venerdì, giugno 11, 2010

Csm: Bruti Liberati nuovo Procuratore Generale Milano.


Il plenum del Csm ha nominato ieri mattina a larghissima maggioranza (con 21 voti su 25, compresi quelli dei laici del Pdl) Edmondo Bruti Liberati, ex presidente dell'Anm, procuratore di Milano.
Esponente di spicco di Magistratura Democratica (la corrente di sinistra delle toghe), Bruti Liberati ha guidato il sindacato delle toghe durante il durissimo scontro coincidente con la passata legislatura di Governo di Silvio Berlusconi, ergendosi ad accanito avversario della riforma dell'ordinamento giudiziario firmata dall'allora Guardasigilli Roberto Castelli.
Bruti Liberati succede a Manlio Minale, che dal 21 giugno assumerà le funzioni di procuratore generale di Milano.

giovedì, giugno 10, 2010

Giurisprudenza:numero programmato per la professione di avvocato.


Abbiamo nel nostro Paese un tessuto universitario contraddittorio e opaco. Esistono facoltà universitarie che, nonostante offrano forti possibilità di impiego dopo la laurea, non hanno iscritti o ne hanno pochi; altre facoltà che, invece, hanno adottato il numero chiuso, in quanto il mercato del lavoro non è in grado di assorbire tanti laureati e, quindi, tanti professionisti per quella disciplina; altre facoltà, infine, che hanno iscrizioni illimitate e sbocchi lavorativi contenuti. Ebbene, nei punti essenziali per la riforma della professione di avvocato l’Oua ha chiesto che sia inserito il numero chiuso nelle facoltà di Giurisprudenza.
A ciò si dovrebbe aggiungere il numero programmato dei laureati per il transito, previo concorso, dall’università alla professione, come accade in Francia. In quel Paese, infatti, dopo la laurea è previsto un corso annuale integrativo che indirizza verso la professione di avvocato e prepara, quindi, i neolaureati ad entrare, con un rigoroso esame di accesso, nella scuola di formazione forense gestita dall’Avvocatura francese. Vi entrano dai 2 mila ai 3 mila laureati all’anno. La Francia ha un numero di abitanti simile al nostro, ma conta circa 45 mila iscritti all’albo degli avvocati e ha ottenuto siffatta selezione partendo proprio dall’università e dall’accesso alle scuole di formazione. In linea con quanto esposto va dato atto che giornali, opinione pubblica e settori autorevoli della politica hanno condiviso la necessità di assumere iniziative legislative per combattere il sovraffollamento di alcune professioni in Italia, tra le quali figura al primo posto la professione forense. Non è possibile varare una credibile riforma della professione conservando lo stesso numero di laureati che hanno diritto all’accesso. Bisogna, al contrario, studiare una riforma che elevi non solo la preparazione e quindi migliori tutto il settore inerente la formazione, ma anche il livello meritocratico.
Non è ammissibile, infatti, che vi siano nell’Albo forense il 40 per cento di disoccupati intellettuali - questa è la cifra per la professione di avvocato - e un precariato determinato dall’università che consente l’ingresso indiscriminato alimentando aspettative che vengono sistematicamente deluse. Abbiamo, infatti, un precariato professionale che, come qualcuno ha detto, nelle statistiche è sottratto con artificio alla disoccupazione generale, in quanto si ritiene, a torto, che chi è iscritto all’Albo forense sia una persona che sicuramente lavora. Si pensi che fra le richieste avanzate per diventare giudici onorari e giudici di pace vi sono 40 mila domande presentate da avvocati. Poiché la normativa sul giudice onorario sarà modificata introducendo l’incompatibilità di questa attività con quella di avvocato, ciò significa che questi 40 mila avvocati, per ricercare un’occasione di lavoro, preferiscono inoltrare domanda per diventare giudici onorari, i quali attualmente lavorano a cottimo, sono precari, non usufruendo nemmeno della copertura previdenziale.
Il numero chiuso all’università o programmato dall’università è fondamentale per risolvere il problema del sovraffollamento degli Albi forensi. La vera innovazione di un’auspicata riforma è creare dei professionisti preparati e selezionati, garantendo così la competitività nel mercato del lavoro.
La competitività va collegata all’apprezzamento dei clienti che scelgono l’uno o l’altro professionista a seconda dei meriti e delle qualità, non a seconda dei cosiddetti «prezzi calmierati» nella moltitudine delle offerte di prestazioni professionali.
I professionisti non vendono prodotti ma offrono prestazioni intellettuali. Quanto all’Europa, sia la direttiva Qualifiche (cosiddetta Zappalà) sia la direttiva Servizi prevedono una normativa che stabilisce, per le professioni e in particolare per gli avvocati, rigore e selettività. Il pericolo è che la direttiva Servizi venga recepita senza averne colto il segnale. Premesso che i notai sono esclusi e che la stessa direttiva Zappalà e le direttive che riguardano la professione di avvocato prevalgono sulla direttiva servizi, in quest’ultima si sancisce testualmente che le regole fissate per le liberalizzazioni possono essere derogate dai codici deontologici e dagli ordinamenti di ciascun Paese in relazione alle attività svolte e alle peculiarità nazionali.
L’Unione europea, quindi, non prevede una legislazione professionale invasiva. Come si sa in Europa vige il principio della sussidiarietà. In alcune materie l’Europa interviene massicciamente; in altre - come il lavoro, la previdenza, le professioni e così via - interviene solo in parte con pieno rispetto delle identità nazionali.
Non c’è un’Europa che agisce come uno Stato unitario. L’Unione europea opera con obiettivi diversi che vengono condizionati e limitati, segnatamente in alcune materie, dall’autonoma normativa dei singoli Stati. Se si legge bene la direttiva Servizi, ci si rende conto che non c’è motivo di avere paura dell’Europa, in quanto essa già consente alle professioni italiane di dotarsi di un ordinamento più rigoroso e confacente alla propria storia e identità nazionale. Anche se solleverò un po’ di polemica dicendo questo, vorrei aggiungere un’osservazione che mi pare possa interessare le rappresentanze delle professioni regolamentate. Il decreto Bonino-Mastella è errato e fuorviante. La direttiva Zappalà, che detta le regole sulle qualifiche professionali, non stabilisce che si possano istituire nuove professioni (quelle non regolamentate) con decreto ministeriale. A tal fine occorre una legge. Infatti, poiché in Europa alcuni Paesi sono organizzati senza prevedere gli ordini professionali, e poiché le regole europee vigono principalmente per gli ordini e per le professioni regolamentate, la direttiva sulle qualifiche - prevedendo uno specifico allegato 1 - stabilisce che professionisti dei Paesi anglosassoni, i quali hanno le società o associazioni e non gli ordini professionali, devono essere equiparati ai professionisti iscritti agli ordini professionali. La direttiva Qualifiche non stabilisce, dunque, che in ogni Paese dell’Europa unita debba esistere un sistema duale. Il sistema duale esiste solo per tutelare in Europa ed equiparare ai professionisti cosiddetti «regolamentati» i professionisti iscritti negli Stati del mondo anglosassone che è fondato sulla common law, che si distingue nettamente dal mondo latino e continentale, che è fondato sulla civil law, che riguarda lo statuto di gran parte dei professionisti europei. Un avvocato dell’ordinamento anglosassone che viene in Italia è protetto dalle direttive Qualifiche.
Ma nessuna norma o direttiva europea, almeno fino a oggi, sancisce che il sistema anglosassone sia esportabile automaticamente e acriticamente in altri Paesi dell’Europa unita.
È vero che il problema esiste in Italia dove esistono professioni non regolamentate che devono essere riconosciute, ma il riconoscimento dovrà avvenire per legge e non per decreto, e dovrà limitarsi alle nuove professioni e non a quelle che si sovrappongono alle esistenti. Dalla professione di avvocato, che comprende anche l’attività di consulenza, non si può estrapolare un Albo dei consulenti giuridici, un altro dei consulenti in materia di diritto di famiglia e via elencando. Esiste, infatti, già la professione di avvocato, ed è questa professione che bisogna potenziare e rendere più specialistica. Analogo principio vale per tutte le altre professioni regolamentate. Devo, inoltre, segnalare che la riforma forense, che sta procedendo al Senato, potrebbe rappresentare un progetto pilota per le altre professioni. Ricordo che agli inizi degli anni Ottanta per gli avvocati si approvò una legge di riforma previdenziale che cambiava completamente il sistema e lo rapportava ai redditi. Tale legge è stata estesa a numerose altre professioni. E ha sortito positivi effetti. Negli anni Ottanta e Novanta i redditi dei professionisti sono aumentati anche cinque volte il prodotto interno e non perché essi guadagnassero di più, bensì perché la legge di riforma della previdenza è servita a far comprendere che, se si voleva raggiungere una discreta pensione, era necessario denunziare le somme guadagnate e pagare i contributi dovuti alla Cassa. Per l’Avvocatura il problema della riforma dell’ordinamento è ancora più complesso. L’Organismo Unitario ha segnalato la necessità di riconoscere all’Avvocatura il ruolo di soggetto costituzionale: l’avvocato nel processo difende i cittadini e deve garantire i loro diritti in una posizione di parità all’interno della giurisdizione.
Al pari della Magistratura, l’Avvocatura è un soggetto costituzionale. Quando si parla di soggetto costituzionale si propone di conferire una disciplina di alto profilo all’Avvocatura e alla professione forense in cui sia presente anzitutto il rigore e che preveda un numero ben delimitato di soggetti attrezzati per difendere adeguatamente i diritti dei cittadini.
La riforma forense dovrà, quindi, essere completata attraverso la modifica della Costituzione nella sezione che riguarda la giurisdizione, e ciò segnerà un’ulteriore crescita dell’avvocato che non può continuare a stare sul mercato nelle condizioni attuali. Tale percorso, quindi, non presenta contraddizioni. Una cosa è l’avvocato che svolge attività di consulente delle imprese, bravissimo e necessario al Paese; altra cosa è l’avvocato che tutela i diritti e difende i cittadini nei processi. È necessario che vi siano delle caratteristiche particolari che identifichino l’avvocato che presta la propria opera davanti al giudice. L’attività è sempre privata, ma sono più forti le responsabilità per quanti di noi esercitano la funzione di difensore nei processi.

di Maurizio de Tilla, - Presidente OUA

..Lo sfogo di Silvio, all'assemblea di Confartigianato.

mercoledì, giugno 09, 2010

Come è cambiata la riforma delle intercettazioni.


Con l`emendamento del relatore all`articolo 1 comma 12 lettera d) scompare la «sostituzione automatica» del magistrato responsabile di aver rilasciato dichiarazioni o violato il segreto in fase d’indagini preliminari: la decisione viene affidata al capo dell`ufficio «al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione».
Intercettazioni ambientali. Si potranno effettuare anche senza la condizione di imminente commissione di un reato, ma non in ambienti privati.
Viene disposto infatti che possono essere effettuate, anche se non vi è «fondato motivo di ritenere che nei luoghi» dove sono disposte «si stia svolgendo l`attività criminosa».
In pratica un pm con «decreto eventualmente reiterabile» dispone le operazioni «per non oltre tre giorni».
Proroga degli ascolti. Dopo il termine massimo di 75 giorni per gli ascolti è possibile prorogare, nel caso in cui vi sia motivo di ritenere che sia necessario per le indagini, l`ascolto di tre giorni.
Si procede in questo modo dopo che il pm ha fatto richiesta al tribunale collegiale che decide entro tre giorni. La richiesta di proroga è reiteratile potenzialmente per tutta la durata delle indagini preliminari.
Servizi segreti. Viene soppresso il comma riguardante il divieto di ascolto di conversazioni in cui sono coinvolti agenti dei servizi.
Cadrà inoltre con un emendamento del governo l`apposizione del segreto di Stato. La materia, come annunciato dalla maggioranza, verrà trattata con provvedimento ad hoc.
Intercettazioni utilizzabili. Quelle disposte per un reato potranno essere utilizzate per provarne anche un altro, purché il fatto sia lo stesso.
Pedofilia. Viene soppresso l`emendamento che aveva generato molte polemiche nei giorni scorsi sugli atti sessuali di minore entità (verranno ritirate anche le sanzioni per i reati sessuali tra minori. Il governo presenterà una legge ad hoc sugli abusi sessuali.
Norma «Radio Radicale». Ora le parti non si potranno opporre alla ripresa radioteleviva. La decisione viene affidata al presidente della Corte di Appello, «quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante per la conoscenza del dibattimento». Sanzioni agli editori. In relazione alla commissione del delitto di cui all`articolo 617-bis del codice penale, si legge nell`emendamento, si è introdotta la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.
La nuova sanzione in questo caso spiega il sottosegretario alla Giustizia Caliendo - è dovuta al fatto che altrimenti ci sarebbero state multe per la violazione meno grave.
Per la pubblicazione delle intercettazioni ex art. 684, le sanzioni erano state abbassate con gli emendamenti presentati dal Pdl, ma non sarebbe stata sanzionata la violazione più grave cioè la pubblicazione di intercettazioni espunte o di cui fosse stata decretata la distruzione.
Procedimenti pendenti. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore della legge.
È esplicitamente «fatta salva» la validità delle intercettazioni precedentemente disposte, ma «le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, per un tempo superiore alla durata massima» stabilita: cioè 75 giorni, eventualmente prorogabili.

martedì, giugno 08, 2010

COA Salerno: il prossimo odg.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 18 giugno 2010 (ore 11,00)

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Uffici Giudiziari di Eboli-Iniziative e determinazioni-Relatori
Consiglieri Cestaro,Toriello e Tortolani
6. Ammissioni Gratuito Patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti
7. Stato iniziative per disattivazione accesso numerico alle cancellerie-Rell.Conss.Avv.ti Altieri ,Cacciatore,Majello e Visconti
8. Incontro OUA su media-conciliazione-Roma 25.6.2010-Nomina delegati
9. XXX Congresso Nazionale Giuridico Forense-Genova 25.27 novembre
2010-Convocazione assemblea per elezione delegati
10. Sussidi e contributi
11. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

Il bene, acquistato con denaro proprio, non rientra nella comunione tra coniugi.


Nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l’impiego di altro bene, di cui sia certa l’appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) c.c.
E’ quanto chiarisce la sentenza n. 10855 del 5 maggio 2010 della Corte di Cassazione.
Ciò vale anche nel caso in cui il bene impiegato per l’acquisto sia del denaro appartenente al solo coniuge acquirente. Invero, la natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l’applicabilità dell’art. 179 lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato.
Innanzitutto e’ proprio il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. che consente, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio.
Infatti, in relazione alla natura personale dei beni acquistati da uno dei coniugi durante il regime della comunione legale dei beni, l’art. 179 c.c. indica i casi ed i presupposti necessari affinché un determinato acquisto possa qualificarsi come “personale“.
In particolar modo la lett. f) del suddetto articolo afferma che hanno natura personale “i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto“, e tra i beni personali sopraelencati l’art. 179 c.c., lett f), indica “i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento“.
Pertanto l’acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un’ipotesi di “surrogazione reale“, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato.
L’art. 179 c.c., lett. f), richiede, tuttavia, il concorso di un determinato requisito perché tale surrogazione possa realizzarsi, e cioè che venga espressamente dichiarata in atto la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (fermo restando l’ulteriore requisito della partecipazione del coniuge all’atto, di cui all’art. 179 c.c., comma 2, richiesto tuttavia per i soli beni immobili e mobili registrati)

lunedì, giugno 07, 2010

A ROMA, IL 25 GIUGNO, GIORNATA DI PROTESTA DEGLI AVVOCATI SULLA MEDIACONCILIAZIONE .


“Sono più di 150 le delibere approvate dai consigli degli ordini degli avvocati per chiedere la modifica della mediaconciliazione. Un’ulteriore e netta presa di posizione arriva dall’Unione degli Ordini Forensi della Campania, ma ogni giorno sono moltissime le proteste anche di singoli professionisti. Una situazione di grande disagio e preoccupazione, per tutte queste ragioni l’Oua ha invitato tutta l’avvocatura ad una iniziativa unitaria di protesta a Roma il 25 giugno e chiesto un intervento urgente del ministro Alfano”.
Con questa dichiarazione Maurizio De Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua), lancia la giornata di protesta degli avvocati per la modifica della mediaconciliazione.
“L’avvocatura – ha spiegato il presidente dell’Oua – non è contro l’istituto della mediaconciliazione, purtroppo, però, il decreto legislativo varato dal Governo ha una forte pregiudiziale rispetto agli avvocati e contro la funzione che esercitano, non possiamo, inoltre, non rilevare che il provvedimento così come è stato approvato, rischia di aumentare la confusione tra i cittadini senza migliorare il funzionamento della giustizia civile. L’Oua, raccogliendo le proteste ma anche le proposte dell’avvocatura, ha indicato le modifiche necessarie: presenza necessaria dell’avvocato, eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione, cambiamento del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato, proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti, criteri chiari sulla competenza territoriale”.

COA Salerno:P.O.F. 2010 di Diritto e Procedura Civile.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
P.O.F. 2010 di Diritto e Procedura Civile
Referente avv. Renato Galdieri,
Presidente Sindacato Forense di Salerno


14/06/10 (h 16.00 – 19.00) Aula Parrilli
Diritto Civile
La tutela dei patrimoni: IL TRUST
Saluti: Avv. Americo Montera
Presidente Ordine Avvocati di Salerno
Presentazione: Avv. Renato Galdieri
Presidente Sindacato Forense di Salerno
Dott. Prof. Pietro Gregorio D’AMATO
Membro dell’associazione “Il Trust in Italia”
Dott. Adriano PERRUSO
Conservatore delegato all’Agenzia del Territorio di Salerno
Crediti 3


30/06/10 (h 16.00 – 19.00) Aula Parrilli
Diritto Bancario e Procedura Civile
-Servizi di investimento, risparmio tradito e tutela del risparmiatore; Avv. Elena POMPEO
-I servizi di investimento alla luce dell’attuazione in Italia della direttiva 2004/39 (“MiFID”) e della recente riformadel codice di procedura civile; Avv. Pasquale BASSO
-I contratti derivati “swap” su tassi di interesse: natura, funzione e rimedi a tutela del’investitore Avv. Amleto PISAPIA
Crediti 3

17/09/10 (h 16.00 – 19.00) Aula Parrilli
Diritto Civile
Analisi di giurisprudenza in tema di successione necessaria; Notaio Francesco RAGONESE
Crediti 3

25/10/10 (h 16.00 – 19.00) Aula Parrilli
Procedura Civile
La riforma del sistema processuale civile introdotta dalla L. 69/09 – recenti applicazioni –
-Le modifiche al ricorso per cassazione: l’art. 360bis;Avv. Luigi MAIELLO
-Il procedimento sommario di cognizione;Avv. Massimo CAIAFA
-Il principio di non contestazione della domanda; Avv. Giuseppe CELIA
Crediti 4

23/11/10 (h 16.00 – 19.00) Aula Parrilli
Diritto Civile
Azioni contro la P.A. Sanitaria; Avv. Maria Teresa Saporito
Malpractice e nuove frontiere della salute; Avv. Bartolo De Vita
Crediti 3


02/12/10 (h 16.00 – 19.00) Aula Parrilli

Diritto Civile
I contratti di leasing e lease back; Avv. Pasquale Amodio
Crediti 3


Comitato scientifico: Avv. Aurelio Barela, Avv. Pasquale Amodio, Avv. Guglielmo Grieco; Avv. Francesca Di Renna, Avv. Rosa Cavaliere, Avv. Tommaso Battaglini.

venerdì, giugno 04, 2010

Sgarbi: attendo da 16 anni che si dia inizio ad un processo davanti al Tribunale di Salerno.


'I magistrati minacciano lo sciopero contro la manovra finanziaria? Prima di predicare, pensassero a fare il loro lavoro: da 16 anni aspetto la prima udienza di un processo, che mi e' stata rinviata ancora, al 18 gennaio 2011'.
Vittorio Sgarbi e' un frequentatore di tribunali (per lo piu' nelle vesti di indagato) e non ci sta a considerare i magistrati come 'vittime', anche quando rischiano di perdere un pezzo di stipendio, come prevede la manovra del Governo. Il processo cui il critico d'arte fa riferimento e' quello incardinato davanti al Tribunale di Salerno, per una querela per diffamazione a mezzo stampa sporta dal magistrato Agostino Cordova nel 1994-1995, quando Cordova, oggi giudice di Cassazione, prestava servizio a Catanzaro.
In una delle puntate della trasmissione Mediaset 'Sgarbi quotidiani', il critico aveva polemizzato sulle indagini di Cordova sulla massoneria, parlando del procuratore come di un uomo 'che assomiglia al mio cane, ha una faccia da mastino'.
Uno dei tanti epiteti lanciati da Sgarbi all'allora pm, che rispose con una serie di cause in sede penale e civile, sfociate in vari procedimenti. Per l'offesa del 'mastino' la prima udienza dibattimentale del processo si doveva tenere ieri, primo giugno, ma 'per indisponibilita' del giudice e' stata rinviata ancora, a gennaio 2011'.
'E' come se, dopo 16 anni, il processo fosse ancora nella fase delle indagini, ma e' mai possibile? E la colpa, caro dottor Palamara (il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ndr) non e' mia ne' di chi mi ha denunciato, ma dei magistrati, che ora minacciano lo sciopero'.
Attendere la prima udienza cosi' a lungo 'e' unicum, credo in tutto il mondo' sostiene il legale di Sgarbi, l'avv. Giampaolo Cicconi di San Severino Marche.
'Senza contare che lo stesso pm aveva chiesto l'archiviazione, e che verosimilmente, quando il processo finalmente si fara', il reato sara' gia' prescritto'.

Tratto dal sito: http://www.cronachesalerno.it.

giovedì, giugno 03, 2010

Tutte le magistrature sciopereranno contro la manovra economica decisa dal Governo.


ROMA (ANSA) - Il Comitato intermagistrature ha deliberato una comune iniziativa di astensione dal lavoro di tutte le magistrature contro gli effetti della manovra. Lo sciopero - dice una nota - sarà effettuato secondo le modalità e i tempi previsti dai rispettivi codici di autoregolamentazione, ma con il costante coordinamento tra le diverse associazioni.
Il Comitato "ribadisce l'assoluta contrarietà alle misure eccessivamente penalizzanti per i magistrati contenute nel decreto legge che, invece, non incide su alcuna delle fonti di spreco delle risorse del settore più volte segnalate".
"Partecipare consapevolmente allo sforzo di risanamento richiesto al Paese - si sottolinea nella nota - non significa accettare tagli iniqui alle retribuzioni e un'ulteriore destrutturazione del servizio giustizia".

ANF: servono regole migliori per le specializzazioni forensi.


Il Direttivo Nazionale di ANF prende posizione sul tema, scottante, delle specializzazioni.
“Vogliamo criteri chiari per stabilire come i nuovi avvocati possano specializzarsi. Bisogna evitare il far west” dichiara Ester Perifano, Segretario Generale ANF.
Il Direttivo dell’Associazione ribadisce che l’introduzione delle specializzazioni all’interno della riforma della legge professionale forense in discussione al Senato è un fatto positivo, soprattutto perché rappresenta una garanzia per i cittadini.
“Il sistema ipotizzato nel progetto di riforma - si legge nel documento approvato - desta però qualche perplessità, in primo luogo per la mancata previsione di percorsi - alternativi alla frequenza delle scuole di alta formazione - attraverso i quali sia possibile dimostrare la propria conoscenza e pratica specialistica. Come pure sembra eccessiva in senso opposto la possibilità, per gli avvocati iscritti all’albo da almeno venti anni, di qualificarsi con il titolo di specialista, addirittura in due diverse discipline, solo sulla scorta di un’auto-attestazione ".
“È essenziale – commenta il segretario generale dell’Associazione, Ester Perifano – che si stabiliscano regole chiare e rigorose per definire sia il percorso attraverso il quale gli avvocati possano ottenere la specializzazione, sia i requisiti di cui devono essere dotati i soggetti titolati ad attribuire la specializzazione. Sono in gioco prima di tutto i diritti dei cittadini, quindi anche la rispettabilità di tutta la professione forense. È bene mettere subito dei paletti molto chiari per evitare di aprire le porte a chi ha solo voglia di fare affari”.
Da questo punto di vista l'ANF guarda con attenzione all'iniziativa del Consiglio nazionale forense di istituire una commissione di studio che stabilisca le linee guide per le specializzazioni: “ È dovere delle Istituzioni intervenire per garantire il rispetto del codice deontologico ed è un passo importante per evitare il far west delle specializzazioni”.

mercoledì, giugno 02, 2010

Il compleanno, senza festa, della Repubblica.


Oggi 2 giugno, festa della Repubblica e quest’anno festa del Sacrificio, vorrei tentare un rapporto sull’Italia allo stato presente.
Agli occhi degli italiani stessi l’Italia appare divisa in tre etnie rognose: al Nord gli evasori, al Sud i malfattori, al Centro i profittatori.
Per mezza Italia, la colpa del nostro buco pauroso è degli evasori, vil razza padana; per l’altra metà la colpa è degli evasi dal lavoro, vil razza statale. Ma per tutti è colpa dei profittatori, compresi i profittatori medesimi.
I gemelli fondatori della nostra Repubblica, i Romolo e Remo d’oggi, sono Frodo e Frego: uno deruba il fisco e agisce nel privato, l’altro deruba lo stipendio e prospera nel pubblico. C’è chi dice che la colpa principale è di Frodo, e chi dice che la colpa principale è di Frego. Proporrei una soluzione salomonica, con l’aggiunta del terzo di cui sopra, il Profittatore di Stato.
A tutti, me incluso, vorrei però ricordare tre amare verità. Uno. Cari compagni, a evadere non sono poche migliaia di ricconi e sfruttatori del Nord, ma quasi mezza Italia, se considerate che venti milioni di italiani dichiarano al fisco di vivere con le loro famiglie con 15mila euro all’anno e la metà di loro mente, basta notare come vivono.
E pure tra i restanti venti milioni, molti si sottovalutano dal punto di vista fiscale. È ridicolo pensare con il pienone di viaggi, doppie case, navi, ristoranti e hotel, che i benestanti in Italia siano solo uno su mille.
L’evasione è un fenomeno popolare, trasversale, nazionale e non settentrionale. Non è un’assoluzione, intendiamoci, ma una chiamata in corresponsabilità. Condannate, punite, ma risparmiateci il moralismo.
Due, i malfattori. Quelli veri e seri, vale a dire la criminalità organizzata, sono una piccola minoranza e pur avendo una netta provenienza meridionale, ormai hanno portata nazionale e planetaria.
Però il peggio del nostro Paese non è la malavita, ma due fenomeni connessi. Uno, evidente, è la complicità diffusa, un misto di connivenza, paura e rassegnazione, di alcune aree del Sud con la criminalità organizzata. Per non essere generico direi alcuni quartieri di Napoli, alcune aree campane, sparse chiazze siciliane, tanta Calabria, un po’ di Roma.
L’altra è più sorprendente: la mafia e la camorra sono due modelli di organizzazione sociale assai imitati in tutta Italia, non solo al Sud. E in ambiti impensabili: partiti, correnti, premi letterari, collettivi di intellettuali, logge, lobby di imprenditori, persino cricche di magistrati e clan di giornalisti sono organizzati a immagine e somiglianza delle cosche.
Sono la versione incruenta della criminalità organizzata, non uccidono e non spacciano droga ma imitano riti di ammissione e di sottomissione, logiche di esclusione e di branco, usano criteri di affiliazione e di cancellazione di stampo mafioso, spacciano veleni e propagano bugie.
Insomma la malavita non nuoce solo in sé ma per gli effetti riflessi, per contagio e imitazione. A livello popolare ma anche d’élite.
Infine, i profittatori. Chi sono, dove si annidano? Roma è naturalmente la loro capitale, ma anche le sedi regionali non scherzano.
Ci sono i profittatori veri e propri, che hanno il potere come mezzo e la corruzione, lo sbafo, l’interesse privato in atti di ufficio come fine. Poi ci sono quelli che hanno il potere come fine e la corruzione come mezzo, ricreazione e vantaggio secondario.
Infine ci sono quelli, non sempre di infima classe, che godono di piccoli benefici, favori indiretti o piccole creste, che rientrano nel malcostume più che nel malaffare. Bisogna distinguere i gradi di responsabilità e capire se oltre i danni procurano anche qualche utilità pubblica.
Bisogna colpire i malfattori; anche a campione, non riuscendo a colpirli tutti. Ma il rimedio ideale sarebbe dimezzare il numero dei dominanti.
Primo, perché si dimezzano i costi e gli abusi; secondo, perché si crea una selezione e una maggiore responsabilizzazione; terzo, perché diminuendo il numero, aumenta la possibilità di controllarli.
Vorrei però notare che i profittatori sono sì un numero consistente, ma i potenziali profittatori sono la grande maggioranza del Paese. Ovvero in tanti al loro posto farebbero le stesse cose; e in tanti appena possono lo chiedono, quando sono a tu per tu. Rapinare è sport di pochi ardimentosi, rubare allo Stato è sport di tanti, ma godere favori e in genere approfittare, è sport di massa. Diciamolo, non per depenalizzare i reati ma per capire il contesto ed evitare ancora i moralismi.
Torno al ritratto italiano e al Paese della dolce vita & della malavita. Vivere qui è più dolce e più infame che altrove. Ora, in questo Paese viziato prima che vizioso, è davvero difficile lanciare l’etica del sacrificio. Per anni ci hanno istigato a consumare di più, a godere di più, a tutelare i nostri diritti e a realizzare i nostri desideri. E ora vorrebbero imporci il Sacrificio, il Dovere e la Rinuncia? Via, l’Italia non è più abituata, crede che sia solo un rito espiatorio.
E allora chi deve pagare la crisi? Tutti gli italiani, dicono i democratici pii. Solo i cattivi, dicono i giustizialisti etici. Solo i ricchi e i privilegiati, dicono i comunisti e i qualunquisti. Ognuno ha la sua categoria nefasta di riferimento, ciascuno ha il suo delinquente preferito: oltre gli Evasori, i Fannulloni, i Superpagati, c’è la Casta, la Cricca, i Furbi, i Padrini, i Padroni. O per usare categorie professionali: i politici, i magistrati, i supermanager.
Qualcuno dice: paghi Berlusconi. E gli ripetono ogni giorno: metti la tua faccia sul sacrificio. L’ha fatto, ma non basta. Non basterebbe nemmeno se Berlusconi fosse pronto a sacrificare Pier Silvio, come Abramo suo figlio Isacco. Solo il suicidio sarebbe approvato, salvo accusarlo di esibizionismo egocentrico.
Alla fine si spera sempre nel martire o nel riccone che dica: offro io per tutti; il sacrificio, come il caffè al bar, è già pagato.
Nel ’46 i monarchici cantavano: il 2 giugno è nata una puttana e fu chiamata Repubblica italiana. Non sarà vero, ma l’Italia è l’unica repubblica al mondo dove figlio di puttana è un complimento.

di Marcello Veneziani
tratto dal quotidiano: “Il Giornale”.

2 giugno: festa della Repubblica.

martedì, giugno 01, 2010

Illecita pubblicazione dell’immagine altrui.


L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni anche patrimoniali, consistenti nel pregiudizio economico cui il danneggiato abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui si fornisca la prova.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con decisione n. 10957/2010 dello scorso 6 maggio: secondo i giudici di legittimità, qualora non sia fornita la prova del danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente chiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione.
Tale importo potrà essere determinato in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecito e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, in particolare tenendo conto della Legge 633 del 1941, art. 158, comma 2.

Art. 158 Legge 633/41:
1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del codice civile

CNF: Delibera del 28/05/2010 (Disciplina della professione di avvocato – specializzazioni).


IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
attese
le iniziative correnti in materia di regolamentazione delle specializzazioni forensi,
considerando
- la competenza esclusiva del Consiglio Nazionale Forense nel rilascio di titoli di specializzazione;
- la necessità di assicurare la qualità della prestazione specialistica a tutela del diritto di difesa dei cittadini costituzionalmente garantito;
- nonché l’intrinseco fondamento deontologico della materia;
segnalando
che i lavori del già costituito gruppo di studio per la predisposizione di un testo in materia sono confluiti nell’ambito del complessivo disegno di riforma dell’ordinamento forense;
ritenuto
che le specializzazioni debbano essere regolate nell’ambito di un quadro unitario,
delibera
di istituire una Commissione per la predisposizione dei principi e della linee guida del regolamento sulle specializzazioni, composta dal Vice Presidente Ubaldo Perfetti e dai Consiglieri nazionali Stefano Borsacchi, Antonio De Giorgi e Andrea Mascherin.

lunedì, maggio 31, 2010

Manovra: sabato 'parlamentino' Anm per proclamare sciopero.


Roma, 31 mag. (Apcom) - La giunta dell'Anm proporrà sabato alla riunione del 'parlamentino' delle toghe la proclamazione di una giornata di sciopero per protestare contro i tagli alle retribuzioni dei magistrati.
L'Associazione nazionale magistrati, recita un comunicato del sindacato, "nel corso dell'incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, alla presenza di una rappresentanza delle altre magistrature, ha preso atto dei contenuti della manovra economica, firmata questa mattina dal presidente della Repubblica".
L'Anm ha sottolineato, si legge nella nota, "le gravi ingiustizie e l'irrazionalità degli interventi approvati che incidono pesantemente sulle retribuzioni dei magistrati, in particolare di quelli più giovani".
La giunta esecutiva centrale dell'Anm ha deciso di convocare per sabato 5 giugno una nuova riunione del Comitato direttivo centrale nella quale "proporrà la proclamazione di uno sciopero e l'avvio di ulteriori iniziative di protesta che testimonino il grave stato di crisi della giustizia e l'opera di supplenza che magistrati e personale amministrativo sono costretti quotidianamente a svolgere".

venerdì, maggio 28, 2010

Riforma ordinamento forense nel caos.


Riforma forense nel caos. Da un lato infatti il senato continua a procedere a rilento, con l'aula che ieri ha interrotto due volte i lavori per mancanza del numero legale.
Dall'altro, è scontro all'interno dell'avvocatura per la posizione assunta dall'Unione delle camere penali, che sta lavorando all'istituzione delle specializzazioni per conto proprio.
Per farlo, però, sarebbe necessario il benestare del consiglio nazionale forense, che deve garantire di non procedere a sanzioni disciplinari. E nel corso del tavolo dell'avvocatura dell'altro ieri, il Cnf ha escluso, per il momento, il proprio appoggio all'Ucpi.
Sempre l'altro ieri, poi, dopo la riunione interna le principali sigle dell'avvocatura sono state ricevute in commissione giustizia in via informale da alcuni senatori della maggioranza, che hanno ribadito la volontà di trovare accordi con l'opposizione su alcuni punti (su tutti l'accesso) per superare l'impasse a Palazzo Madama .
Volontà espressa anche ieri in aula dal relatore della riforma, Giuseppe Valentino.
L'assemblea ha poi concluso la votazione degli emendamenti all'art. 8 (che disciplina le specializzazioni) approvando, in particolare, l'emendamento 8.232 (Mugnai), fatto pervenire dall'Ucpi lo scorso dicembre al senato.
La votazione finale dell'art. 8 è stata poi accantonata, per la mancanza del parere della commissione Bilancio su una serie di emendamenti. È stato poi votato e approvato l'articolo 9 (Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione) e si è iniziata la discussione sugli emendamenti all'art. 10 (Formazione continua).

CADUTA DALLE SCALE DEL CONDOMINIO E RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CUSTODE.


Cassazione, Sez. III, 13 maggio 2010, n.11592
(Pres. Di Nanni - Rel. Musso)
Dalla sentenza:
“(…..) Contrariamente alla tesi sostenuta dall’odierna ricorrente (secondo cui per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. sarebbe sufficiente un’oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso), come affermato con indirizzo consolidato da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 24428/2009), la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un’alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.
Nella vicenda in esame, sulla base di un esame in fatto di circostanze di causa non ulteriormente esaminabili nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto “prevedibile” l’evento (con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno), essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un’inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile”, tra cui “la possibilità per l’acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”.(……)”

giovedì, maggio 27, 2010

ALFANO: "SE INTERCETTASSIMO 24 ORE SU 24, NON SOLO REATI MA ANCHE PECCATI".


ROMA (ITALPRESS) - "Se intercettassimo tutti gli italiani 24 ore su 24 scoprireremmo tantissimi reati, ma il nostro diventerebbe uno stato di polizia e non sarebbe un Paese libero. Se intercettassimo tutti 24 ore su 24 non scopriremmo solo reati, ma anche peccati...".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, parlando durante la registrazione di "Porta a Porta" che andra' in onda questa sera su Raiuno.
Poi il Guardasigilli ha aggiunto: "Noi siamo intervenuti perche' sono stati commessi degli abusi".

Se il credito è certo liquido ed esigibile, la ritenzione di denaro in compensazione o in garanzia non costituisce appropriazione indebita.


Corte di Cassazione - Sez. Seconda Penale
Sent. del 12.05.2010, n. 18030

Fatto

1. L’avv. to B. Giorgio veniva tratto a giudizio presso il Tribunale di Reggio Emilia, con il seguente capo d’imputazione: “del delitto p. e p. dall’art. 646 c.p. per essersi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, appropriato della somma di Euro 1.602,40 destinata alla società “U. Group S.p.A.” e della quale aveva il possesso per averla ricevuta dalla AR T. di L. Arcangelino che era debitore di detta società. Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. II c.p. per avere commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera avendo ricevuto, quale esercente la professione forense, lo specifico mandato di procedere anche giudizialmente al recupero dei crediti. In Reggio Emilia, l’1.07.04 e permanente sino al 30.7.04”.
All’esito del giudizio, con sentenza del 20/11/2007, il giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la suddetta sentenza, la parte civile, U. Group s.p.a., in persona del legale rappresentante, M. Tiziano, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 646 c.p. per non avere il giudice considerato che l’avv.to B. , nella sua qualità di difensore della “U. Group S.p.A.”, non aveva diritto di trattenere, neppure opponendo una pretesa compensazione con crediti che egli vantava, la somma che egli aveva ricevuto da un debitore della U. Sostiene, infatti, il ricorrente che, nell’ambito penalistico, “non possono trovare accesso le regole civilistiche sulla compensazione, giacché non ci si trova di fronte all’obbligo di restituire il tantundem, bensì quel denaro” rispetto al quale non sussiste alcun diritto di ritenzione, diritto escluso sia dall’art. 44 del Codice Deontologico che dall’art. 2235 c.c.

Diritto

3. Il fatto, così come descritto nel capo d’imputazione, è pacifico.
Il Tribunale ha ritenuto di assolvere l’imputato dal reato ascrittogli essendo emerso, sulla base della documentazione in atti, che l’avv.to B. vantava, nei confronti della “U. Group S.p.A.”, un credito «certo, liquido ed esigibile» (cfr pag. 4 sentenza). Di conseguenza, doveva applicarsi il combinato disposto di cui agli artt. 1242 - 1246 c.c., a nulla rilevando l’art. 44 Codice deontologico (in quanto norma di rango secondario che avrebbe potuto rilevare solo per le eventuali conseguenze disciplinari).
La suddetta motivazione non si presta ad alcuna delle censure dedotte in questa sede dal ricorrente.
In punto di diritto va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 - Cass. 45992/2007 Rv. 238899 - Cass. 6080/2009 Rv. 243280.
A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando che solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l’agente, perché, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l’agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall’ordinamento giuridico.
Tanto precisato in diritto, va osservato, in punto di fatto, che il Tribunale ha accertato che il credito vantato dall’avv. B. nei confronti della U. Group S.p.A. era certo, liquido ed esigibile.
Ne consegue, quindi, sulla base dell’enunciato principio di diritto, che la sentenza impugnata ha correttamente assolto l’imputato.
Corretta deve ritenersi la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il disposto dell’art. 44 Codice deontologico in quanto norma di rango secondaria.
Fuorviante, invece, è il richiamo all’art. 2235 c.c.
La suddetta norma, infatti, non fa altro che riprendere e generalizzare la disposizione dell’art. 66 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 281). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni forensi), a norma del quale “gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate. Su reclamo dell’interessato il Consiglio dell’ordine ordina all’avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia”.
La norma, quindi, con tutta evidenza, si riferisce al divieto di ritenzione di atti della causa e delle scritture ricevute dai clienti e non al divieto della compensazione fra i debiti dovuti dal professionista al cliente e viceversa.
Infine, va osservato che la sentenza n. 3670/2009, pronunciata da questa Corte fra le stesse parti, invocata dal ricorrente a proprio favore, è fuorviante perché, in quella fattispecie, la sentenza di proscioglimento venne annullata con rinvio per non avere il giudice accertato “se l’imputato abbia incassato somme della sua cliente e le abbia trattenute per sé, senza averne titolo”.
4. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto del combinato disposto degli artt. 592/4 e 541/2 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali a favore dell’imputato B. .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore dell’imputato B. Giorgio delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.025,00 oltre iva e cpa.
Depositata in Cancelleria il 12.05.2010

mercoledì, maggio 26, 2010

RIFORMA FORENSE: CAMERE PENALI RICEVUTE DA CASELLATI.


(AGI) - Roma, 25 mag - Dopo le proteste dei giorni scorsi per le prospettate modifiche dei punti fondamentali della riforma forense, oggi, si legge in una nota, “una delegazione dell’Unione Camere Penali Italiane composta dal Presidente Oreste Dominioni, dal vicepresidente Renato Borzone e dal segretario nazionale Lodovica Giorgi e’ stata ricevuta dal sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati”.
La delegazione delle Camere Penali ha ribadito che un accesso rigorosissimo nel controllo del merito e delle attitudini degli aspiranti avvocati e la specializzazione che elevi la qualita’ delle prestazioni sono fra i primi punti imprescindibili della riforma forense.
Gli avvocati penalisti si dicono preoccupati perche’ “le votazioni sinora avvenute in Senato, dove il disegno di legge e’ in discussione, hanno gravemente compromesso l’assetto originario del testo tanto da far prevedere il peggio anche nelle ulteriori votazioni”.
Il sottosegretario Casellati ha manifestato attenta considerazione alle indicazioni dell’Unione Camere Penali Italiane, chiedendo un contributo per i prossimi giorni alla soluzione dei problemi discussi.

Convegno della Camera Civile Salernitana (07/06/2010-Aula Parrilli).


CAMERA CIVILE SALERNITANA
Carissimi,
La Camera Civile Salernitana che ho l’onore di presiedere, si pregia di invitarvi a partecipare all'evento formativo del 7 giugno 2010 , ore 10,00 aula Parrilli, che avrà per tema l’angoscioso problema delle Sezioni distaccate del Tribunale di Salerno e vi prega anche di diffondere ed estendere l’invito a chi ritenete interessato all'evento ed a chi possa aiutarci a risolvere il problema .
L'intento è quello di trovare tutti insieme una dignitosa soluzione per il gravissimo problema che affligge le Sezioni Distaccate del nostro Tribunale, dove la Giustizia è un lontano ricordo ed una chimera irrangiungibile, deponendo eventuali passati o presenti attriti, o conflitti fra le varie componenti della giustizia e del mondo sociale e politico,
Conto sulla vostra numerosa partecipazione, al fine di dimostrare alle istituzioni ed a tutti gli invitati , frequentatori non abituali delle nostre Sezioni distaccate che la nostra sofferenza è altissima, sentita in maniera diffusa e che non è più procrastinabile una immediata soluzione del problema .
Invitate i vostri amici e colleghi a partecipare
Potrete trovare i dettagli dell’evento nella locandina che viene pubblicata in epigrafe, per gentile concessione del titolare del blog. Avv. Giuseppe Celia che ringrazio pubblicamente
Salerno 26 maggio 2010
Il Presidente
Avv. Agata Bisogno

Consiglio di Stato: bloccata la carriera del giudice che pronuncia troppe "sentenze non definitive".


Non ha diritto all'avanzamento di carriera il magistrato che pronuncia troppe "sentenze non definitive".
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3265 del 24 maggio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un magistrato contro la valutazione del CSM che l'aveva dichiarato non idoneo all'espletamento di funzioni direttive superiori.
In particolare il Consiglio Superiore, pur accertando un buon livello di produttività della toga, non aveva gradito le numerose decisioni non definitive dallo stesso pronunciate.
Così il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che le valutazioni del CSM in merito al conferimento al magistrato di incarichi superiori, non sono in linea di massima sindacabili in sede di legittimità, ha anche chiarito che nella fattispecie la valutazione del CSM andava confermata, e che quindi è legittima la decisione di non idoneità a funzioni direttive superiori di un giudice che presenta un elevato numero di sentenze non definitive, in particolare di pronunce di accertamento del diritto con rimessione della causa in trattazione per l'accertamento dell'entità dello stesso.

Cassazione: politici locali inquisiti, no al rimborso spese legali (anche se assolti).


Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - I politici locali che finiscono sotto inchiesta in relazione all'esercizio delle funzioni di pubblici amministratori non hanno diritto ad ottenere dal Comune il rimborso delle spese legali nemmeno se vengono poi assolti.
Lo sottolinea la Cassazione (I sezione civile, sentenza n. 12645/2010) che sottolinea come ''gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini ai quali rispondono del loro operato''.

Criterio distintivo tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251).


Dalla sentenza:
“La giurisprudenza della Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto e costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, vedi Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; 9 gennaio 2001, n. 224; 29 novembre 2002, n. 16697; 1 marzo 2001, n. 2970).
Viene però precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si e ritenuto che in tale ipotesi e legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
In particolare, e stato enunciato il principio – che merita piena adesione – secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536).”
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO (Sentenza n. 9251/2010 del 19 aprile 2010)

martedì, maggio 25, 2010

CNF: OCCORRE ALLUNGARE I TEMPI D’ATTUAZIONE DEL DECRETO N.28/2010 (MEDIA-CONCILIAZIONE).


Roma, 24/05/2010 - La media-conciliazione ha segnalato problemi che da tempo il Consiglio nazionale forense aveva comunicato alle istituzioni: il ministro della giustizia Angelino Alfano già conosce le critiche, le osservazioni e i suggerimenti migliorativi che il Cnf, per tutta l’Avvocatura italiana, gli ha trasmesso sulla disciplina della mediazione e conciliazione.
Da mesi la Commissione istituita dal Consiglio con l’apporto degli Ordini e delle Associazioni, ha lavorato sul testo proposto dall’ ufficio legislativo del ministero della Giustizia. Le proposte del Cnf tengono conto della direttiva comunitaria e delle realtà locali, che sono assai diverse tra loro, in alcune già effettuandosi la conciliazione con successo, in altre invece paventandosi la conciliazione per il gravoso carico di lavoro che comporterebbe e per la scarsità delle risorse per metterla in atto. Di ciascuna realtà si terrà conto, compreso di quelle in cui la conciliazione dovrà avvenire con il patrocinio gratuito.
Il Cnf ha già segnalato al Ministero che la obbligatorietà della conciliazione è stata una scelta politica esclusiva del legislatore italiano che si pone in contrasto con la Costituzione; che l’annullabilità del mandato incide sul rapporto avvocato-cliente facendo ricadere sul cliente l’errore omissivo dell’avvocato e quindi pregiudica gli interessi del cliente; che il rimedio dell’annullabilità è distonico rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione, che in questi casi prevede il rimedio del risarcimento del danno; per l’omissione è sufficiente la sanzione disciplinare.
La presenza dell’avvocato è nei fatti, perché nessun cliente, che non versi in gravi necessità economiche, si avventurerebbe da solo nella conciliazione, che comporta rinuncia a diritti e alla modificazione della situazione giuridica esistente, senza essere in grado di comprendere le scelte migliori da farsi; comunque è grazie al Cnf che l’espressione “senza ministero di difensore” presente nella prima versione del testo della legge, è stata soppressa.
La proposta del conciliatore deve essere fatta su richiesta delle parti, a meno che gli organismi di conciliazione nei loro regolamenti stabiliscano diversamente.
Il Cnf sta elaborando un modello di regolamento di conciliazione che escluda la proposta del conciliatore.
Attraverso gli Ordini e la rete delle Scuole forensi il Cnf ha già predisposto un progetto di formazione dei conciliatori, e sta verificando con il Ministero la possibilità di ripartire i corsi negli aspetti giuridici, tenuti dagli Ordini e in quelli pratici, concordati con gli esperti, in modo che sugli aspiranti conciliatori non ricada il costo della acquisizione del titolo. Il percorso del testo non è ultimato, e tutto il programma di mediazione e conciliazione deve essere considerato in via sperimentale.
Il Cnf ha proposto di avviare il sistema gradualmente, da un lato, per verificare, settore per settore se vi siano effetti positivi, dall’altro per avere il tempo di predisporre gli organismi forensi e per formare i conciliatori.
Di qui la necessità di allungare i tempi di attuazione in modo che il sistema non imploda nel momento stesso in cui è messo in funzione. Gli avvocati potranno così avere nuove occasioni di lavoro, e gli organismi forensi potranno assicurare la migliore qualità conciliativa, potendo sopportare la concorrenza delle altre categorie professionali che dicono di essere già pronte a dare attuazione ai decreti. Senza la competenza nelle materie giuridiche la conciliazione non può dare buoni frutti.
Per questo l’ Avvocatura si deve appropriare del sistema; solo l’Avvocatura può evitare che il sistema imploda, solo l’ Avvocatura, che ha la funzione costituzionale di tutelare i diritti, può evitare che il sistema, concepito per agevolare l’accesso alla giustizia, si trasformi in un rimedio fittizio che allungherebbe i tempi della giustizia e aggraverebbe ulteriormente il contenzioso pendente.

COA Salerno: odg della tornata del 31/05/2010.

CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 31 maggio 2010 (ore 16,30)

  1. Lettura ed approvazione verbale precedente
  2. Comunicazioni del Presidente
  3. Iscrizioni e cancellazioni
  4. Pareri
  5. Ammissioni gratuito patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti-
  6. Situazione GdP Amalfi-Rel.Cons.Avv.Cassandra-
  7. Proposta disattivazione accesso numerico alle Cancellerie-Rell.Conss. Avv.ti Cacciatore,Majello e Visconti
  8. Attività del Coordinatore di Segreteria e conseguenziali-Rel.Cons.Avv.Visconti
  9. Corsi di formazione sulla Riforma Previdenziale Forense-Roma 21/22-giugno-2010-Nomina delegati-Rel.Cons.Avv.Baratta
  10. Procedimento disciplinare a carico Avv.P.L.S.-Rel.Cons.Avv.Cacciatore-
  11. Procedimento disciplinare a carico Avv.Z.G.-Rel.Cons.Avv.Cacciatore-
  12. Richieste C.S.M. su eventuali incompatibilità-Rel.Cons.Avv.Cacciatore-
  13. Sussidi e contributi
  14. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera


Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

domenica, maggio 23, 2010

CRESCE LA PROTESTA DEGLI AVVOCATI: OLTRE 140 I CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI CHE CHIEDONO LA MODIFICA DELLA C.D. “MEDIACONCILIAZIONE”.


“Una protesta compatta, che cresce giorno dopo giorno, con una richiesta chiara: modificare subito il decreto legislativo sulla media conciliazione”.
Questa è la dichiarazione di Maurizio De Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua), a margine del convegno sulla riforma forense e la mediaconciliazione, in corso a Napoli, organizzato dall’Oua con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati partenopeo e con l’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania.
“Sono già 140 i consigli degli ordini – ha continuato il presidente dell’Oua - che hanno inviato delibere di protesta, il messaggio è univoco: la mediaconciliazione, così come è stata varata, ha una forte pregiudiziale contro gli avvocati e contro la funzione che esercitano, ma non solo, è anche un provvedimento che rischia di aumentare la confusione a danno dei diritti dei cittadini e a scapito del buon funzionamento della giustizia civile. L’Oua, recependo le preoccupazioni della categoria, ha già indicato i cinque punti su cui intervenire: eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione, cambiamento del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato, presenza necessaria dell’avvocato, proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti, criteri chiari sulla competenza territoriale. Nei prossimi giorni invieremo al ministro Alfano un articolato con le modifiche da apportare al testo del decreto legislativo e un dossier con le delibere approvate dagli ordini. In assenza di un riscontro concreto indiremo iniziative di protesta a livello nazionale e locale”.

Riforma: Avvocati chiedono reintroduzione minimi tariffari e regole rigide d’ingresso.


Nel corso della seconda giornata di lavori del Convegno antitrust di Treviso “Antitrust tra diritto nazionale e diritto dell'Unione Europea”, Paolo Berruti (del Consiglio Nazionale Forense) e Paolo Giuggioli, (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano), hanno indicato tra le priorità per la riforma della professione forense l'introduzione di regole più rigide per quanto attiene alla pubblicità e al sistema di accesso alla professione.
Segnalano inoltre la necessità di reintrodurre l'obbligatorietà dei minimi tariffari.
Secondo Berruti e Giuggioli si tratta di "misure indispensabili per garantire che la professione dell'avvocato possa essere esercitata nel rispetto della dignita', del decoro e dell'indipendenza".

COA Salerno: evento formativo di diritto amministrativo (28/05/2010-n.3 crediti).

sabato, maggio 22, 2010

Atti sessuali con minore: imputazione, sentenza, principio correlazione (art. 521 c.p.p.)


TRIBUNALE PENALE DI NOLA coll. C) – Presidente Dr. Aschettino, Giudici dr.ssa Capasso, dr. Palmieri Giudice estensore, sentenza del 9 aprile 2010
(omissis)
Per inciso si osserva, altresì, che, all’indomani della modifica del capo di imputazione, intervenuta nel corso dell’udienza del 20.11.08, l’oggetto del processo, con riguardo al capo a), si riferisce alla fattispecie degli atti sessuali con minorenne, rispetto alla quale l’originaria imputazione relativa al delitto di cui all’art. 609 bis cp non può essere presa in considerazione – come suggerito dalla parte civile in sede di conclusioni – pena la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Infatti, poiché l’elemento della violenza e della minaccia è del tutto estraneo alla previsione di cui all’art. 609 quater cp, il fatto “ giudicato” sarebbe assolutamente diverso da quello contestato, di talchè la decisione avrebbe ad oggetto un fatto mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (cass. Pen. Sez. VI 5.3.2009 n. 12156).
Va altresì rilevato come il giudice deve disporre con ordinanza la restituzione degli atti al P.M. se nel giudizio emerge un fatto diverso da quello contestato ed il P.M. non provvede alla modifica dell’imputazione (Cass. Pen. Sez. I 16.12.08 n. 48142).
Ma nemmeno questa eventualità afferisce al caso concreto considerato che la realtà emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale è quella di una relazione sentimentale intercorsa tra il Tiziox e la Mevia, nel corso del quale vi sono stati rapporti sessuali consensuali e coscienti, nonostante l’uso di droghe, non avvenuti con violenza o minaccia, i cui episodi si inquadrano piuttosto, in dinamiche, sia pure distorte, di gelosia, ovvero sono reazioni riferibili all’uso degli stupefacenti, alla cui fruizione la p.o. è stata avviata, ma non certo costretta o forzata, dall’odierno imputato.
Va dunque pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto reato in relazione a questa ipotesi delittuosa
(Omissis)

L'aforisma del sabato.

venerdì, maggio 21, 2010

Assemblea Nazionale Osservatori Giustizia Civile.

Urbanistica: lottizzazione abusiva, configurazione. (TAR Campania-Sez. Salerno- Sez. II sent. 3936 del 16 aprile 2010).


“Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato. Per quanto concerne il frazionamento "cartolare" è necessario che l’accertamento del presupposto di legge comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti. E' sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio”.

N. 03932/2010 REG.SEN.
N. 02011/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 1993, proposto da:
Illustrazione Vincenzo, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il loro studio in Salerno, via Roma, n. 61;
contro
Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Alfonso Longobardi e Antonio Pentangelo, con domicilio eletto in Salerno, Corso Vitt. Emanuele n. 143, c/o lo studio C. Monina;
per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco di Angri n. 15301 del 31/5/1993 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori Presente l'avv.to Annunziata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14 luglio 1993 e ritualmente depositato il giorno dopo, il sig. Illustrazione Vincenzo ha impugnato l’atto, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Sindaco di Angri ha disposto la sospensione di tutte le eventuali opere in corso anche sul fondo rustico di sua proprietà ed il divieto di disporre del suolo e delle opere stesse, ritenendo che queste “costituiscono violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti”.
Ha quindi articolato i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione di legge (art. 18 L. 47/85; art. 3 L. 241/90). Eccesso di potere (erroneità del presupposto – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria), in quanto l’atto impugnato si fonderebbe su presupposto erroneo, sia perché il rogito di acquisto del fondo non è stato stipulato nella data ivi indicata, sia perché sul fondo medesimo la ricorrente non ha realizzato alcuna opera edilizia, tant’è che nell’atto stesso di discorre di opere “eventuali”, di tal che non emergono i presupposti per la configurabilità della contestata lottizzazione abusiva.
Il ricorrente ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati. Si è costituito il Comune intimato, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 1993, la domanda di sospensiva è stata accolta. Alla Udienza Pubblica dell’11 febbraio 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza oggetto del gravame posto all’esame del Collegio dispone la sospensione, nei riguardi anche del lotto di proprietà ricorrente, “di tutte le eventuali opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi” interessanti il fondo appartenuto al sig. Adinolfi Pasquale e successivamente sottoposto a frazionamento e vendita delle singole aree derivanti dallo stesso, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 18 della l. 28.02.1985, n. 47.
Nell’ambito dell’unico motivo articolato con il proposto gravame parte ricorrente assume che il provvedimento impugnato non sarebbe preceduto da adeguata istruttoria e che comunque gli elementi di fatto posti a base della contestata determinazione non sarebbero tali da integrare la complessa fattispecie della lottizzazione abusiva.
Occorre far precedere la disamina delle censure di parte dalla riproduzione del tenore testuale della norma applicata e dalla ricostruzione del suo esatto contesto applicativo secondo gli apporti ermeneutica della giurisprudenza.
Ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".
La norma disciplina, pertanto, due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all'uso edificatorio.
Ne consegue che il bene giuridico protetto dall'ordinamento non è solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione.
In tal senso la giurisprudenza ha evidenziato che per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato (Consiglio di Stato sez. V, 26 marzo 1996, n. 301).
Per quanto concerne il frazionamento "cartolare" si è altresì, precisato che, seppure è necessario che l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30 giugno 2005; n. 6060 del 11 ottobre 2006).
Nella specie, il provvedimento sottoposto al vaglio di questo Tribunale si limita a valorizzare l’attività negoziale posta in essere con riferimento al fondo in considerazione, attività consistita, come detto, in frazionamento e vendita delle aree derivanti dallo stesso, senza quindi operare alcun ulteriore approfondimento in ordine alla destinazione urbanistica dell’area e alla incidenza che sulla stessa può avere l’attività di trasformazione giuridica posta in essere, sia con riguardo alle caratteristiche dei lotti che ne sono derivati che dei soggetti coinvolti.
La disamina delle note richiamate nelle premesse dell’ordinanza impugnata (relazione del Comandante dei Carabinieri di Angri n. 1178/1 del 9.12.1992 e n. 1178/1-1 del 14.1.1993 nonché la nota n. 1393/Urb. Del 4.2.1993 della Polizia Municipale di Angri) non consente di ricavare ulteriori elementi di fatto che denotino in maniera plausibile, secondo i predetti filoni di approfondimento istruttorio, la contestata fattispecie lottizzatoria, in quanto esse contengono unicamente l’accertamento di un intervento edilizio abusivo commesso in area di proprietà Adinolfi per la edificazione di un fabbricato.
Siccome l’Amministrazione non ha mostrato di contestualizzare tale intervento non autorizzato nel quadro complessivo delle vicende negoziali e materiali che hanno interessato il fondo, di talché lo stesso, assumendo carattere episodico e quindi sostanzialmente neutro rispetto alla fattispecie lottizzatoria contestata, non costituisce indice in qualche modo significativo atto a comprovare l’intento di imprimere all’area, complessivamente considerata, una destinazione diversa da quelle che le attribuisce la disciplina urbanistica localmente vigente.
In altre parole la fattispecie della lottizzazione abusiva non emerge in maniera sufficientemente evidente dalle risultanze istruttorie acquisite e dalle stesse, pervero alquanto laconiche, prospettazioni acquisite al sostrato motivazionale dell’atto impugnato.
Il rilevato difetto istruttorio, dalle ineludibili conseguenze patologiche sul quadro motivazionale, che, come rilevato, appare gravemente deficitario, si riflette, dunque, sulla legittimità dell'impugnato provvedimento, che, pertanto, va caducato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, a carico delle quali restano in via definitiva gli oneri sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – II Sezione di Salerno – definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2011/93, proposto da Illustrazione Vincenzo, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.