Esposito Silvia, Falco Archiropita, Falcone Maurizio, Famiglietti Ornella, Farina Francesco, Farro Sonia, Fasanino Giovanna, Fasano Alfredo, Fasano Debora, Fasolino Gilda, Fauceglia Fiammetta, Feo Antonio, Feola Donatella, Ferrara Elvira, Ferrara Emnanuela, Ferara Silvia, Ferrara Valerio, Ferrentino Giovanni, Fierro Laura, Finamore Domenico, Fiordelisi Marina, Fiore Giovanna Eliana, Foglia Marina, Forino angelo, Forlenza Gianmario, Forlenza Rossana, Formisano Anna, Fornino Maria Concetta, Forte Vincenzo, Fralicciardi Olga, Franciulli Laura Anna, Fresolone Simona, Funaro Nicola, Fusco Vito, Gagliotta Aldo, Galdi Elisa, Gallo Olimpia, Gambardella Andrea, Gambardella Francesco, Gambaro Luigi, Gatto Alberto, Genise Vincenzina, Genua Antonio, Giordano Alfredo, Giordano Marco, Giordano Salvatore Maria, Giordano Salvatore Rosario, Giuliani Massimo, Glielmio Carmine, Gorga Domenico, Granato Fabiana, Granito Elisabetta, Granozi Massimiliano, Graziadei Francesca, Greco Francesco, Grimaldi Anna, Grimaldi Francesca, Grimaldi Raffaella, Grimaldi Rita, Grimaldi Rosario, Grippa Valentina, Guacci Rita, Guariglia Martina, Guglielmotti Luigi, Guida Emanuela, Guzzo Giovanni, Husainat Moh'd Youse Saleh Alì, Iannicelli Caterina, Iannicelli Maria Alessandra, Iannone Guido, Iannone Luca, Iannone Marta, Iaannuzzi Delia, Imparato Luisa, Iovane Esther, Izzo Carmine, Izzo Italia, Joung Rachele, La Vergata Annapaola, La Iola Claudia, Lamberti Maria, Lamberti Pietro, Lambiase Lucia, Landi angelo, Landi Mario, Larocca Rosalba, Laurio Iole, Lazzarini Valeria, Leone Gerardo, Liguori Daniela, Liguori Erica, Liguori Mauro, Lomonaco Filippo, Longobardi Iolanda, Lucibello Rosa Maria, Luongo Marcella, Luccpino Alessandro, Maiese Aniello, Mainente Giusi, Maiorino Mario, Mananra Lucia, Manzo Manuela, Marchese Maria, Marchese Maria, Marciano Catia, Mareschi Ida, Marra Lucia, Marsilia Armando, Marzano Carla Rita, Matrone Enrico, Mattei Gianluigi, Maucione Giuseppe, Mauri Maria, Mautone Maria, Mazza Francesca, Mazzariello Colomba, Medolla Giulia, Melchionda Catia, Melillo Ida, Miele Carmine, Migliaro Loredana, Milano Mariano, Minardi Filippo Maria, Minichini Rosario, Miranda Lucia, Mirra Silvia, Monaco Anna, Monaco Linda, Nad jesda Monetti Aida, Montefusco Antonio, Montera Assunta, Montone Fortuna, Morrone Carmela, Moscato Michele, Mutalipassi Flora, Naimoli Simona, Napoli Giuseppe, Napoli Michela, Napoliello Ermanno, Nappo Giuseppe, Nardo Anna Maria Felicia, Nasta Teresa, Nicoletti Fabiana, Nicolino Nadia, Nigro Marco, Nigro Tiziana, Nobile Francesco, Nola Antonella, Notarroberto Loretta, Novi Virginia Mariarosaria, Oliveto Francesco, Orefice Massimiliano, Pala Annarita, Palladino Margherita, Palo Fabio, Panzariello Alessandro, Paolillo Maria Cristina, Paolino Salvatore, Paone Angela, Papa Alessia, Parente Vincenzo, Parrella Teresa, Parrilli Antonietta, Pasca Filiberto, Passa Gabriella, Pastore Clotilde, Paterni Sara, Pecoraro Letizia, Pecori Rosetta, Pepe Giuseppe, Perna Gianluca, Pesce Agnese, Pessolano Rosa, Petretti Piergiorgio, Petrone Anna, Petta Anna, Picarella Antonio, Picarella Gianluca, Pilerci Rosanna, Pipi Remo Fabio, Pirrone Paola, Fisacane Monica, Pizzo Maria Rosa, Porcelli Mario Porfido Vittorio, Prete Alessio, Proto Marco, Pucci Immacolata, Quagliozzi Angela, Ragone Monica, Raiola Adriano, Renna Pasquale, Rescigno alberto, Ricchiuti Luigino, Riciardi Gabriella, Riccio Oriana, Rinaldi Michela, Risi Natalia, Rispoli Giuseppe, Rispoli Massimo, Rizzo Lucia, Robustelli Donatella, Rocciola Francesca, Rocco Anna, Romanuolo Daniela, Romaniello Rita, Romanini Stefano, Romano Chiara, Romano Elisabetta, Rondinelli Sonia, Ronga Stefania, Roscigno Grazia, Roseto Antonella, Rosolia Marianna, Rossi Bianca Maria, Rossi Giovanni, Rotella Chiara, Ruggiero Daniela, Ruggiero Perrino Claudia, Rumbolo Maria Giovanna, Russo Annamaria, Russo Carlo, Russo Giuseppe, Sabbatino Mcihele, Sabbatino Paola, Sabbetta Michela, Sacco Rosario, Salsano Roberta, Salzano Serena, Salzano Walter, Sangiannantoni Maria, Sansiviero Batolo, Santaniello Luca, Santarpino Ida, Santoro Angela, Santoro Rossella, Santulli Emanuele, Sanzone Heidi Sonia, Sarno Francesco, Sassano Anna, Scandizzo Giuseppe, Scarpa Angela Maria, Schillaci Franza Alessandro, Selvaggi Domenica, Semplice Laura, Senatore Angela, Serra Barbara, Serrapica Domenico, Severino Maria, Sgritta Matteo, Sica Angela, Sica Maria Immacolata, Sica Serena, Silvestri Luca, Siniscalchi Sergio, Sirignano Benedetta, Sofia Antonio, Sopriano Stefano, Sorrentino Giovanni, Speranza Mariele, Spinelli Elena, Spinelli Rocco, Starace Maria Teresea, Taiani Antonello, Tecce Maurizio, Terrone Maria, Tesauro Vincenzo, Tipaldi Paola, Tondini Vincenza, Prezza Antonia, Roia Fabio, Troiano Carmela, Troncone Antonietta, Ugolino Giovanni, Vairo Giovanna, Valenti Annalisa, Valente Giorgio, Valiante Giuseppina, Varlese Alfonso, Ventura Eleonora, Verga Carolina, Vespa Carmine, Vicedomici Liliana, Vicinanza Valeria, Vignapiano Marianna, Viserta Fortunella, Vitale Giovanni, Vollaro Alessandra, Zecca Cristina, Zinna Angela.

lunedì, giugno 28, 2010

L’Associazione Nazionale Giudici di Pace chiede al governo di escludere la mediazione per i procedimenti di competenza del GdP.


- COMUNICATO STAMPA -

L’ Associazione Nazionale Giudici di Pace, la principale organizzazione dei Giudici di Pace, denuncia che la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevista ai sensi del D.Lgs. 28/10 anche per le cause di competenza del Giudice di Pace, è inutile e dannosa per i cittadini.
La conciliazione è un non senso per le cause di competenza del Giudice di Pace. Il Giudice di Pace è il giudice della conciliazione previsto dal legislatore.
Il processo di conciliazione in sede non contenziosa è infatti disciplinato espressamente dall’art. 322 del codice di procedura civile, che prevede la facoltà per il cittadino con costi irrisori e con la possibilità di avvalersi dell’ausilio di un difensore, di adire il giudice di pace per tentare la conciliazione.
La mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 costituisce pertanto un procedimento parallelo alla conciliazione codicistica, con notevoli problemi di coordinamento tra gli istituti.
L’Associazione Nazionale Giudici di Pace solleva altresì forti dubbi di costituzionalità per la violazione dell’art. 3 della Costituzione del D.Lgs. 28/10, in quanto istitutivo di un procedimento di conciliazione in contrasto con quello previsto dal codice di procedura civile, al di fuori del processo e senza la mediazione di un magistrato, impedendo così ai cittadini di avvalersi del rimedio codicistico di cui all’art. 322 c.p.c., caratterizzato da minori costi e maggiori garanzie di autonomia, indipendenza e terzietà.
Sotto il profilo degli effetti la mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 si pone quale minus rispetto alla conciliazione celebrata innanzi al giudice di pace ai sensi dell’art. 322 c.p.c..
Invero, la mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 lungi dal porre la parola fine ad una controversia introduce il paradosso di essere causa di nuovi processi e quindi di ulteriori costi in termini di efficienza e di spese per il cittadino, per poter eseguire l’accordo concluso.
Infatti, in caso di esito positivo del processo di conciliazione innanzi al magistrato di pace, viene redatto un verbale che vale quale titolo esecutivo per le materie di competenza del giudice di pace (5.000,00 in via ordinaria e 20.000,00 per i risarcimenti dei danni prodotti a seguito di sinistro stadale) e come scrittura privata riconosciuta in giudizio negli altri casi, mentre il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/10, in caso di esito positivo, si conclude con un “verbale di accordo” che non ha la stessa valenza giuridica in quanto deve essere successivamente omologato dal Presidente del Tribunale su istanza di parte (art. 12).
Una vera contraddizione in termini, una inutile, costosa e inefficiente superfetazione.
Inutili tempi e costi andranno a gravare sul cittadino, mentre, in tempi brevissimi ed a costi irrisori il Giudice di Pace risponde alla grande e sempre crescente domanda di giustizia.
Invero, un giudizio dinanzi al giudice di pace dura in media meno di un anno. Con la mediazione obbligatoria i tempi si allungherebbero ed i costi lieviterebbero, in un Paese in cui le lungaggini vengono troppo spesso usate per difendersi dal processo da chi sa di aver torto o ha interesse a rendere tortuoso il percorso volto all’accertamento della verità. La mediazione si presenta costosa ed inefficiente in quanto comporta la creazione e la conseguente gestione di organismi di conciliazione ulteriori rispetto agli uffici del Giudice di Pace già presente; inoltre gli uffici del giudice di pace garantiscono una presenza del magistrato capillare sul territorio, presenza che nessun organo di conciliazione potrebbe garantire.
In definitiva, l’Associazione Nazionale Giudici di Pace manifesta la propria contrarietà all’istituto della mediazione così come disciplinato dal D.lgs. 28/10 in quanto presenta forti dubbi di costituzionalità e costi non giustificati per il cittadino e lo Stato con gravi ricadute in termini di inefficienza del sistema giudiziario.
L’Associazione chiede al Governo di intervenire, proponendo una norma che escluda quantomeno la mediazione obbligatoria in relazione alle cause di competenza del Giudice di Pace, poiché in contraddizione con l’oralità, la concentrazione e l’immediatezza del giudizio che il rito di questo magistrato storicamente ha realizzato e per l’incostituzionalità della norma.
Il Giudice di Pace, quale magistrato appartenente all’ordine giudiziario, è in grado di garantire la necessaria autonomia, indipendenza e terzietà (e non solo le garanzie di “serietà ed efficienza” di cui all’art. 16), che sono requisiti necessari anche in una procedura di conciliazione, ed è all’interno di tale celerissimo processo che la stessa va realizzata, senza alcun aggravio di costi e tempi per i cittadini.
Roma, 24 giugno 2010.

Il Presidente
Vincenzo Crasto

Corte Appello Salerno: risultati degli scritti esame avvocato.


Nella mattinata di oggi - come previsto - sono trapelate le prime indiscrezioni circa i risultati della correzione dei compiti dell’ultimo esame per l’abilitazione alla professione forense, presso la Corte d’Appello di Salerno.
Il dato numerico sarebbe il seguente: 467 candidati ammessi agli orali (ossia una percentuale di promossi pari al 40,71%).
Al più presto pubblicheremo l'elenco completo dei candidati che dovranno sostenere la prova orale.
consiglioaperto

sabato, giugno 26, 2010

Specializzazioni forensi: il Cnf approva il regolamento e spinge sul varo della riforma della professione.


Roma. E’ stata una giornata intensa per il Cnf quella di ieri. Il plenum, riunito nel pomeriggio in seduta amministrativa, ha approvato la bozza del regolamento sulle specializzazioni forensi, che ora verrà inviato gli Ordini e alle Associazioni per le osservazioni ai fini della predisposizione del testo definitivo, atteso il ritardo con il quale il parlamento sta affrontando la riforma della professione, ferma al senato.
Al proposito, il presidente del Cnf Guido Alpa, intervenuto in mattinata a Roma alla riunione dell’avvocatura promossa dall’Oua, ha richiamato gli avvocati a non abbassare la guardia e a sollecitare fermamente le camere ad approvare la riforma.
“Ci hanno riferito che oggi il presidente della commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli, intervenuto ad un convegno in Abruzzo, ha auspicato l’approvazione entro luglio al senato. Ulteriori ritardi non sarebbero giustificabili: l’avvocatura ormai attende da troppo tempo”.
Sull’altro fronte caldo, quello della mediazione Alpa ha ribadito la posizione del Cnf già riportata nella circolare 18-C-2010 di martedì scorso.
In quel documento il Cnf ha rilevato tutti gli aspetti critici della normativa, che possono inficiare l’efficacia e il successo della riforma suggerendo di raccogliere firme per la presentazione di un progetto di legge di modifica. Tra questi, l’obbligatorietà, il rinvio dell’attuazione della legge, la sola sanzione disciplinare per omessa informativa al cliente. Non solo.
Il Cnf ha indicato agli Ordini, che potranno costituire gli organismi di conciliazione, in attesa della auspicata riforma, le opzioni che è possibile inserire nel regolamento di conciliazione per garantire un servizio efficace e qualificato al cittadino: la presenza della difesa tecnica, il mediatore-avvocato, la scelta dei tempi e delle materie in cui offrire la conciliazione.
“Ci sono diverse ragioni per cui l’avvocatura non deve dirsi contraria alla mediazione in sé ma se ne deve appropriare chiedendo e battendosi perché sia corretta, a favore dei cittadini. Perché la tutela dei loro diritti è una nostra missione”, ha spiegato ieri Alpa agli avvocati riuniti a Roma.
“In Francia sostengono che gli avvocati italiani sono contro le Adr per questioni di corporazione. Dovremmo ritenerci offesi e piuttosto insistere perché la conciliazione sia fatta da conciliatori qualificati e non sono certo 50 ore di formazione a garantirne la preparazione. Il conciliatore dovrà necessariamente essere un giurista”.
Sul tema delle iniziative da assumere Alpa ha avvisato: “credo che sia importante che in questa fase di crisi, in cui tutto il paese versa, le nostre iniziative non si prestino ad essere utilizzate contro noi stessi, per far dire a qualcuno che gli avvocati non vogliono la conciliazione perché perdono economicamente. La nostra battaglia è ben altra. E comunque l’avvocatura dovrà sempre spendere la carta della propria dignità” .
Regolamento sulla specializzazione. E sempre sul tema della qualificazione della professione insiste la bozza di regolamento sulle specializzazioni, approvata ieri in seduta amministrativa, nel solco tracciato dalla riforma della professione, in situazione di stallo.
Ecco i punti qualificanti della disciplina: il diploma di specializzazione potrà essere conseguito dall’ l’avvocato iscritto da almeno quattro anni all’albo, che abbia frequentato scuole o corsi di alta formazione per almeno due anni (200 ore di formazione) e che abbia sostenuto un esame (scritto e orale) presso il Cnf, unico ente titolato a rilasciare il diploma di specialista. Le scuole e i corsi di alta formazione potranno essere organizzati dalle associazioni forensi o altri soggetti ma dovranno essere riconosciuti dal Cnf, che vigilerà sulla qualità del programma, ed iscritti in un apposito registro.
In sede di prima applicazione sono inserite di diritto nel registro le associazioni specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative in seno al Congresso nazionale forense. L’esame consisterà in una prova scritta, e due prove orali, di cui una per dimostrare il possesso di una esperienza pregressa nella materia, superiore alla media.
Undici sono le macro aree del diritto in cui ci si potrà specializzare: diritto civile, diritto commerciale, diritto industriale, di famiglia/persone/minori, lavoro, amministrativo, navigazione, penale, internazionale e comunitario. Si è scelta la strada delle macro-aree (così come in Germania) come opportuno contemperamento tra il “vantaggio competitivo” offerto dalla specializzazione e “la limitazione” che comunque potrebbe derivarne. Ogni avvocato specialista dovrà curare il proprio aggiornamento professionale, conseguendo nel triennio almeno 60 crediti formativi specialistici. L’abuso del titolo costituisce illecito disciplinare.

L'aforisma del sabato.

venerdì, giugno 25, 2010

Oggi protesta dell'Avvocatura per la riforma della c.d. media-conciliazione.


COMUNICATO STAMPA

GIUSTIZIA CIVILE, OUA: DURE AZIONI DI PROTESTA PER MODIFICARE
LA MEDIA CONCILIAZIONE

Grande successo dell’incontro nazionale dell'avvocatura, svoltosi oggi a Roma, alla presenza del presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla, del presidente del Cnf, Guido Alpa e dei presidenti degli ordini forensi di tutta Italia, tra gli altri, di Roma, Firenze, Napoli, Milano, Ancona.

Per il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla: «Oggi l’avvocatura italiana ha espresso una posizione netta sulla media conciliazione, pur non dichiarandosi contraria al nuovo istituto introdotto dal de-creto legislativo, chiede l'immediata modifica di 5 punti del provvedimento e a tal fine è stato elabo-rato un articolato – ha spiegato il presidente dell'Oua – con i cambiamenti da apportare al testo. Questi i punti qualificanti: presenza necessaria dell’avvocato (ora non prevista), eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione, modifica del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato, proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti, criteri chiari sulla competenza territoriale.

Gli avvocati attendono un riscontro dal Ministro Alfano – ha concluso de Tilla - ma nel frattempo non resteranno con le mani in mano: nei prossimi mesi organizzeremo forti azioni di protesta».

E’ intervenuto anche il presidente del Cnf, Guido Alpa, che, inoltre, ha proposto la formazione gra-tuita degli avvocati e dei conciliatori nella media conciliazione, auspicando l’accoglimento delle i-stanze dell’avvocatura.


Roma, 25 giugno 2010

Tutti i numeri dell'Avvocatura italiana (fonte: Cassa Forense).

mercoledì, giugno 23, 2010

Casse professionali: giù le mani!


L'inclusione delle casse previdenziali professionali nell'elenco dei soggetti ai quali s'applicano i tagli previsti dalla manovra finanziaria è un errore al quale il governo deve porre rimedio immediatamente.
Le Casse previdenziali dei professionisti sono enti privati: si finanziano esclusivamente con i contributi degli iscritti, ai quali erogano prestazioni previdenziali e assistenziali, e non gravano in alcun modo sulle finanze pubbliche.
A questo punto l'Oua chiede a tutti i Senatori e Deputati avvocati di riparare all'errore commesso in sede di predisposizione della Manovra, anche sulla base degli emendamenti predisposti dall'Adepp, ovvero dall'associazione delle casse previdenziali privatizzate.
La crisi economica impone sacrifici e senso di responsabilità a tutti, ma le regole vanno rispettate sempre e non è pensabile che lo Stato, in modo autoritario, metta le mani nelle tasche dei privati.
Alla crisi è poi connesso il tema delle risorse da destinare al settore giustizia.
Va detto chiaramente che a crisi economica non può essere il pretesto per tagliare ulteriormente le risorse per la giustizia.
Si cerchino altre strade, questo settore ha invece bisogno di maggiori investimenti, perché è cruciale per il buon funzionamento della democrazia.
Da questo punto di vista l'Oua esprime adesione all'astensione dei magistrati per le decurtazioni delle remunerazioni e ai dipendenti degli uffici giudiziari.
La giustizia è già in una situazione di crisi, ha bisogno di grande impegno e di risorse da incrementare e non da diminuire.
Bisogna rispettare la dignità e l'indipendenza dei magistrati e di tutti gli operatori del settore giustizia. L'Oua, insomma, ha il dovere di non risparmiare le critiche alla manovra economica, sia nella parte che ridurrebbe le risorse per la giustizia, sia nella parte che aggredisce l'autonomia e il patrimonio delle casse professionali e, in particolare, della Cassa forense.
Da qui l'appello al Parlamento affinché ci sia una correzione di rotta e si prevedano adeguate modifiche.

DI MAURIZIO DE TILLA
Presidente Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA)

COA Salerno: i prossimi due ordini del giorno.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 02 luglio 2010 (ore 16,30)
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Ammissioni gratuito patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti-
6. Iniziative per assistenza a Colleghi circa la compilazione e l’invio telematico del mod.5/2010 Cassa di Previdenza-Rel.Il Presidente-
7. Integrazione e rettifica “Organico dipendenti ,fondo ed assunzione”-Rel.Conss.Avv.Paolino e Visconti
8. Ricorso a carico Avv.G.P.-determinazioni-Rel.Cons.Avv.Majello-
9. Incontro 25.6.2010 OUA su Mediaconciliazione-Rel.Conss.Avv.Toriello e Tortolani
10. Sussidi e contributi
11. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 13 luglio 2010 (ore 11,00)
1. Ammissioni gratuito patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti-
2. Vertenza Equitalia-Polis-Rel.Cons.Tesoriere-
3. Stato azioni recupero morosità-Rel.Cons.Tesoriere-
4. Nomina commissione per controllo del primo triennio di formazione continua.Rel.Cons.Avv.Cassandra
5. XXX Congresso Nazionale Giuridico Forense-ulteriori determinazioni-
6. Sussidi e contributi
7. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

martedì, giugno 22, 2010

Giustizia: Alfano, nella riforma parità accusa-difesa.


"Noi riteniamo che l'obiettivo che ci siamo dati, cioé quello della parità tra l'accusa e la difesa nel processo, sia un obiettivo raggiungibile e ci batteremo perché possa essere raggiunto".
Lo ha detto il ministro della Giustizia Angelino Alfano, ad Agrigento per un incontro sulla situazione degli uffici giudiziaria della provincia, riguardo alla riforma della Giustizia annunciata per settembre.
"Accusa e difesa - ha aggiunto il Guardasigilli - devono essere pari e per essere pari occorre che non ci sia una maggiore vicinanza del giudice al Pm. Il giudice deve essere equidistante rispetto al Pm e all'avvocato difensore, per essere pari accusa e difesa occorre che abbiano sopra di loro un giudice equo, imparziale ma anche equilibrato".

Indagati eccellenti.

CIRCOLARE CNF: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO DELEGATO E AI DECRETI MINISTERIALI IN MATERIA DI MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE.


Cari Presidenti e Cari Amici ,
ai fini della valutazione delle iniziative da assumere in materia di mediazione/conciliazione Vi rassegno, anche a nome del Consiglio, alcune considerazioni.
Nel documento allegato – predisposto dal gruppo di lavoro sulla conciliazione coordinato dall’ avv. Fabio Florio - potete riscontrare l’attività diuturna compiuta dal Consiglio sia in occasione della approvazione del testo di base – l’art.60 della l. n. 69 del 2009 -, sia del decreto delegato, sia del testo ancora in formazione del decreto predisposto dal Ministero della Giustizia. Troverete anche, aggregate per questioni, le proposte e le critiche elaborate dagli Ordini e dalle Associazioni.
1. Lo stato attuale della legislazione
Sulla base attuale delle disposizioni di rango primario, gli Ordini possono scegliere se istituire o meno l’ organismo di conciliazione.
Alcuni Ordini l’hanno istituto da tempo, altri si sono iscritti al registro ministeriale per la conciliazione societaria. Vi sono poi molti organismi di conciliazione extra-forense istituiti per legge in determinati settori, presso i quali prestano la loro attività di conciliatori (o di difensori) avvocati che presentano i requisiti previsti.
Sulla base dei chiarimenti richiesti al Ministero della Giustizia, una volta che l’ Ordine avesse effettuato la scelta di istituire l’organismo di conciliazione e di offrire quindi questo servizio alle condizioni richieste dalla legge, avvalendosi dei locali presso i Tribunali, il regolamento interno potrà disporre:
1. La scelta delle materie per le quali la conciliazione è obbligatoria; e quindi stabilire per quali materie l’organismo offrirà il servizio e per quali, invece, non sarà disponibile;
2. I tempi nei quali graduare – fatta questa scelta – l’attivazione della conciliazione nelle materie prescelte;
3. La facoltà, o meno, del mediatore di effettuare la proposta; in altri termini, l’ Ordine, e quindi l’organismo, possono scegliere se consentire al mediatore di fare la proposta alle parti oppure escludere che il mediatore, preso atto del fallimento della conciliazione, faccia qualsiasi proposta;
4. La facoltà o meno dell’organismo di avvalersi di altri organismi, anche per singoli casi da sottoporre al mediatore;
5. La facoltà o meno dell’ organismo di avvalersi soltanto di conciliatori/mediatori che siano iscritti all’ albo professionale forense;
6. La facoltà o meno dell’ organismo di effettuare conciliazioni gratuitamente a favore di parti che, per l’attività contenziosa, avrebbero diritto al gratuito patrocinio;
7. Non è certo se il regolamento possa anche disporre che le parti siano assistite dai difensori; depone a favore di questa soluzione il fatto che il testo del decreto delegato non reca più l’espressione “senza ministero di difensore”.
Segnalo che, in attesa dell’ approvazione del decreto attuativo, gli Ordini potrebbero iscriversi al registro degli organismi di conciliazione societaria nel più breve tempo possibile; al riguardo, e per favorirne le procedure, il CNF ha allo studio la predisposizione di un programma informatico per la gestione degli adempimenti da parte delle segreterie degli Organismi di conciliazione forensi.
E’ in corso di verifica la possibilità per il Consiglio nazionale forense, per la Scuola superiore dell’ Avvocatura, per le Scuole forensi, di essere iscritti d’ufficio agli organismi di formazione.
Quanto agli avvocati:
- È in corso di verifica la possibilità di inserire nel decreto l’iscrizione ope legis al registro dei conciliatori degli avvocati iscritti da almeno 15 anni all’ albo forense
- È in corso di verifica la possibilità di scorporare le ore dei corsi di formazione dedicate agli aspetti normativi, che potrebbero essere gratuitamente acquisite sotto forma di crediti erogati dagli Ordini e dal CNF anche a gruppi di numero indeterminato.

2. Le modifiche legislative
Attesa la trasversale critica al testo della legge delega e del decreto delegato, è possibile raccogliere le firme dei parlamentari disponibili a presentare un progetto di legge correttivo, che tenga conto delle osservazioni del CNF , degli Ordini e delle Associazioni.
Poiché non è possibile abrogare l’intera normativa, essendo essa stata approvata anche al fine di attuare la direttiva comunitaria in materia, la proposta potrebbe contenere le seguenti previsioni:

1. Abolizione della obbligatorietà della mediazione, atteso che la direttiva non la impone.
2. Rinvio della attuazione dell’intero sistema, per consentire agli Ordini di predisporre gli organismi e per formare i mediatori.
3. Verifica dei settori considerati e graduale applicazione del sistema.
4. Verifica annuale degli effetti del sistema.
5. Previsioni di sostegno finanziario agli organismi e alle parti che si avvalgono del gratuito patrocinio.
6. Iscrizione ope legis degli Ordini e delle Scuole nel registro degli enti formatori.
7. Riduzione alla sanzione disciplinare delle sanzioni previste per omessa informazione del cliente.
8. Soppressione dei rimedi di invalidazione del contratto di mandato.
Sul piano politico il messaggio che si vorrebbe veicolare è che l’ Avvocatura non è contraria al sistema della conciliazione pre-contenziosa, previsto dalla normativa comunitaria, ma è contraria ad un sistema che, così come congegnato, non è in grado di funzionare e, se messo in atto senza i correttivi suggeriti, avrà un impatto negativo sull’ accesso alla giustizia e sulla difesa dei diritti.
Il pericolo che si deve evitare con ogni accortezza è che il mancato funzionamento sia attribuito alle colpe dell’ Avvocatura: gli altri Ordini professionali, che si sono già attrezzati, o dicono di averlo fatto non aspetterebbero altro pretesto per occupare tutti gli spazi possibili, anche all’interno della macchina di amministrazione della giustizia, causando agli Ordini, agli avvocati che vedono nella mediazione una occasione ulteriore di lavoro, e all’immagine stessa della nostra categoria, un danno incalcolabile e irrimediabile.
Con i più cordiali saluti
Roma, 21/06/2010.

Il PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa

COA Salerno: il prossimo odg.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 13 luglio 2010 (ore 11,00)

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Elezione componente Consiglio Nazionale Forense
6. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

lunedì, giugno 21, 2010

Sanzionato l'avvocato che assiste, in momenti successivi, soggetti portatori d’interessi in conflitto.


Lo ha stabilito la Corte di cassazione che con la sentenza n. 14617 del 17 giugno 2010 ha respinto il ricorso presentato da un avvocato contro il provvedimento disciplinare con il quale era stato censurato per mancato rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Dopo aver rinunciato al mandato conferitogli nell’interesse di un Consorzio, l’avvocato aveva inviato una diffida al consorzio stesso nella qualità di difensore del Comune di R. P., in una causa per l’affidamento in appalto di alcuni servizi legati alla distribuzione idrica nel territorio comunale.
La Corte ha ritenuto che dato il breve lasso di tempo (quaranta giorni) tra rinuncia e diffida, il professionista fosse incorso in un conflitto d’interessi e per tale ragione la sanzione irrogata appariva ragionevole, non competendo in tal caso al giudice sindacare sulle scelte del Consiglio, dovendo applicarsi il principio di diritto per cui “ nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza”.

domenica, giugno 20, 2010

Manovra: Berselli, giustizia a rischio.


ROMA, 18 GIU - Ok della comm. Giustizia del Senato alla Manovra, ma con alcune osservazioni: il rischio e' che saltino i vertici degli uffici giudiziari.
A lanciare l'allarme sulla norma che prevede di rateizzare le liquidazioni dei magistrati e' il presidente della commissione Berselli.
Per il senatore i magistrati prossimi alla pensione potrebbero decidere di andarsene subito lasciando scoperti i vertici degli uffici.
Inoltre si creerebbe una disparita' tra le toghe che andranno in pensione subito o dopo.

venerdì, giugno 18, 2010

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l'anno 2010.


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 maggio 2010
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(GU n. 137 del 15-6-2010)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 giugno 2009, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2009;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2009, applicando la maggiorazione dell'1,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2010;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure:
€. 739, 81 (settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi) per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
€. 43,16 (quarantatrè euro e sedici centesimi) per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2010
Il Ministro ad interim: Berlusconi

.."Promissio boni viri est obbligatio!"

Assemblea dei magistrati anche a Salerno, via allo “sciopero bianco”.


Si è tenuta ieri anche a Salerno, così come negli altri tribunali italiani, l'assemblea promossa da magistrati, avvocati e personale giudiziario per sensibilizzare i cittadini sui "gravi problemi che attanagliano la giustizia", resi ancora più insormontabili dai tagli previsti dalla manovra economica del governo.
«Lo sciopero e lo stato di agitazione – ha ribadito più volte nel corso dell'assemblea il presidente della sezione Anm di Salerno Vincenzo Pellegrino - non sono conseguenti alle sole misure stipendiali, ma si tratta di una risposta alle iniziative legislative e propagandistiche degli ultimi anni di autentica delegittimazione della magistratura, nel cui contesto questo attacco agli effetti economici della progressione in carriera costituisce solo l'ultimo atto».
E' stata condivisa da tutti i presenti la proclamazione dello sciopero del primo luglio e dello stato di agitazione per la settimana dal 21 al 25 giugno.
Si è concordato sulla sottoscrizione della lettera al Presidente della Repubblica approntata dalla magistratura amministrativa.
Al termine è stato deciso, praticamente all'unanimità (sono stati due soli i voti contrari ma è stato dato atto della posizione contraria espressa dai colleghi riunitisi a Nocera Inferiore), di denunciare in tutti e cinque i giorni dal 21 al 25 le attività di supplenza mediante una dichiarazione scritta del magistrato da inserire nei singoli fascicoli, o da rappresentare oralmente all'inizio dell'udienza o da affiggere alla porta della stanza.
Per il solo giorno 23 giugno il cosiddetto sciopero bianco dovrà avere espressione con l'adesione al solo punto B (l'udienza deve essere svolta con la presenza delle sole parti e dei difensori di ciascuna procedura trattata ex art, 84 disp. att. cpc) del suddetto allegato GEC per il settore civile ed al solo punto D (deve essere disposta l'interruzione dell'udienza non appena il cancelliere abbia completato l'orario giornaliero di lavoro, in assenza di autorizzazione allo straordinario, evitando di chiedere loro prestazioni gratuite) per il settore penale.

giovedì, giugno 17, 2010

Il prossimo 25 giugno è giornata di mobilitazione per l'Avvocatura.


GIUSTIZIA CIVILE, IL 25 GIUGNO INCONTRO NAZIONALE
A ROMA SULLA MEDIA-CONCILIAZIONE

OUA: TUTTA L’AVVOCATURA CHIEDE FORTI MODIFICHE

Maurizio de Tilla, (OUA): “Tutta l’avvocatura chiede forti modifiche alla mediaconciliazione. In assenza di risposte, sarà proposta l’astensione dalle udienze e non è escluso che gli avvocati si astengano anche dalle difese di ufficio e dalla difesa dei meno abbienti”.

L’Oua darà battaglia sul decreto legislativo sulla media-conciliazione. L’Avvocatura intera chiede che si intervenga e il 25 giugno è stato indetto un incontro a Roma per decidere le iniziative di protesta. Pronto l’articolato delle modifiche da apportare al decreto legislativo.

Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, la Politica non può non ascoltare la voce e le ragioni dell’avvocatura: «Assistiamo ad un pasticcio legislativo che non migliorerà l’efficienza della nostra giustizia civile - ha spiegato – è necessario intervenire affinché vengano rettificati tutti quegli aspetti che rischiano di rendono questo nuovo istituto oltre che inutile anche dannoso per i cittadini».

« Gli avvocati non sono contrari alla conciliazione – ha continuato il presidente dell’Oua - ma non possiamo non denunciare l’emarginazione degli ordini forensi dal nuovo istituto. Per tutte queste ragioni abbiamo elaborato un articolato con le modifiche da apportare al decreto legislativo. I punti essenziali sono: presenza necessaria dell’avvocato, eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione, cambiamento del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato, proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti, criteri chiari sulla competenza territoriale».

«Venerdì 25 giugno a Roma – ha concluso de Tilla - le rappresentanze forensi si incontrano a Roma per decidere le iniziative da adottare. Sarà proposta l’astensione dalle udienze e non è escluso che gli avvocati si astengano anche dalle difese di ufficio e dalla difesa dei meno abbienti. E protesteranno anche i giudici di pace che si aspettavano di essere destinatari della media-conciliazione per le controversie di propria competenza».

Limiti d’applicabilità dell’art. 68 legge professionale forense.


L’art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata.
Affinchè possa sussistere l’obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cass., Sez. 2^, 13 settembre 2004, n. 18343, in motivazione).
La norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte.
Difatti, in tal caso, manca il presupposto stesso per l’applicazione del citato art. 68, il quale implica l’esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese.

(Cassazione civile, sez. II, sentenza 12.6.2010 n. 14193)

mercoledì, giugno 16, 2010

..Attenti alla "presunzione"!

……”Al di là di ogni ragionevole dubbio” (Cass. Prima Sezione Penale, sent. n. 19933/2010).


Con la recente sentenza n. 19933/2010, la Corte di Cassazione ha precisato i contorni normativi della regola che stabilisce che la condanna deve avvenire “al di là di ogni ragionevole dubbio”, principio positivizzato nell’art. 533 del codice di procedura, modificato dall’art. 5 della legge n. 46 del 2006.
Secondo il giudizio del Supremo Collegio, deve essere ribadito il principio secondo cui la condanna deve essere pronunciata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, lasciando da parte solo eventualità remote, la cui realizzazione concreta non trova neanche il benché minimo riscontro.
La Corte, infatti, ha spiegato che “la regola dell' "oltre il ragionevole dubbio" - formalizzata nell'art. 533 c.p.p. primo comma c.p.p., come sostituito dall'art. 5 della 1. n. 46 del 2006 - impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento “per inferenza”, dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, secondo comma, c.p.p. - il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal primo comma della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste (prescritta dall'art. 546, primo comma lett. e), c.p.p.) - deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di razionalità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio”.
La sesta sezione penale ha specificato (citando come precedente Cass. Pen. Sent. 2 marzo 1992, n. 3424) che il tipo di prova indiziaria è quella che consente di ricostruire il fatto, in termini di certezza tali da escludere ogni altra soluzione ma non “la più astratta e remota possibilità” che la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili.
Pertanto, la regola “dell’oltre ragionevole dubbio,” pretende percorsi motivati da alta probabilità logica in termini di certezza processuale per “essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova”.
La Corte conclude poi facendo una lista di elementi indefettibili per la valutazione delle prove.
Secondo il giudizio dei giudici di legittimità, per valutare le prove si deve avere ben presente innanzitutto: a) la “presunzione d’ innocenza dell'imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto”; b) l’onere della prova deve sempre essere a carico dell'accusa; c) la regola di giudizio stabilita per la sentenza d’assoluzione in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" e "incertezza" della prova d'accusa (art. 530, commi secondo e terzo, c.p.p.), secondo il classico canone di garanzia “in dubio pro reo”; d) l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e la necessaria giustificazione razionale delle stesse.

lunedì, giugno 14, 2010

Nelle cause "semplici", liquidazione onorari sotto i minimi (Cassazione civile , sezione lavoro, sentenza 03.06.2010 n° 13452)


Nelle cause di “facile trattazione” è possibile, da parte del giudice, la riduzione degli onorari dell’avvocato ma non anche la riduzione delle spese e dei diritti a lui spettanti.
Nella recente sentenza n. 13452/2010 il Supremo Collegio si è pronunciato in riferimento, appunto, agli onorari dell’avvocato precisando che, in base a quanto previsto dall’articolo 60 della Legge 794/42, in presenza di una causa “ritenuta semplice”, è possibile che il giudice, con decisione adeguatamente motivata, possa attribuire all’avvocato un onorario in misura inferiore anche a quella stabilita nei minimi tariffari.
Ma poiché tale norma rappresenta un’eccezione, tale facoltà di “riduzione” deve essere limitata esclusivamente alla voce dell'onorario.
Nella sentenza in commento testualmente si legge che “Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, - disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 - consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art. 4, né in caso di riunione di cause, esime il giudice - una volta operata la riduzione - dall'obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite". 12. Per effetto della cassazione parziale della sentenza d'appello resta assorbito il quinto motivo di ricorso, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, essendo venuta meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa statuizione, che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio (cfr., fra tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005, 15998/2003, Sez. un. n. 10615/2003)”.
Secondo quanto ha precisato la Corte, i giudici che procedono a questa decurtazione sono tenuti ad adottare un’adeguata motivazione sul punto con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non si possono limitare a una pedissequa enunciazione del criterio legale.
La riduzione, peraltro, conclude la Cassazione, non può superare il limite della metà.

sabato, giugno 12, 2010

Berlusconi: imminente grande riforma della giustizia.


Roma, 12 giu. (Adnkronos) - I giudici politicizzati sono "un'anomalia grave che non va confusa con il lavoro della grande maggioranza dei magistrati che sono persone per bene".
Lo ha detto Silvio Berlusconi rispondendo a una domanda di una sostenitrice su 'Forza Silvio.it', annunciando che e' "imminente" una "grande riforma della giustizia" che porra' rimedio a questa situazione.

IL RIMBORSO FORFETTARIO SPETTA ALL'AVVOCATO AUTOMATICAMENTE, ANCHE IN ASSENZA D’ESPLICITA RICHIESTA.


“Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (attualmente 12,5% in virtù del D.M. n. 127 del 2004), ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali”.
Cassazione, Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192
(Pres. Finocchiaro – Rel. Massera)