mercoledì, maggio 19, 2010

Infiltrazioni dal lastrico solare: responsabili tutti i condomini.


Il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini.
Sicché all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’articolo 1126 del Cc, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
(Cass. Civile sentenza n.9084/10)

martedì, maggio 18, 2010

Perchè diventai avvocato.......


"La mia decisione di fare l'avvocato diventò irrevocabile quando mi resi conto che mio padre odiava gli avvocati.
Era anche ingegnere e lavorava settanta ore la settimana per una società che, fra le altre cose, fabbricava scale a pioli.
Dato che le scale sono per natura pericolose, la società era spesso il bersaglio di cause per danni.
E siccome lui si occupava della progettazione, veniva scelto abitualmente per sostenere le ragioni della società nelle testimonianze e nei processi.
Non posso dargli torto se odiava gli avvocati; ma io avevo finito per ammirarli, perchè gli rovinavano l'esistenza".
John Grisham: “L'UOMO DELLA PIOGGIA”.

Procedimenti penali camerali: l’astensione del difensore non legittima il rinvio dell’udienza.


Nei procedimenti in camera di consiglio, l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali, non rileva come causa legittima di rinvio dell'udienza.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18613 del 17 maggio 2010, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro la decisione della Corte territoriale di Trieste che aveva respinto la richiesta di rinvio del difensore per adesione all'astensione delle udienze, poichè si trattava di procedimento celebrato in camera di consiglio.
La Corte ha spiegato che il legittimo impedimento del difensore non opera come causa di rinvio nei procedimenti in camera di consiglio e che, in ogni caso, è previsto solo per legittimo impedimento dell'imputato e non anche per quello del difensore.
Nel caso specifico, gli Ermellini hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, "l' astensione dall' attività defensionale proclamata dall' Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 della Costituzione trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione, giudiziaria e cioé nel diritto di azione e difesa di cui all' art. 25, Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo. Essa trova ulteriore limite nell' obbligo di un congruo avviso e di un un ragionevole limite temporale dell' astensione, nonchè nella necessità che siano previsti strumenti idonei ad individuare ed assicurare le prestazioni essenziali".

L'AIAF crea (unilateralmente) la specializzazione di avvocato per la famiglia ed i minori.


L’AIAF – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori
premesso
che sin dalla sua costituzione, risalente al 1993, si batte per garantire ai cittadini una difesa e assistenza legale qualificata, fondata sul riconoscimento della specializzazione e l’obbligo di aggiornamento professionale dell’avvocato,
che nella specifica materia del diritto di famiglia, minorile e delle persone i cittadini hanno il diritto di potersi affidare ad avvocati competenti ed esperti in tali ambiti, e ciò può essere loro garantito solo da una formazione specialistica dell’avvocato, e da una conseguente esperienza professionale,
che nel testo di riforma della professione forense oggi in discussione davanti al Senato della Repubblica sono contenuti tre baluardi indispensabili a porre un freno alla disgregazione della professione legale, da un lato, e alla mancanza di garanzie di difesa qualificata per i cittadini: un accesso professionale rigoroso e non demagogicamente disciplinato, che sia garanzia per i giovani più capaci e non stanza di compensazione della disoccupazione intellettuale; un controllo permanente sulla qualità della preparazione dei legali attraverso verifiche nel tempo; l’introduzione della specializzazione forense, che, alla luce della complessità e vastità della produzione legislativa del paese, e del riconoscimento che il diritto alla difesa è costituzionalmente affermato, sia in grado di offrire al cittadino una difesa tecnicamente valida ed in grado di tutelarlo.
che il progetto di riforma forense approvato dalla Commissione Giustizia del Senato costituiva un ragionevole compromesso fra le varie esigenze, ma a fronte dell’impegno ragguardevole e condivisibile di parte della maggioranza e di talune componenti dell’opposizione, la discussione in Aula ha invece scatenato forze interne ed esterne alla politica, ed anche interne alla stessa maggioranza parlamentare, per cercare di rallentarne e sabotarne il cammino e comunque di stravolgerne i contenuti fondamentali.
Per il raggiungimento di tali finalità si è fatto ricorso a motivazioni apparentemente basate su principi liberali e sulla concorrenza, come se questa già non fosse pienamente operante in un paese che conta 230.000 avvocati, e come se non si fosse già verificato che tutto ciò non è servito affatto a garantire la qualità: ma di fatto questa è la sostanza! una classe forense preparata fa paura e non la si vuole, come non si vuole neppure che l’Italia sia a livello degli altri paesi europei dove il numero degli avvocati è incomparabilmente inferiore.
L’incapacità della politica non soltanto di assicurare quel celere percorso parlamentare più volte promesso, ma persino di garantire con fermezza il primario obiettivo di recupero della qualità della prestazione professionale rischia di determinare un ulteriore decadimento del ruolo e della funzione dell’avvocato nel processo e di compromettere ancor più la qualità della giurisdizione.
Illuminanti sono al riguardo le modifiche all’art. 8 approvate ieri dall’aula: tradendo la natura professionale della specializzazione forense ed il suo significato di strumento di garanzia di elevata qualificazione professionale, il Senato l’ha delineata come un ordinario percorso di formazione essenzialmente teorica rivolta ad avvocati che non hanno la ben che minima esperienza di esercizio effettivo della professione forense con le disastrose conseguenze sovra evidenziate. Tutto ciò assume una particolare gravità in un ambito come quello della famiglia e delle relazioni familiari in cui l’acuirsi dei conflitti degenera troppo spesso in situazioni delittuose.
Tale intollerabile situazione determina l’ AIAF a procedere autonomamente alla istituzione della specializzazione forense, stante la conclamata incapacità delle forze parlamentari di garantire un assetto della professione che offra reali garanzie di qualità ai cittadini ed al funzionamento della giustizia.
L’AIAF ha storicamente dimostrato, attraverso la ventennale attività di aggiornamento e formazione professionale svolta su tutto il territorio nazionale a favore di migliaia di avvocati, di poter assicurare una formazione seria e rigorosa, mirata ad elevati livelli di qualificazione professionale specifica tramite lo studio teorico e l’attenzione alla metodologia di intervento, per la gestione del conflitto familiare in un’ottica che privilegia la negoziazione e una soluzione concordata tra le parti, a tutela dei primari interessi dei minori.
L’AIAF pertanto
protesta
per lo stravolgimento delle norme approvate dalla Commissione Giustizia del Senato attuato in questi giorni dall’aula, che sta così dando prova di non sapere resistere ai falsi miti della “liberalizzazione” e di voler continuare a consentire il progressivo indebolimento del ruolo della difesa, tramite la dequalificazione professionale
Milano 14 maggio 2010

Condominio e spese comuni: le ipotesi di nullità, ovvero annullabilità, dei deliberati assembleari.


"In materia di delibere condominiali sono affette da nullita’- che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole puo’ fare valere - quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformita’ da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullita’, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformita’ dei criteri di cui al citato art. 1123 c.c.”.
CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE-Sentenza 19 marzo 2010, n. 6714.

lunedì, maggio 17, 2010

Il CNF conferma censura ai cd “avvocati di strada”.


Il Consiglio nazionale forense si è pronunciato sugli studi legali di strada lo scorso dicembre.
Aprire un'attività di questo tipo “non è di per sé illegittimo – sottolinea –. Sono piuttosto le modalità operative/comunicative adottate per la finalità di attrarre clientela che possono avere rilievo disciplinare, sotto il profilo del l'accaparramento di clientela e di informazione non conforme alla correttezza e al decoro”.
Con questa motivazione il Cnf ha confermato la decisione dell'Ordine di Brescia che ha comminato ai fondatori di Alt, “Assistenza legale per tutti” la sanzione della censura per l'acronimo dato al loro studio.
Secondo l'Ordine, infatti, il nome rimandava al significato della parola "alt" e sembrava voler intimare ai passanti di fermarsi, “con una modalità illecita di acquisizione dei clienti”.
I due avvocati hanno così modificato il nome con "Al- Assistenza legale”, ma hanno impugnato la decisione di fronte alla Cassazione.

Reato di evasione dalla sede degli arresti domiciliari.


“Quella domiciliare è una forma di detenzione a tutti gli effetti, sicché l’allontanamento non autorizzato del detenuto costituisce di per sé una caso di evasione, rispetto al quale la consapevolezza dell’infrazione e quindi il dolo del reato, generico, è rivelato dalla situazione da lui determinata.
Nel reato di evasione dalla sede degli arresti domiciliari la scriminante della costituzione in carcere dell’evaso è incompatibile con la sorpresa dello stesso in flagrante reità, non essendo individuabile nella permanenza della condotta la sua volontà di costituirsi”.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 06/05/2010, n. 17224.

sabato, maggio 15, 2010

Deontologia: evento formativo del COA di Salerno (17/maggio/2010-n. 2 crediti).

Mentre la riforma forense annaspa, le Camere Penali istituiscono (unilateralmente) la “specializzazione di avvocato penalista”.


GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 13 maggio 2010
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane
premesso
- attraverso un percorso che parte dagli inizi degli anni 2000 l’Unione delle Camere Penali Italiane ha segnalato alla pubblica opinione la inarrestabile deriva dell’avvocatura italiana, colpita da evidenti quanto drammatici fenomeni di dequalificazione professionale, impreparazione, incapacità di tutelare i cittadini, i loro beni, la loro libertà anche a causa di un accesso professionale indiscriminato, incontrollato ed inadeguato ad assicurare ogni controllo su una seppur minima preparazione professionale (in proposito basti pensare alle incredibili percentuali di “promossi” agli esami di stato di accesso professionale, ed ai fenomeni degenerativi in talune sedi di esame);
- la descritta situazione ha determinato l’UCPI ad impegnarsi nel tempo per recuperare la devastante perdita di credibilità dell’avvocatura ed ha individuato nella degenerazione complessiva sotto gli occhi di tutti due rischi mortali per la libera professione forense: da un lato l’abbandonare i cittadini, specie i meno provveduti ed economicamente solidi, nelle mani di professionisti impreparati, dall’altro ratificare un assetto processuale che, di fronte ad una accusa sempre più forte, presentasse viceversa una difesa sempre più dequalificata, autorizzando così implicitamente il giudice a rafforzare la risalente concezione paternalistica del processo che incide anche sulla sua reale terzietà (per altro verso richiesta dai penalisti italiani con le storiche battaglie sulla separazione delle carriere);
- gli effetti perversi di questo stato di cose hanno determinato la necessità di una riforma forense che, avversando aspetti corporativi, prevedesse quanto meno tre baluardi indispensabili a porre un freno alla disgregazione della professione legale: un accesso professionale rigoroso e non demagogicamente disciplinato, che fosse garanzia per i giovani più capaci e non stanza di compensazione della disoccupazione intellettuale; un controllo permanente sulla qualità della preparazione dei legali attraverso verifiche nel tempo; l’introduzione della specializzazione forense, che ponesse fine al preoccupante fenomeno dell’avvocato “tuttologo”, solo asseritamente in grado di fronteggiare la professione in tutti i settori del diritto;
- il progetto di riforma forense approvato dalla Commissione Giustizia del Senato costituiva, in linea di massima, un ragionevole compromesso fra le varie esigenze, ma a fronte dell’impegno ragguardevole e condivisibile di parte della maggioranza e di talune componenti dell’opposizione esso ha scatenato forze interne ed esterne alla politica, ed anche interne alla stessa maggioranza parlamentare, per cercare di rallentarne e sabotarne il cammino e comunque di stravolgerne i contenuti fondamentali. Ciò è avvenuto mediante la prospettazione di motivazioni apparentemente legate a principi “liberali” ma in realtà fondate su concezioni stataliste o demagogiche, secondo le quali l’introduzione di un “libero mercato” (come se non fosse tale quello che vede oggi calcare la scena quasi 250.000 legali, cinque volte di più di quelli francesi!) garantirebbe la qualità; secondo le quali ai giovani dovrebbe essere ulteriormente consentito un accesso assolutamente indiscriminato e privo di connotati selettivi e, infine, secondo le quali si vorrebbe addirittura (secondo alcune proposte emendative della opposizione), abolendo o distorcendo la parte delle legge che introduce e soprattutto regola la specializzazione, perpetuare la figura dell’avvocato capace di occuparsi di tutti i settori giuridici;
- l’incapacità della politica non soltanto di assicurare quel celere percorso parlamentare più volte promesso, ma persino di garantire con fermezza il primario obiettivo di recupero della qualità della prestazione professionale rischia di determinare un ulteriore decadimento del ruolo e della funzione dell’avvocato nel processo e di compromettere ancor più la qualità della giurisdizione. Illuminanti sono al riguardo le modifiche all’art. 8 approvate ieri dall’aula: tradendo la natura professionale della specializzazione forense ed il suo significato di strumento di garanzia di elevata qualificazione professionale, il Senato l’ha delineata come ennesimo percorso di formazione, preferibilmente teorica, destinata ad avvocati totalmente privi di esperienza nelle aule di giustizia, con ciò continuando a consentire che si consumino inganni ai danni dei cittadini;
- tale intollerabile situazione determina l’Unione delle Camere Penali a dare concreta attuazione alla delibera assunta all’unanimità dai penalisti italiani nel Congresso di Torino dell’ottobre 2009, e cioè a procedere autonomamente, nell’incapacità delle forze parlamentari di garantire un assetto della professione che offra reali garanzie di qualità ai cittadini ed al funzionamento della giustizia, alla istituzione della specializzazione forense;
- l’Unione delle Camere Penali Italiane ha storicamente dimostrato, attraverso le proprie scuole di formazione dell’avvocato penalista, recentemente rinnovate anche per far fronte alle nuove sfide, di poter assicurare una formazione seria e rigorosa, mirata ad elevati livelli di qualificazione professionale specifica tramite lo studio teorico e la continua ed effettiva esperienza nelle aule di udienza e, congiuntamente, alla acquisizione della consapevolezza del ruolo del difensore penale nello stato di diritto, formazione attuata con costi che compensino le sole spese vive e dunque senza le degenerazioni affaristiche del “business” formativo.
Tanto premesso, l’Unione delle Camere Penali Italiane
protesta
per lo stravolgimento delle norme approvate dalla Commissione Giustizia del Senato attuato in questi giorni dall’aula, che sta così dando prova di non sapere assumere il punto di vista dell’interesse del cittadino alla qualità della giurisdizione, resistendo ai miti di una falsa liberalizzazione, e di voler continuare a consentire il progressivo indebolimento del ruolo della difesa, tramite la dequalificazione professionale;
delibera formalmente di istituire
in conformità con i propri deliberati congressuali (Bari 2004, Ancona 2006, Treviso 2007, Parma 2008, Torino 2009), sentito il Consiglio delle Camere Penali Italiane, la specializzazione forense del Penalista U.C.P.I. che, secondo apposito regolamento che viene contestualmente licenziato, modulato secondo i parametri del testo di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, consentirà agli avvocati penalisti di conseguire il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.;
delibera altresì
che gli organi dell’Unione e il Responsabile delle Scuole diano immediato corso, senza alcun ritardo, a tutti i passaggi necessari per il bando di attuazione della specializzazione in questione e dei relativi corsi, istituendo altresì l’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I.;
riserva
ulteriori iniziative di ferma protesta rispetto all’inerzia ed alla incapacità della politica di attuare, come invece reiteratamente e sotto più aspetti promesso, un serio percorso riformatore del sistema giustizia, che assicuri, anche tramite la riforma dell’ordinamento forense, effettiva parità delle parti nel processo e giustizia della decisione;
dispone
trasmettersi la presente delibera ai Presidenti delle Camere Penali, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine territoriali, ai Presidenti delle Unioni distrettuali degli ordini forensi, al Presidente ed ai componenti del C.N.F., ai Presidenti delle associazioni forensi, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Senatori della Repubblica, ai responsabili giustizia dei partiti.
Roma, 13 maggio 2010

L'aforisma del sabato.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AGLI AVVOCATI: APPLICABILITÀ DELL’ART. 213 COD. PROC. CIV..


“Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l'art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d'ufficio dal giudice alla P.A.”.
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salmè-Sentenza n. 10692 del 4 maggio 2010)

venerdì, maggio 14, 2010

COA Salerno: l'ODG della prossima tornata.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 18 maggio 2010 ore 16,30
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Ammissioni gratuito patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti
6. Ricorso a carico Avv.G.P.-Determinazioni-Relatore Cons.Avv.Majello
7. Situazione Sez.ne distaccata di Eboli-Iniziative-Rel.Conss.Avv.Cestaro-Toriello-Tortolani
8. Sussidi e contributi
9. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

Cessioni d’azienda: paradossale l’esclusione degli avvocati dalla competenza alla formalizzazione del contratto.


Roma, 13/05/2010 - Il Consiglio nazionale forense prende posizione in merito all’emendamento al ddl semplificazione burocratica che estende ai commercialisti e non ai legali la competenza all’invio telematico dei contratti.
“Troviamo paradossale e senza una ragione la mancata estensione anche agli avvocati della competenza a inviare telematicamente i contratti di cessione d’azienda sottoscritti con firma digitale, competenza che un emendamento al ddl semplificazione burocratica, approvato dalla commissione affari costituzionali della camera, assegna ora ai dottori commercialisti”, così in una nota il Cnf esprime delusione per quanto appreso in merito al ddl semplificazione burocratica.
“I legali si occupano da sempre della redazione dei contratti e dunque a pieno titolo dovrebbe far parte della loro competenza la possibilità di formalizzarli presso le autorità pubbliche”.
Il Consiglio nazionale forense rileva “una costante erosione degli ambiti di attività degli avvocati nonostante la riforma forense, che pur chiede la riserva per l’attività di consulenza legale, faccia salve le attribuzioni che la legge riconosce ai professionisti iscritti agli altri albi”.
“In questo tempo di grave crisi troviamo ingiustificato un diverso trattamento tra professionisti iscritti agli albi e riteniamo che queste scelte non premino una avvocatura che sempre, con impegno, si è fatta carico di tutte le riforme approvate dal parlamento anche quando esse abbiano rappresentato dei sacrifici ulteriori per i professionisti del foro”.

RICHIESTA D’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NON HA EFFICACIA DI ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE.



“In tema di prescrizione, non costituisce atto interruttivo la richiesta di accesso ai documenti amministrativi effettuata dal privato alla P.A. al fine di verificare se vi siano gli estremi per proporre un’azione civile nei confronti di quest’ultima, atteso che tale richiesta non vale a costituire in mora l’amministrazione”.

Cassazione, Sezione Terza Civile, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio-Sentenza n. 10535 del 30 marzo 2010.

giovedì, maggio 13, 2010

Convegno su riforma forense e media-conciliazione (Napoli-21/05/2010).


Introduzione:
Avv. Maurizio de TILLA
Presidente Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana

Avv. Francesco CAIA
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Avv. Prof. Franco TORTORANO
Presidente Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania

Relazioni
Avv. Prof. Andrea PISANI MASSAMORMILE
Presidente della Camera Civile di Napoli
Avv. Michele CERABONA
Presidente della Camera Penale di Napoli
Avv. Salvatore CICCARELLI
Presidente Associazione Nazionale Giovani Avvocati di Napoli
Avv. Eugenio PAPPA MONTEFORTE
Segretario del Sindacato Forense di Napoli
Avv. Mario RUBERTO
Presidente Centro Studi CastelCapuano
Avv. Luigi IOSSA
Presidente Sindacato per le Riforme
Avv. Giuseppe LEPORE
Segretario OUA
Avv. Antonio CALIO’
Coordinatore Commissione Conciliazione OUA
Avv. Carlo Maria ZUNIGA
Coordinatore Commissione Processo Civile OUA


Intervengono i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Campania

Ernesto Lupo nuovo Presidente Cassazione, primo ok da Csm.


Roma, 13 mag. (Apcom) - Ernesto Lupo sarà il nuovo primo presidente della Cassazione. All'unanimità, infatti, la commissione per gli Incarichi direttivi del Csm lo ha proposto come successore dell'attuale titolare della poltrona di primo magistrato d'Italia, Vincenzo Carbone, che andrà in pensione il 12 luglio prossimo.
Dopo il parere che dovrà esprimere il ministro della Giustizia, sarà il plenum del Csm - per l'occasione presieduto dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano - a dire la parola finale sulla nomina di Lupo al vertice della Suprema corte.
Una nomina comunque scontata, vista l'unanimità raggiunta sul suo nome già in commissione.
Attualmente presidente della terza sezione penale della Cassazione, Ernesto Lupo è stato a lungo anche alla guida della prima sezione civile della Suprema Corte.
Durante uno dei passati governi di centrosinistra ha ricoperto anche l'incarico di direttore generale dell'organizzazione giudiziaria al ministero della Giustizia .
Componente di due commissioni di riforma dei codici di procedura civile e procedura penale, Lupo è stato anche autore di due progetti di riforma dell'organizzazione giudiziaria.

La sanatoria - inerente la nullità dell'atto di citazione, prevista all'art. 164 comma 2 c.p.c. - è applicabile anche in appello.


Cassazione civile - Sezioni unite
Sentenza 13 - 19 aprile 2010, n. 9217

“L’art. 164 comma 2 c.p.c. non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione. Sicché deve ritenersi che, in applicazione dell’art. 156 comma 3 c.p.c. e dell’art. 164 comma 3 c.p.c., la stessa interposizione dell’appello da parte del contumace comporti la sanatoria della nullità della citazione. Questa sanatoria tuttavia esclude che sia invalida, vale a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l’invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio.
Il giudice d’appello deve pertanto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado.
Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli art. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l’esigenza della ragionevole durata del processo.
Sicché il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell’art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario (Cass., sez. II, 13 dicembre 2005, n. 27411, m. 586913)”.

Il foro per Scajola......

mercoledì, maggio 12, 2010

RIFORMA FORENSE: DELLA MONICA (PD), MAGGIORANZA ASSENTE E ALLO SBANDO.


(ASCA) - Roma, 12 mag - "Ormai la maggioranza e il governo sulla riforma della professione forense non sanno piu' cosa fare e l'assenza del numero legale nell'aula del Senato ne e' l'evidente dimostrazione".
Lo afferma la senatrice Silvia Della Monica, capogruppo del Pd in commissione Giustizia.

Una task force a sostegno delle notifiche fai-da-te degli avvocati.


Cinque ordini forensi e una associazione di avvocati hanno preso parte al processo e sono tutti intervenuti nel procedimento, da cui è scaturita la sentenza del Consiglio di stato n. 2055/2010: sono i consigli dell'ordine degli avvocati di Roma, Rossano, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, e anche l'Associazione forense di Reggio Emilia.
Un segno di quanto la questione stesse a cuore degli organismi professionali istituzionali e associativi, i quali come velocemente avevano diffuso la notizia della restrittiva sentenza del Tar Piemonte, altrettanto celermente stanno informando, con circolari e newsletter, i legali della buona notizia.
In effetti l'impostazione più restrittiva (che non manca di linearità rispetto al tenore delle disposizioni) aveva costretto gli avvocati a modificare la propria operatività e a non rischiare.
La sentenza del Consiglio di stato era, quindi, molto attesa per dirimere una questione di grande importanza pratica.
E il Consiglio di stato non ha disatteso le aspettative, interpretando le disposizioni coerentemente con l'obiettivo di favorire l'esternalizzazione delle notificazioni, di dare un piccolo sollievo agli uffici notifiche e anche, in fondo, per non fare perdere di utilità il sistema delle notificazioni in proprio.
Fonte: Italia Oggi-11 maggio 2010-

martedì, maggio 11, 2010

Opposizione a decreto ingiuntivo: solo l’opponente può proporre domande riconvenzionali.


“… Nell’ordinario giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto.
L’inosservanza del divieto, correlata all’obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche d’ufficio, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.” (Cass. n.13086/07. Vedi anche Cass. n.18786/05; Cass.n.18767/04; Cass. n. 11415/04, Cass. n.4948/10).

domenica, maggio 09, 2010

Csm: stop ai piccoli tribunali.


Stop ai piccoli tribunali che sono inevitabilmente «disfunzionali perchè non in grado di assicurare una tempestiva risposta di qualità alla domanda di giustizia». Perchè un ufficio giudiziario possa essere efficiente deve avere dai 20 ai 40 magistrati nel proprio organico.
L'indicazione viene dal Csm e se venisse accolta dal ministro della Giustizia Alfano - a cui domani il plenum chiederà di procedere alla «non più procrastinabile revisione delle circoscrizioni giudiziarie» - determinerebbe quasi una rivoluzione.
Sì perchè potrebbe mettere in discussione l'esistenza di «ben 88 tribunali», che oggi hanno un organico inferiore alle venti unità e che sarebbero destinati a soppressioni e accorpamenti;e cambierebbe la dislocazione degli uffici giudiziari sul territorio, che è vecchia di oltre un secolo, visto che dall'unità di Italia ad oggi non si è mai ridisegnata con un intervento organico la geografia giudiziaria.
«Venute meno le difficoltà delle comunicazioni e dei trasporti oggi la distribuzione capillare nel territorio degli uffici giudiziari non ha valide giustificazioni» e pecca di «inadeguatezza», scrive la Sesta Commissione del Csm nella proposta di delibera che sarà discussa lunedì dal plenum.
Intanto perchè uffici troppo piccoli non consentono la specializzazione dei magistrati, che è invece imposta dalla complessità della legislazione.
E poi anche per il sistema delle incompatibilità processuali, che per garantire l'imparizialità impedisce per esempio allo stesso giudice di pronunciarsi sulle indagini preliminari e poi di partecipare al dibattimento.
Alla luce di tutto questo i consiglieri ritengono «necessario» per i tribunali prospettare piante organiche che vadano dalle venti alle quaranta unità, ma con i necessari correttivi: è «irrinunciabile» per esempio la presenza di un tribunale ordinario in ogni capoluogo di provincia, così come nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata o «da una peculiare densità imprenditoriale e commerciale».
Oggi 88 tribunali presentano un organico inferiore a venti unità, 59 hanno un tra i venti e cinquanta giudici e solo 18 hanno più di cinquanta toghe. Tra gli 88, ci sono 32 uffici che arrivano al massimo a dieci magistrati.
La maggiore presenza di piccoli tribunali è nel distretto di Torino (Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona, Mondovì, Aosta, Saluzzo e Pinerolo) e in quello dell'Aquila (oltre allo stesso ufficio giudiziario del capoluogo, quelli di Sulmona, Lanciano e Vasto).

Convegno su procreazione assistita (n. 3 crediti).

sabato, maggio 08, 2010

L'aforisma del sabato.

……Fuori sede!


Guido Bertolaso è stato bravo e, con calma, senza gridare ai complotti, ma senza neanche rinunciare a dire che in un Paese civile questa storia sarebbe già finita, ha illustrato la sua versione dei fatti. In pratica: tutto può sempre essere fatto meglio, ma la protezione civile non ha nulla da rimproverarsi.
Ha messo nero su bianco i numeri e argomentato che le spese fatte erano esattamente quelle previste, che è vero che alla Maddalena i lavori sono costati parecchio, ma è anche vero che si doveva finirli in fretta, visto che la data dell’incontro internazionale non era spostabile. Dopo di che, si è tolto un paio di macigni dalla scarpa.
Il primo è relativo agli imprenditori con cui ha avuto a che fare, in particolare quelli che la notte del terremoto aquilano ridevano al telefono.
Il suo commento è stato lapidario: “ride bene chi ride ultimo”. Il secondo riguarda la vicenda di Claudio Scajola, che ha liquidato con un non celato disprezzo, ricordando, però, che con gli appalti della protezione civile non c’entra un bel niente.
Non si è sottratto alle curiosità sulle sue questioni personali, rispondendo sia della massaggiatrice, ribadendo che non si è trattato altro che di massaggi, senza che siano comparsi né champagne né altro, sia agli incarichi professionali di sua moglie presso quel centro sportivo: si tratta di un architetto e i lavori che ha svolto erano precedenti. Tutto risolto e chiarito, quindi? No.
Ripeto: Bertolaso è stato bravo, ma l’assurdo è che le carte giudiziarie arrivano ai giornali, l’accusato è pubblicamente chiamato a risponderne, questi riesce ad essere convincente, salvo il fatto che tutto si svolge nella sede sbagliata.
La partita deve chiudersi là dove fu aperta, prima in procura e poi, eventualmente, in tribunale. Il processo pubblico, con i giornalisti nella veste degli accusatori, non solo è profondamente incivile, ma è anche fallace, perché si conoscono solo le carte che la procura volle far conoscere. Si orecchia e sbircia, ma con i sensi altrui.
Qui ha certamente ragione Betolaso, perché in un sistema accettabile nessuno può essere tenuto così a lungo sulla graticola. Non un cittadino, ma meno ancora chi ha responsabilità istituzionali.
La magistratura ha il dovere d’indagare, ma da quando deposita delle carte deve anche accelerare il momento del giudizio. Altrimenti tutto si corrompe, a partire dalla giustizia.
I toni usati da Bertolaso sono stati rispettosi e pacati. Egli, però, è anche parte di un governo, ha responsabilità politiche, non è solo un funzionario.
Pertanto, forte della sua esperienza, dovrebbe spingere l’esecutivo a lavorare, finalmente, in maniera determinata ed univoca per una riforma della giustizia.
Non indirizzata a difendere questo o quello, ma a portare un servizio a tutti. Certo, molti reagiranno in modo strepitante ed inconsulto. Le toghe politicizzate grideranno al golpe. Ma lo fanno comunque, quindi meglio non spaventarsi e non rinunciare a fare quello che serve ai cittadini e al Paese.

Davide Giacalone

venerdì, maggio 07, 2010

Dura protesta dei penalisti, per i ritardi nell’approvazione della riforma forense.


Massima contrarietà per l’intollerabile ritardo che la riforma forense sta accumulando in Senato è la critica espressa dall’Unione Camere Penali Italiane che ricorda "l’urgenza di una riforma necessaria per riqualificare la professione'.
La riforma della professione di avvocato è “estremamente urgente: l’elevatissimo numero degli avvocati e la progressiva dequalificazione del servizio giustizia sono lì ad attestarlo. Di ciò è stato ben consapevole il Ministro della Giustizia - spiegano i penalisti - così come i componenti della Commissione Giustizia del Senato e lo stesso relatore del disegno di legge, che hanno chiaramente manifestato e perseguito la ferma volontà di procedere in tempi rapidi ad inaugurare un sistema che garantisse tutela al cittadino tramite il recupero di qualità della prestazioni professionale. A loro, così come a quelle conponenti dell’opposizione che si sono chiaramente schierate in favore della riforma in discussione, va tutto il sostegno delle Camere Penali in giorni in cui la battaglia scatenata da lobby economiche e sparute corporazioni, incredibilmente fatta propria - fra gli altri - dal partito democratico e dai radicali italiani, sta assumendo toni di vera e propria denigrazione".
I penalisti aggiungono che non tollereranno "che lo sforzo per la vera riqualificazione di quella professione che costituisce, per vocazione e per dettato costituzionale, il presidio dei diritti dei cittadini possa cedere a fronte degli interessi economici delle banche e delle grandi aziende, né tantomeno possa essere pregiudicato dalla volontà di ridurla ad ammortizzatore sociale. Ci auguriamo pertanto che il Senato - concludono - dia ascolto a quanti in Parlamento stanno in questi giorni lottando per l'immediata approvazione del testo e provveda ad imprimere alla discussione tempi di assoluta celerità, in mancanza dei quali i penalisti italiani non potranno che risolversi ad adottare le forme più dure di protesta".

Evento formativo di diritto penale (20 maggio 2010-n.3 crediti).

CSM INVIA 13 MAGISTRATI NELLE SEDI DISAGIATE.


I primi trasferimenti d'ufficio nelle sedi cosiddette disagiate sono stati disposti ieri dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi della legge n.24 del 22 febbraio 2010.
In particolare, e' stato disposto il trasferimento di 13 magistrati destinati a 10 diversi uffici rispetto ai 75 posti pubblicati suddivisi in 42 uffici.
Alcuni altri trasferimenti saranno deliberati nelle prossime sedute di plenum.

giovedì, maggio 06, 2010

Foro del consumatore.


Corte di Cassazione Sez. Terza
Sent. del 26.04.2010, n. 9922

Svolgimento del processo

Con sentenza 24 marzo - 19 maggio 2005, il giudice di pace di Roma dichiarava la propria incompetenza per materia e per territorio, essendo competente a decidere la controversia introdotta da Ennio R. contro UNIPOL (relativa alla restituzione di somme indebitamente percepite sulla base di un contratto di assicurazione per r.c.a. e a.d.r., in violazione dell’art. 2 della legge_287_1990), la Corte d’appello di Bologna.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il R. con un unico motivo.
Resiste UNIPOL con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1469 bis comma 3 e 19 cod. civ. (foro esclusivo del consumatore), ed errata individuazione del giudice competente per territorio.
Il giudice di pace aveva dimostrato di non conoscere - e comunque non aveva applicato - il principio del foro esclusivo del consumatore, da individuarsi nel luogo di residenza o di domicilio elettivo dello stesso consumatore.
Tale principio, enunciato dalla ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14669 del 1° ottobre 2003, era stato recepito dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte in tutti i casi in cui parti della controversia siano un professionista ed un consumatore.
Considerato che nel caso di specie l’attuale ricorrente era residente in Roma, il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi alla Corte di appello di Roma, funzionalmente e territorialmente competente, in forza delle disposizioni di legge richiamate.
Osserva il Collegio:
Avverso la decisione del giudice di pace che decide solo sulla competenza è ammissibile il ricorso per cassazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza che accoglie l’eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice di pace adito contiene solo statuizioni sulla competenza; pertanto, se pronunciata in causa di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., essa è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.
Contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, nel caso di specie non si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 40 del 2006.
Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 19 maggio 2005, e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. (che prevedevano la formulazione di un principio di diritto in tutti i casi previsti dai nn. 1, 2, 3 e 4 del comma primo dell’art. 360 c.p.c.).
Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato.
La legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello (Cass. S.U. 4 febbraio 2005 n. 2207).
La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto (Cass. S.U. ord. n. 14669 del 1° ottobre 2003).
La sentenza del giudice di pace che ha deciso in senso difforme da tale principio deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, territorialmente e funzionalmente competente.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Roma.
Depositata in Cancelleria il 26.04.2010

Smettete di diffamare gli avvocati!



La replica all’articolo di Pietro Ichino di Giovanni Scarpa, Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense di Rimini.

Illustre Direttore,
ho letto con molto disappunto sul Corriere della Sera del 3 maggio 2010 quanto scrive Pietro Ichino sugli avvocati e questa volta non resisto all’impulso di rispondere a quell’infelicissima lettera, per chiedere a Ichino ed a Lei, con tutta la forza di cui sono capace anche come rappresentante qualificato della categoria, di smettere una buona volta di diffamare gli avvocati presso la pubblica opinione, additandoli come una massa di individui rapaci, preoccupati di null’altro che di fare il loro meschino interesse, ignorando l’interesse dei clienti fino al punto da trascinare gli stessi in iniziative giudiziarie sconsiderate, al solo scopo di guadagnare il più possibile.
Nella mia qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, (con lunga militanza nel Consiglio stesso) io affermo che non è assolutamente vero niente di quanto Ichino si è permesso di dire su di noi!
Se qualche avvocato si comporta nel senso descritto da Ichino, viola il più fondamentale dei precetti deontologici forensi (quello che noi insegniamo quotidianamente ai praticanti avvocati): la causa, l’incarico professionale non è, non deve mai essere, un affare dal quale spremere quanto più denaro è possibile; chi si comporta in questo modo non è degno di esercitare questa professione.
Non è vero comunque che l’avvocato si trova in conflitto di interessi con il proprio cliente “ogni volta che gli si aprono davanti due o più strade per la difesa del cliente e la strada più vantaggiosa per quest’ultimo non è la più vantaggiosa per l’avvocato stesso”.
Tra avvocato e cliente non vi è conflitto d’interessi più di quanto non vi sia tra idraulico e cliente (allorché il primo, invece di limitarsi a riparare una lieve perdita d’acqua, sostituisce tutto il lavandino o la rubinetteria del bagno), o più di quanto non vi sia tra meccanico e cliente (allorché quello pretenda di rifare il motore invece di limitarsi a cambiare l’olio), e così tra elettricista e cliente, e potrei continuare all’infinito con tutte le categorie di contraenti con i quali ci troviamo a contatto quotidianamente; con la differenza che la nostra deontologia professionale, che la stragrande maggioranza degli avvocati rispetta, ci impedisce comportamenti come quelli enunciati da Ichino e ci induce a scegliere l’azione più conveniente per tutelare le ragioni dei nostri assistiti.
Non è vero neppure che non si possa chiedere (e meno ancora che non si possa ottenere) un altro parere su qualsiasi questione già sottoposta ad un avvocato, né è vero che una volta interpellato un secondo avvocato, ci si trovi dinanzi al diniego di un responso finché non sia stato interrotto il precedente rapporto e il primo legale non sia stato pagato: le affermazioni di Ichino sembrano presupporre una conoscenza molto approssimativa dell’attività forense; Ichino si confonde con il caso in cui vi sia successione nel mandato! Ma quella è un’ipotesi giuridica e materiale ben diversa!
E’ vero comunque l’esatto contrario, ossia è assolutamente lecito chiedere un altro parere ad un secondo legale se non si è convinti del primo responso (così come si fa con il medico o altro professionista); e nulla vieta al secondo legale interpellato di esprimersi su questioni già esaminate da un collega.
Infine, non e’ vero nel modo piu’ assoluto che il Consiglio dell’Ordine sia connivente con gli avvocati disonesti allorché è chiamato a verificare la congruità della parcella, sol perché composto da avvocati, secondo Ichino desiderosi di compiacere i colleghi elettori!!!
Quella è una mentalità che appartiene ai politici, non ai professionisti seri!!!
Il Consiglio dell’Ordine di Rimini (ma sono certo che è così per tutti i Consigli) non è mai connivente con i colleghi scorretti, né in sede di “opinamento delle parcelle” (che vengono tagliate senza pietà, se ritenute non adeguate e sproporzionate) né in sede disciplinare.
Concludo: invito Pietro Ichino a rivedere le sue opinioni e, per l’effetto (come usiamo dire noi), a visitare la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini: mi offro di illustrargli in concreto ed in dettaglio come lavora questo Consiglio, come si opina una parcella, come si fa un procedimento disciplinare, come si insegna la deontologia ai giovani praticanti e avvocati, nonché i compiti di natura pubblica e di grande importanza sociale che la legge assegna a un moderno Consiglio dell’Ordine Forense, Ente Pubblico non economico (gratuito patrocinio, difesa d’ufficio, formazione forense etc.).
Ma, per favore, signor Direttore, si smetta di parlare male di noi!!! Soprattutto con argomenti tanto generici e superficiali, quanto inveritieri!!!
Non siamo “una casta chiusa e avida”. Tutt’altro.
Abbiamo però l’orgoglio di essere l’unica categoria professionale di rilievo costituzionale, il cui compito è essenziale per la sopravvivenza della stessa democrazia. La saluto cordialmente.

Giovanni Scarpa
Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense di Rimini

mercoledì, maggio 05, 2010

RIFORMA FORENSE: O.U.A., PIENO SOSTEGNO AL MINISTRO ALFANO.


(AGI) - Roma, 5 mag. - “Confermiamo il nostro pieno sostegno al ministro Alfano per l’approvazione della futura riforma del nostro ordinamento professionale. Anche in presenza di una feroce campagna contro gli avvocati, ha saputo mantenere fermo il timone della sua azione di governo. Allo stesso modo esprimiamo, inoltre, un plauso al lavoro dei senatori che, nonostante questo clima, stanno lavorando con impegno in questi giorni all’esame del ddl e gli rivolgiamo un appello affinche’ si acceleri questo iter”.
Lo afferma, in una nota, il presidente dell’Organismo unitario dell’Avvocatura (OUA) Maurizio de Tilla, rilevando che “in queste ultime settimane e’ in corso una vera e propria caccia alle streghe, giocata su luoghi comuni e su banali semplificazioni. Si vuole trasformare l’avvocato nel capro espiatorio di tutti i problemi italiani, allontanando l’attenzione dei cittadini dai gravi problemi che colpiscono la nostra economia e soprattutto il ceto medio e il mondo dei professionisti e dai veri interessi in campo, quelli rappresentati dai ‘poteri forti’, dalle vere ‘caste’ di questo Paese”.
Per de Tilla, “purtroppo queste polemiche, nonostante in Commissione il testo licenziato avesse raccolto un consenso trasversale, stanno producendo conseguenze negative e il dilungarsi del dibattito in aula in Senato ne e’ la dimostrazione. Gli avvocati unitariamente, giovani e meno giovani, insieme ai cittadini, chiedono a gran voce - conclude - l’approvazione di questa riforma per avere una giustizia piu’ efficiente e una professione piu’ moderna e competitiva”.

martedì, maggio 04, 2010

Rapporto assicurativo e decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento (Cass.Civ. sent. 6479/2010).


Cassazione Sez. Terza - Sent. del 17/03/2010, n. 6479.
“In tema di assicurazione contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura (cfr. anche: Cass. n. 14487/2004)”.

INTERCETTAZIONI: ALFANO, DDL PER DIFESA CITTADINI.


(AGI) - Napoli, 4 mag. - Il sistema delle intercettazioni "certamente migliorera' e certamente rimarra' in mano alla magistratura uno strumento formidabile, perche' e' uno strumento invasivo della privacy dei cittadini, come se ogni mattina si trovasse la cassetta della posta aperta".
A dirlo e' il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, parlando a Napoli a margine della firma di un protocollo d'intesa.
"Con questo disegno di legge - spiega - facciamo lo sforzo che in mano alla magistratura resti uno straordinario strumento di indagine come le intercettazioni, facciamo si' che la stampa possa informare l'opinione pubblica delle vicenda giudiziarie del nostro Paese e che l'art.15 della Costituzione sulla segretezza delle comunicazioni personali venga rispettato".
Secondo il ministro con la legge "si trovera' un punto d’equilibrio tra gli articoli 15, 21 e 112, che rende obbligatoria l'azione penale, mentre finora erano tutelati solo gli art.21 e 112. Noi difendiamo tutti i cittadini e non solo il potere dei magistrati e il potere dei giornalisti e ci siamo fatti carico di resuscitare l'art.15 che qualcuno riteneva defunto".

GIUSTIZIA: CNF, BASTA AGGRESSIONI ALL’AVVOCATURA.


(AGI) - Roma - “L’attenzione per la riforma forense si e’ trasformata in una aggressione a tutta la categoria”.
A sostenerlo e’ il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, che respinge le accuse di corporativismo mosse alla riforma dell’ordinamento, da domani in votazione in aula al Senato.
“Non si sono apprezzati i sacrifici che il progetto impone agli avvocati - attacca Alpa - e si sono esasperati i toni, legittimando un clima di sospetto e di diffidenza del tutto inappropriati verso la categoria professionale che riesce a far funzionare il sistema giustizia nonostante che esso sia vicino al collasso”.
Il presidente del Consiglio nazionale forense fa presente che “la discussione esasperata in aula e’ strumentale al rallentamento del processo deliberativo. E la proposta di far rientrare la discussione in commissione prelude al fallimento della riforma. E’ piu’ di un anno che il testo e’ sotto esame al Senato. Ogni suo aspetto e’ stato esaminato con cura. Ora siamo arrivati alla vivisezione”.
Alpa ricorda che maggioranza e minoranza si erano espresse a favore del testo approvato in commissione ed esponenti di tutte le parti politiche anche nei seminari organizzati dalle componenti dell’avvocatura avevano confermato questo orientamento: “chiediamo dunque una conferma in aula di quei giudizi positivi e un atteggiamento responsabile del Parlamento. Ci auguriamo che i tempi della riforma siano abbreviati e cio’ nell’interesse della amministrazione della giustizia e del Paese”.

CASSAZIONE CIVILE: AI FINI DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’, LA TARDIVA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO HA EFFETTO RETROATTIVO.


Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 9464/2010) risolve i numerosi casi di vedove, percipienti pensioni di reversibilità per il decesso del primo marito, ma risposate solo con il matrimonio canonico: la trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, azzera il diritto alla pensione di reversibilità a far tempo dalla data delle nuove nozze.
Tale decisione è stata assunta a seguito di un ricorso dell'Inps nei confronti di una donna che, rimasta vedova nel 1967, si è risposata, solo con rito religioso, nel 1983 e ha usufruito della pensione di reversibilità del primo marito anche dopo le nuove nozze.
Nel 1998, però, i coniugi, hanno deciso di regolarizzare la loro posizione sui registri dello stato civile e l'Inps ha comunicato alla donna l'indebito per i 15 anni precedenti chiedendo il recupero della somma.
Il ricorso della donna ebbe esito per lei positivo in Tribunale e Corte di Appello ma l'Inps ha presentato ricorso in Cassazione.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour: "il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione" e, conseguentemente, "l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso" e cessa "il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità" del defunto.

L’omessa indicazione del codice fiscale non comporta un’ipotesi di nullità.


Tribunale di Varese, Sezione I Civile
Il giudice istruttore, dott. G. B.
ha pronunciato, in udienza, la seguente
Ordinanza
nel procedimento civile n. 83/2010
Osserva
Negli atti del difensore e nella procura manca il codice fiscale.
Il ricorso è stato depositato sotto la vigenza del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (in G.U. del 30 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2009, ex art. 5) convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, che ha modificato l’impianto del codice di rito, per quanto qui interessa, negli artt. 125, 163, 167 c.p.c., introducendo nelle disposizioni processuali richiamate l’obbligo di inserimento del codice fiscale: per l’attore (art. 163, comma III, n. 2 c.p.c.), per il convenuto (art. 167, comma I, c.p.c.) e per il difensore (art. 125, comma I, c.p.c.).
Va precisato che l’art. 163, comma III, n. 2 richiede anche l’indicazione del codice fiscale delle persone che “rappresentano o assistono” le parti: ma tale aggiunta non va intesa come riferimento agli avvocati (per cui, infatti, è stato appositamente modificato l’art. 125 c.p.c.) bensì come richiamo agli istituti della rappresentanza e dell’assistenza di cui all’art. 182 c.p.c. e, dunque, ai soggetti che, in virtù di specifiche disposizioni normative, agiscono come sostituti processuali o rappresentanti legali (ad es. v. art. 273, comma I, c.c.).
L’omessa indicazione del codice fiscale non può tradursi in una ipotesi di nullità.
In primo luogo, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma I, c.p.c.); in secondo luogo, il raggiungimento dello scopo, comunque preclude l’insorgere della patologia invalidante (art. 156, comma III, c.p.c.).
E’ vero che l’art. 164, comma I, c.p.c. afferma essere la citazione nulla se omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c. (e proprio nel n. 2 si innesta la modifica legislativa con introduzione dell’obbligo di indicazione del codice fiscale): ma tale inciso va ricondotto all’identificazione “della persona della parte”, secondo una interpretazione che sia coerente con il sistema ed impedisca mere nullità formali non giustificate dalla violazione del diritto di difesa altrui.
Ed, allora, sulla scorta di una giurisprudenza ben consolidata, la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 163 n. 2, può essere pronunciata soltanto se e quando l’omissione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte, altrimenti l’omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l’atto giudiziale.
Vi è, poi, che la grave sanzione della nullità, per l’omessa indicazione del codice fiscale, costituirebbe anche un’aporia nella teoria generale delle nullità processuali. Il codice fiscale, infatti, ha la precipua funzione di identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano (iscrivendo, dunque, il contribuente nel registro dell’anagrafe tributaria, v. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784).
Esso, pertanto, non afferisce ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti ma alla relazione tra queste ultime e l’amministrazione finanziaria, cosicché la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non può riverberare i suoi effetti sul procedimento.
In effetti, volendo fornire un’ interpretazione coerente e sistematica, deve ritenersi che l’art. 4 d.l. 193/09 (come convertito), introducendo l’obbligo di indicazione del codice fiscale in seno agli atti di cui agli artt. 125, 163, 167 abbia di fatto provocato una estensione dell’ambito applicativo dell’art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (che indica gli “atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale”).
Ed, allora, l’omessa indicazione del codice fiscale non è sanzionata con la nullità processuale, ma con le sanzioni speciali previste dalla legislazione vigente (es. art. 13 d.P.R. 605/73, come prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, poi dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413 ed infine come sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
Non può, peraltro, essere sottaciuto che, invero, secondo la giurisprudenza tributaria, le irregolarità meramente formali, che non comportano evasione di imposta, quale l'omessa indicazione del codice fiscale, non sono più sanzionabili ex art. 10, comma 3 legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente: v., ad es. Commiss. Trib. Centr., Sez. IX, 13 agosto 2001, n. 5983): sarebbe, allora, eccentrico sanzionare in seno al diritto processuale civile, con la nullità, una condotta che in seno al suo alveo naturale, quello tributario, non trova più – in linea di principio - alcuna sanzione.
Per i motivi sin qui esposti, in caso di omessa indicazione del codice fiscale, delle parti, di chi li rappresenta o assiste oppure dei difensori, il giudice non deve pronunciare la nullità dell’atto ma può, tutt’al più, sollecitare una condotta che vada a rimuovere l’irregolarità
P.q.m.
Visti gli artt. 175 c.p.c., 4 d.l. 193/2009 conv. il l. 24/2010
invita
i difensori che non lo abbiano ancora fatto ad indicare il codice fiscale richiesto dagli artt. 125, 163, 167 c.p.c., negli atti ivi indicati
Ordinanza letta in udienza.
Varese, lì 16 Aprile 2010
Il giudice
dott. G. B.

domenica, maggio 02, 2010

Il Presidente del Tribunale di Salerno dott. Mastrominico nominato Avvocato Generale della Procura Generale di Napoli.


Il CSM ha confermato, in seduta plenaria e all'unanimità, la nomina di Luigi Mastrominico ad Avvocato Generale della Procura Generale di Napoli.
La notizia ha avuto immediata diffusione non solo negli ambienti giudiziari di Napoli, ma anche in quelli di Salerno dove Mastrominico ricopre attualmente la carica di Presidente del Tribunale.
Mastrominico, 69 anni e dal 1965 in magistratura, ora Presidente del Tribunale di Salerno, è stato pretore, Sostituto Procuratore della Repubblica, giudice e Presidente di una sezione penale del Tribunale di Napoli, occupandosi sia del nascente terrorismo sia della criminalità organizzata.
Designato, tra i più giovani presidenti italiani, a dirigere il Tribunale di Melfi è stato in seguito nominato Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Napoli.
Qui ha coordinato la sezione di criminalità economica che, forte del suo impulso, ha affrontato le nuove forme di criminalità dei "colletti bianchi".

sabato, maggio 01, 2010

L'aforisma del sabato.

Alfano ad Anm: Siete sindacalisti, rovinate sistema.


Roma, 30 apr. (Apcom) - "Voi siete dei sindacalisti allo stato puro. Con questa storia dei trasferimenti voi state rovinando..." il sistema giustizia. E' così che il ministro della Giustizia, Angelino Alfano si rivolge al presidente dell'Anm Luca Palamara in una pausa della registrazione di Effetto Domino, il programma di Myrta Merlini in onda su La7 questa sera.
Seccata la replica del magistrato: "Guarda che con le applicazioni extradistrettuali, e non con il trasferimento d'ufficio, si trovano i magistrati che vanno nelle sedi disagiate. A Roma ne ho già trovati tre... se soltanto una volta ascoltaste...".

Riforma ordinamento forense: intervista al Sen. Giuseppe Valentino, relatore del provvedimento.


Senatore, l'opposizione chiede il ritorno in Commissione del provvedimento. Questo soprattutto dopo l'approvazione di un suo emendamento. Pensa che sia possibile un rinvio del ddl?
"Chiariamo subito che l'emendamento della minoranza che è stato votato non influisce assolutamente sulla norma. In pratica possiamo dire che non è accaduto nulla. Detto questo è evidente che il numero degli emendamenti è rilevante, però se ogni qual volta per questo si dovesse ritornare in commissione il Parlamento allora lavorerebbe quasi mai. La verità è che, secondo me, tutti gli emendamenti o per lo meno la gran parte sono di dettaglio e non incidono sul merito della norma, che è frutto di una larga condivisione. Inoltre tutte le aree dell'avvocatura hanno dato il loro pieno consenso al provvedimento. Il mio augurio è che si possa andare avanti nell'esame di tutti gli emendamenti, che saranno considerati con la massima attenzione. Alla fine molti, come sempre accade, finiranno per essere giudicati come meramente strumentali, mentre altri meriteranno una riflessione attenta".
Non crede che la richiesta di rinvio sia legata a ragioni politiche, piuttosto che tecniche?
"Credo che sia così, perchè dal punto di vista tecnico non vedo la ragione delle osservazioni che vengono mosse. Evidentemente siamo in presenza di un atteggiamento sopravvenuto dato che non si era mostrato nel corso della lunga trattazione nella fase di commissione. In pratica è emerso un atteggiamento diverso, non collaborativo anche se la riforma forense non può essere considerata nè un tema di destra nè di sinistra. Si tratta di una legge che deve organizzare meglio le attività degli avvocati, in maniera aderente alle esigenze più sentite ed avvertibili, così come ci è stato chiesto. E la categoria ha dimostrato di apprezzare il lavoro fatto, allorquando il testo licenziato dalla commissione è stato sottoposto anche alla loro valutazione ed alla loro osservazione".
Come spiega, allora, questa retromarcia?
"Non voglio esprimere giudizi che possano creare disagio alla trattazione di questo tema specifico. Diciamo che non è un momento di grande collaborazione tra maggioranza ed opposizione, nonostante il presidente del Consiglio abbia invitato i membri dell'opposizione a riflettere insieme su temi importanti, sui nuovi assetti che si intendono costituire. Quindi non so se debbo far rientrare questo atteggiamento, che francamente non comprendo, nel clima generale che si è creato. Voglio sperare che non sia così, proprio perchè la peculiarità della legge che stiamo discutendo impone che vi sia un'attenzione di tutti e che vi sia un apporto generale alla stesura del testo. E che questo possa essere il migliore possibile".