mercoledì, gennaio 27, 2010

Formazione continua: modalità accreditamento iniziative di formazione a distanza(Circolare CNF del 22/01/2010).


L'art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 13 luglio 2007, prevede che l'obbligo formativo possa essere assolto attraverso la partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata ad eventi formativi "anche se eseguiti con modalità telematiche purché sia possibile iI controllo della partecipazione."
Per evidenti esigenze di trasparenza e coordinamento il Consiglio ha ritenuto opportuno renderVi partecipi della specifica prassi di accreditamento seguita ed applicata nella fase istruttoria delle istanze relative ad intiziative di Formazione a Distanza (FAD), la cui competenza si ritiene attribuita al Consiglio Nazionale, considerata l'a-territorialità degli eventi proposti con siffatta modalità.
Tanto al fine anche di agevolare l'uniforme attribuzione dei crediti formativi agli iscritti che scelgano di partecipare a tale tipologia di eventi formativi.
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi, sulla scorta delle indicazioni del Regolamento, da tempo conduce specifici studi sui sistemi di monitoraggio telematico, al fine di scongiurare il pericolo che i sempre piu diffusi ed opportuni sistemi di formazione a distanza possano consentire un adempimento dell'obbligo puramente formale e non sostanziale.
Il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta un requisito necessario per l'accreditamento da parte di questo Consiglio.
La prassi di accreditamento di corsi e-Iearning prevede, infatti, l'obbligo, per gli Enti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.
Secondo regole ampiamente condivise nella prassi, anche internazionale, verificate sotto il profilo psico-pedagogico e continuamente evolute secondo il progresso tecnologico, si prevede che l'architettura dei corsi di formazione a distanza, di cui sia richiesto l'accreditamento, sia basata sull'interattività e debba - almeno ed allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica e didattica - includere appositi momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non complessi, casualmente variati, proposti ad intervalli di tempo irregolari e non prevedibili.
Tale metodo di controllo è finalizzato comunque alla verifica della presenza dell'iscritto, che intende assolvere l'obbligo formativo secondo tali modalità, non configurandosi quale espressione di un'inammissibile verifica delle competenze.
Naturalmente tale valutazione viene condotta nel pieno rispetto della normativa Antitrust,che permette un modesto ma necessario ambito tecnico discrezionale, del tutto lecito ed anzi doveroso se tenuto in ambito fisiologico e pro-concorrenziale, ma che non attribuisce al Consiglio nazionale, Ente di accreditamento ma pure direttamente attivo nel settore, alcun potere in merito alle forme pubblicitarie ed alle pratiche commerciali adottate dagli Enti promotori.
Inoltre al fine di tutelare la categoria dalla diffusione di pubblicità decettiva e di garantire la certezza degli avvenuti accreditamenti di corsi FAD, sarà a breve disponibile un elenco degli eventi formativi e-learning effettivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense, visionabile sul sito www.cnf.it, area Formazione.
Il Consiglio V’invita, dunque, a riconoscere i crediti formativi nella misura prevista dall'art.3, comma 2, del Regolamento, esclusivamente per gli eventi formativi presenti in elenco, accreditati in quanto dotati dei sistemi di controllo sopra descritti.
Per conoscere in dettaglio i requisiti tecnico-scientifici richiesti è a Vostra disposizione un'apposita nota ovvero è possibile contattare l'Unità operativa all'indirizzo e-mail info@formazioneavvocatura.it .

martedì, gennaio 26, 2010

OUA: NON SI PUÓ CONDIVIDERE PROPOSTA CSM SU GEOGRAFIA GIUDIZIARIA.


Maurizio de Tilla, presidente Oua: “No alla chiusura dei tribunali minori, sì alla razionalizzazione e alla soppressione delle sedi distaccate. Ma le vere priorità sono altre: la riorganizzazione degli uffici dei tribunali metropolitani, la riforma del giudice laico, il processo telematico”
L’Oua replica alla risoluzione del Csm del 13 gennaio scorso e lancia una proposta per un efficace intervento sulla macchina giudiziaria
“L’Organismo Unitario dell’Avvocatura – spiega Maurizio de Tilla - ritiene che l’attenzione del Csm anziché concentrarsi sul nodo della “Geografia Giudiziaria”, dovrebbe rivolgersi alle vere priorità del sistema-giustizia: processo telematico, riforma del giudice laico, riorganizzazione degli uffici dei tribunali metropolitani.
Intanto sgomberiamo il campo da una presunta verità che, invece, non ha alcun riscontro nella realtà: non è vero che i Tribunali minori non funzionano. Non è vero che costano troppo e che per sopperire al disservizio endemico della Giustizia e alla lungaggine dei processi, l’unica soluzione sia quella di sopprimerli o accorparli. Ma soprattutto, non condividiamo che l’unico criterio utilizzabile per la necessaria razionalizzazione degli uffici sia quello del numero di magistrati presenti.
Le esigenze di specializzazione o di incompatibilità del magistrato vanno valutate insieme ad altri aspetti, come quelli legati alla tipologia del territorio, alle comunicazioni, al tessuto sociale
L’obiettivo dev’essere quello di fornire un servizio efficiente ai cittadini, non quello di rispettare astratti parametri di produttività che poi si traducono in diritti negati per i cittadini stessi.
Più che chiudere tribunali, sarebbe preferibile ridistribuire sul territorio le risorse presenti, anche sulla base della domanda di giustizia esistente.
L’Organismo Unitario ritiene comunque che tutti gli argomenti correlati alla geografia Giudiziaria debbano essere oggetto di un’ampia discussione e di un tavolo congiunto al quale partecipino attivamente i sottoscrittori del “Patto per la Giustizia e per i cittadini”.
Il primo passo concreto può essere la soppressione o redistribuzione delle sezioni distaccate, ad eccezioni di quelle sedi particolarmente disagiate (ad esempio le isole) o per particolare estensione di territorio o elevata urbanizzazione, nei cosiddetti tribunali metropolitani, richiedono che il processo si svolga effettivamente in loco.
Infine, è essenziale che la nuova geografia giudiziaria sia anche frutto di una valutazione dell’impatto delle riforme processuali attualmente in discussione e principalmente della diffusione su tutto il territorio dell’informatizzazione degli uffici e del processo telematico.
Ogni confronto, su un tema così delicato non dovrà prescindere da alcuni aspetti, che per l’Oua costituiscono punti fermi dai quali avviare la discussione:
1) La revisione della circoscrizioni non dovrà essere attuata partendo da semplici dati asettici, ma solo dopo un attento e approfondito esame della struttura sociale ed economica del territorio.
2) La revisione della circoscrizioni dovrà salvaguardare il principio della giustizia di prossimità.
3) La revisione della circoscrizioni dovrà verificare che non siano venute meno le ragioni tutte che hanno portato nel tempo all’istituzione delle attuali sedi di Tribunali.
Roma, 22 gennaio 2010

Odg della prossima seduta del COA di Salerno.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE del GIORNO
Tornata del 27 gennaio 2010 (ore 16,00)

1. Elezione del Presidente;

2. Elezione del Consigliere Segretario;

3. Elezione del Consigliere Tesoriere.

domenica, gennaio 24, 2010

Boccassini: altari e polvere.


Due auto della polizia strombazzanti, la scorta, arrivò cosi il Procuratore di Vallo della Lucania Nicola Boccassini nel piazzale antistante TV Oggi (sotto la chiesa di Santa Maria ad Martires a Torrione) per un’intervista storica.
Una scenografia sobria, due poltrone ed un pannello anonimo attaccato al muro alle nostre spalle. Valeva la sostanza.
In quei giorni si erano seduti sulle stesse poltrone, con me, Paolo Del Mese, Vincenzo Giordano e Marco Siniscalco per altrettante interviste storiche. Correva l’anno 1993 ed eravamo in piena stagione estiva.
Il procuratore, inseguito da sospetti e qualche avviso di garanzia, entrò in studio con la sua solita baldanza che non era arroganza ma semplice atteggiamento caratteriale ed ostentazione di sicurezza.
Feci così la conoscenza di un uomo e di un potente magistrato del quale avevo sentito solo parlare, sia in bene che in male.
Da tempo nei corridoi del palazzo di giustizia si sussurravano cose irripetibili sull’uomo e sul magistrato, tra cui le interminabili attese temporali tra la fine dei processi e la pubblicazione delle sentenze.
Probabilmente si trattava soltanto di accuse strumentali contro un personaggio scomodo che nel corso della sua carriera aveva comunque raggiunto apici indiscussi condannando potenti clan malavitosi, da Mario Mirabile all’imprendibile Tommaso Buscetta.
Mi strinse la mano con forza e, sereno, si sedette davanti a me pronto ad essere intervistato senza avere la minima idea di cosa gli avessi chiesto. Fu un’intervista a tutto campo, corretta e senza esclusione di argomenti.
Gli chiesi delle inchieste che lo stavano travolgendo e della sua amicizia con l’avv. Marco Siniscalco e l’ing. Graziano (arrestati qualche mese prima per una delle tante inchieste di tangentopoli); senza tentennamenti rispose che si sentiva vittima di una congiura di palazzo dalla quale non poteva ritenere del tutto estraneo il suo sostituto Anacleto Dolce e che quella con Siniscalco e Graziano era solo una semplice amicizia consolidatasi nel tempo anche per la loro comune passione “casalinga” del gioco delle carte. “Mi chiami quando e come vuole” mi disse salutandomi.
Non feci in tempo a chiamarlo, poco tempo dopo quell’intervista televisiva fu arrestato e con lui finirono dietro le sbarre il suo sostituto Dolce, la segretaria della Procura di Vallo, e di nuovo sia Siniscalco che Graziano.
In questi anni, mentre continuava il calvario giudiziario del procuratore, ho rivisto spesso Nicola Boccassini e con lui ho ripercorso la cronistoria di fatti e circostanze delle sue disavventure sulle quali, al momento, è doveroso stendere un velo di silenzio.
Ci sarà tempo e modo per riparlarne. L’ultima volta che l’ho visto ci siamo incontrati sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, anzi per meglio dire l’ho visto seduto, quasi accasciato su una delle tante panchine del corso.
Mi sembrò di rivedere l’immagine di Fiorentino Sullo buttato su una panchina dinnanzi al Municipio di Salerno.
Abbandonato da tutti, visibilmente distrutto fisicamente e profondamente avvolto da una crisi psicologica devastante; aveva perso tutta la baldanza e la sicurezza di un tempo, anche lo sguardo era spento. E pensare che aveva improntato la sua vita alla correttezza dei rapporti ed all’assoluta disponibilità verso il prossimo.
Il suo fisico imponente primeggiava sempre, da lì il vezzo di essere presente sempre e comunque. Mi avvicinai e gli strinsi la mano, non era più quella mano forte del ’93.
Mi sedetti al suo fianco, forse si sorprese anche della mia solidarietà umana. Gli dissi che non avevo mai creduto nella sua totale estraneità ai fatti addebitatigli ma che ero convinto che a lui fosse stato riservato un trattamento durissimo e fuori dalle righe, probabilmente a causa dei tanti nemici che aveva battuto e lasciato alle sue spalle.
Insomma gli esternai la mia convinzione che il magistrato Boccassini era stato sacrificato come contrappeso sull’altare della battaglia che la magistratura salernitana stava combattendo contro la politica e la malavita organizzata.
La gente del corso nel suo andirivieni quasi ci evitava e nessuno si avvicinava. Con gli occhi, con uno sguardo drammaticamente intenso mi fece capire quanto infimo possa essere il livello di riconoscenza della gente.
Mi ringraziò con semplicità e mi annunciò la sua intenzione di andare avanti fino al suo rientro in magistratura. La storia e il Signore hanno deciso in maniera diversa.

di Aldo Bianchini
tratto da “Cronache del Mezzogiorno”

Le toghe "gattocomuniste".

Processo penale: si lavora al "legittimo impedimento".

LA DELIBERA DI RIPARTIZIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO COSTITUISCE TITOLO DI CREDITO.


Cassazione, Sez. II, 23 novembre 2009, n. 24658 (Pres. Triola – Rel. Migliucci)
"(...)In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima.Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere(...)".

sabato, gennaio 23, 2010

Assemblea Soci della Camera dei Minori di Salerno.

Seduta disciplinare del CSM (Radio Radicale)


Giustizia: Alfano, in Italia conferenza paesi Mediterraneo.


(ANSA) ROMA- 'Sara' in Italia la 1/a Conferenza dei Ministri della Giustizia dei 44 Paesi dell'Unione per il Mediterraneo (UPM)'.
Lo annuncia Alfano. 'Il 10 e l'11 maggio, la Sicilia, ad Agrigento - spiega - si farà interprete, quale crocevia dell'intera area del Mediterraneo, di un evento dalla portata straordinaria, che coinvolgerà i ministri della Giustizia di 44 Paesi nella costruzione di iniziative mirate al potenziamento della cooperazione tra gli operatori giuridici e le istituzioni giudiziarie'.
La prospettiva è quella della ' ricerca del consenso intorno a valori e interessi che uniscono, conferendo priorita' agli aspetti di cooperazione economica, di diritto civile e commerciale e di regolamentazione delle professioni'.
'La mia proposta - conclude Alfano - ha trovato l'accoglimento della Presidenza spagnola ed e' stata gia' illustrata ai due copresidenti dell'UPM (Egitto e Francia). Sara' portata avanti in raccordo col Ministero degli Esteri e puntera' alla riaffermazione della centralita' e unicita' del Mediterraneo, secolare centro di civilizzazione, crogiuolo di civilta', teatro attivo delle sfide di sviluppo, zona di faglia dei conflitti per la convivenza pacifica del nostro tempo'.

Cassazione: è tentata estorsione chiedere soldi per ritirarsi da un’asta.


Integra gli estremi del reato di tentata estorsione la richiesta della corresponsione di una somma di denaro come “prezzo” domandato per astenersi dal prendere parte ad una vendita all’incanto e, così, non turbare le aspettative nutrite dai soggetti sottoposti a procedura esecutiva di poter rientrare nella disponibilità dei beni pignorati.
Infatti, in tale ambito, per giurisprudenza costante la minaccia, anche se consistente nell’esercizio di un diritto o di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento al soggetto agente, diventa illegittima quando, pur non essendo il male prospettato antigiuridico, il soggetto strumentalizza la facoltà accordatagli per un fine diverso da quello per cui la stessa è stata conferita.
Evidente, dunque, nel caso in questione la sussistenza del requisito della minaccia, consistita nell’abuso di mezzi giuridici legittimi da parte del soggetto attivo al fine di coartare la volontà altrui a porre in essere una prestazione dannosa, per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia.

Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2010, n. 119, pres. Carmenini, rel. Macchia.

venerdì, gennaio 22, 2010

Giovani Pm e Procure disagiate, una deroga intelligente.


È coincidenza singolare, ma non troppo, che nello stesso giorno in cui il Senato approvava il disegno di legge sul «processo breve» (con tutti i gravi rischi che possono derivarne, a parte evidenti problemi cli incostituzionalità), presso la Commissione giustizia della Camera maggioranza ed opposizione trovassero l’accordo per una soluzione accettabile dell’ormai annoso problema della «scopertura» dei posti in numerosi uffici di procura della Repubblica.
Problema tanto più preoccupante in quanto molti dei posti rimasti scoperti riguardano diverse sedi «disagiate» della Sicilia e dell’Italia meridionale, dove più forte è l’esigenza di fronteggiare determinate forme di criminalità, organizzata e non.
L’accordo, consacrato in un emendamento governativo ad un discusso decreto legge, prende le mosse da un’idea più volte suggerita dal Consiglio superiore della magistratura, e di recente ripresa anche da proposte di legge provenienti dal Pd (Ferranti e Tenaglia) e dall’Udc (Vietti).
Quella, cioè, d'ammettere, in ipotesi del genere, una deroga al divieto legislativo di assegnazione dei magistrati di prima nomina — una volta terminato il loro tirocinio — alle funzioni di pubblico ministero o di giudice singolo in materia penale.
Una simile deroga, dunque, adesso è stata introdotta, almeno per quanto riguarda le funzioni di pubblico ministero, e la decisione appare saggia, anche alla luce delle forti motivazioni idei che spingono molti giovani ad entrare in magistratura per contribuire alla tutela della legalità.
Allo scopo di bilanciare eventuali esuberanze giovanili (che qualcuno potrebbe temere, a causa della limitata esperienza) di questi nuovi magistrati addetti a funzioni di pubblico ministero è stato, comunque, previsto che, per l’esercizio dell’azione penale rispetto ai reati più gravi, gli stessi dovranno sempre ottenere l’assenso scritto da parte del procuratore della Repubblica, salvi i casi di giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza.
Si tratta, evidentemente, di una soluzione «tampone».
Ma è anche, oggi, l’unica soluzione possibile — nel delicato rapporto tra costi e benefici — come del resto si è già da tempo sottolineato su queste colonne.

di Vittorio Grevi
tratto dal quotidiano "IL CORRIERE DELLA SERA"

Il CNF a Napoli (commemorazione De Nicola).

martedì, gennaio 19, 2010

Cassazione: per i falliti “ante-riforma” va cancellata annotazione nel casellario giudiziale.


Un imprenditore, che è stato dichiarato fallito prima della riforma del 2006, ha diritto a richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale.
E' quanto stabilisce una sentenza della prima sezione penale della Cassazione (la n. 308/2010) che nella parte motiva evidenzia come, in base alle norme attuali, sarebbe impossibile, per tali soggetti ottenere la riabilitazione.
Se - infatti - il fallimento è stato chiuso prima della riforma, l'imprenditore si troverebbe impossibilitato ad accedere all'istituto della riabilitazione, giacchè questa possibilità è stata sostituita (dall'art. 128 del decreto legislativo n.5/2006) dall'istituto dell'esdebitazione.
La Corte di legittimità ha fondato la propria decisione sulla necessità di trovare una soluzione interpretativa "costituzionalmente orientata, idonea ad eliminare le disparità di trattamento".

Prima che gli ermellini parlino.


Fra quindici giorni saremo sommersi dalle nenie lamentose, tradizionalmente inauguranti l’anno giudiziario. Saremo aggiornati sul quadro del disfacimento, posto che ciascuno darà la colpa a qualcun altro, confermando la generale irresponsabilità dei protagonisti.
Prima che lo strazio cominci, vi segnalo due nomi, invitandovi a considerazioni non conformistiche e banali: Calogero Mannino e Giovanni Sbraga.
Il primo sapete chi è, il secondo, con ogni probabilità, non lo avete mai sentito nominare.
Mannino, esponente importante della democrazia cristiana, siciliana e nazionale, riceve un avviso di garanzia nel febbraio del 1994. Lo arrestano un anno dopo. Se avesse voluto e potuto inquinare le prove, lo avrebbe già fatto, se fosse voluto fuggire all’estero sarebbe già andato, in quanto alla reiterazione, omesse altre considerazioni, era impossibile, visto che lo avevano già fatto fuori. L’arresto, pertanto, sarebbe considerato incivile in tutti i Paesi civili. Non tale, è l’Italia. Lo scarcerano nel novembre del 1995, dopo avere passato nove mesi in carcere ed essere divenuto una larva. Lo mandano ai domiciliari, fino al gennaio successivo. Altra, inutile umiliazione. Lo processano per sei anni. Assolto, nel luglio del 2001. Basta, in un Paese civile la faccenda si chiude lì, con le scuse dello Stato ed essendo durata già troppo a lungo. La procura, invece, ricorre, e in appello, nel maggio del 2004, lo condannano. La cassazione cancella la condanna e ordina un nuovo processo di secondo grado, che lo assolve ancora, nell’ottobre del 2008. Giovedì scorso la parola fine.
Ha detto Mannino: “mi hanno tolto un pezzo di vita”. Sapendo di cosa parlo, non concordo. Il pezzo di vita è stato tolto all’Italia, alla vita collettiva, alla credibilità delle istituzioni.
Sbraga era solo un sindaco di paese, Subiaco. Inquisiscono lui e la giunta, nel 1992, arrestando dodici persone (chiedo scusa se non li cito tutti). Lo tengono settanta giorni a marinare in quel di Regina Coeli.
L’11 gennaio scorso è stato assolto. In primo grado. Ci sono voluti diciotto anni per fare un grado di giudizio. Dice Sbraga: “ho ancora gli incubi”.
Lo capisco. Ma l’incubo più grosso è quello collettivo, quello di un Paese ostaggio della malagiustizia, che non riesce ancora a riscattarsi.
Mannino lo sa: l’accusa dura lustri, l’assoluzione un solo giorno. Egli è innocente, ma qualsiasi ruminante, che presta servizio nel giornalismo o nella politica, potrà dire di lui: al centro di inchieste, lungamente detenuto, accusato di reti infamanti. Sbraga ancora non lo sa, ma l’ingiustizia è cieca. La procura ricorrerà, tanto non le costa. Paghiamo noi.
In tutti i sistemi di diritto esiste sempre la possibilità dell’errore. Non è eliminabile, non del tutto. La mostruosità del sistema italiano è che più sbagli e più fai carriera. I procuratori protagonisti di queste vicende ne hanno guadagnato in visibilità, scalando poi una carriera fatta d’anzianità e destinazioni.
Sono stati gratificati nel loro amor proprio, ed hanno messo a frutto i loro eroismi per sgomitare e scansare quelli che sgobbano silenti. E quando, fra quindici giorni, gli ermellini racconteranno la giustizia ai cittadini, diranno che sì, le cose non funzionano come dovrebbero, ma ci sono pochi soldi (ne spendiamo troppi), pochi magistrati (ne abbiamo un esercito), pochi cancellieri (una folla), e, poi, c’è la politica, che intralcia. E l’ultima cosa è anche vera, perché il legislatore ammacca, scassa, salda, sega, incolla, ma non sa riformare.
Si giochicchia con robetta insulsa, ma si ha paura a mettere le mani nella macchina. Si provvede agli indulti o ai posti in carcere, ma si fa finta di non sapere che più della metà degli ospiti sono innocenti.
Così come, naturalmente, c’è un sacco di colpevoli in circolazione. Ma la causa è la medesima: una giustizia pessima.
Il problema vero, però, non è questo. Se lo fosse, lo si risolverebbe. Non è difficile. Il problema è che la misera della politica italiana è germogliata nel fin troppo concimato terreno della magistratura corporativizzata e correntizzata.
O viceversa, fate voi. Della giustizia non importa niente, perché Mannino sarà colpevole, da assolto, Berlusconi lo si vuole colpevole, senza sentenza.
Sicché, alla fine, neanche le condanne valgono una cicca, e quel che conta e la guerra per bande. E Sbraga se ne sta lì, inutilmente devastato.
Senza che noi sapremo mai se fu un buon o un cattivo amministratore, come, adesso, non si può dire che gli amici di Andreotti hanno sfregiato la Sicilia e non si può sostenere che Mannino aveva un’idea diversa dalla mia, circa la spesa pubblica.
Non si può, perché questa sarebbe politica, che presuppone idee, cultura e morale. Invece, ci tocca il teppismo cieco del moralismo senza etica.
Ora andiamo pure alle cerimonie d’inaugurazione, l’unico luogo dove s’esibiscono le toghe rosse, con il collo di pelliccia.
Davide Giacalone
Tratto dal sito: http://www.davidegiacalone.it

GIUSTIZIA: PALAMARA, SU IMMUNITA' NON FAREMO LE BARRICATE.


(AGI) - Roma, 19 gen. - "La politica torni pure all'immunita' parlamentare, se davvero vuole rasserenare i rapporti con la giustizia. Sulla reintroduzione dell'autorizzazione a procedere e sul legittimo impedimento l'Anm non fara' barricate. Pero' la politica sappia anche uscire da questo clima avvelenato: basta con le campagne pilotate, e penso tra le altre alla vicenda del giudice Misiano".
Lo dice al Corriere della Sera, Luca Palamara, presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

Anno giudiziario: magistrati verso la protesta.


ROMA (ANSA)- I magistrati si preparano a protestare contro la politica del governo sulla giustizia in occasione delle cerimonie d’inaugurazione dell'anno giudiziario, che si terranno il 30 gennaio prossimo in tutti i distretti delle Corti d'appello. In quali forme lo deciderà mercoledì prossimo la giunta dell'Associazione nazionale magistrati.
Due le ipotesi più gettonate al momento, alternative tra di loro.
Una è l'idea di abbandonare in massa la cerimonia, subito dopo la relazione del presidente della Corte d'appello e dunque prima che prenda la parola il rappresentante del ministero della Giustizia, lasciando così provocatoriamente vuote tutte le prime file.
L'altra è quella di organizzare contro-inaugurazioni dell'anno giudiziario alternative alle cerimonie ufficiali, come ai tempi del Sessantotto.

domenica, gennaio 17, 2010

Elezioni forensi Salerno: risultati definitivi.


RISULTATI DELLO SCRUTINIO:

- VOTANTI 2392
- SCHEDE BIANCHE E NULLE 301
- quorum 1046

Consiglieri eletti:

1)Avv. Americo Montera voti 1690
2)Avv. Andrea Baratta voti 1533
3)Avv. Cecchino Cacciatore voti 1524
4)Avv. Vincenzo Nocilla voti 1505
5)Avv. Pasquale Visconti voti 1501
6)Avv. Bernardo Altieri voti 1470
7)Avv. Gaetano Paolino voti 1470
8)Avv. Luigi Majello voti 1440
9)Avv. Beniamino Spirito voti 1387
10)Avv. Enrico Tortolani voti 1384
11)Avv. Laura Toriello voti 1379
12)Avv. Renata Pepe voti 1374
13)Avv. Vincenzo Cestaro voti 1364
14)Avv. Gianluigi Cassandra voti 1356
15)Avv. Simonetta Scuccimarra voti 1297

sabato, gennaio 16, 2010

Rinnovo COA Salerno: delineato il risultato!

Centro Bioetica Università Cattolica: contrari a sentenza Tribunale Salerno su procreazione assistita e selezione preimpianto.


(APCOM)-Il direttore del Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica, Adriano Pessina, boccia la sentenza emessa dal tribunale di Salerno, con la quale "si viola palesemente la legge 40 approvata dal Parlamento e sottoposta al referendum".
La sentenza permette il ricorso alla procreazione medicalmente assistita ad una coppia non sterile e la autorizza ad una selezione preimpianto che "costituisce di fatto la legittimazione di alcuni tribunali di una prospettiva eugenetica".
"Pur comprendendo l'umano desiderio di ogni coppia di avere un figlio sano - spiega in una nota Pessina - è necessario ribadire come tra il sacrificio del proprio desiderio e il sacrificio della vita altrui una società civile debba sempre far prevalere il rispetto e la tutela della vita. Questa sentenza è in netto contrasto con lo spirito e la lettera della Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità. È oggetto di scandalo civile - conclude Pessina - la costante deriva di alcuni magistrati che nelle questioni bioetiche si sostituiscono alle leggi italiane e alla coscienza morale del Paese".

ALFANO: INACCETTABILE CHIUSURA CORPORATIVA ANM.


Roma, 16 gen. (Adnkronos) - La "chiusura corporativa e di retroguardia" dell'Associazione nazionale magistrati e' "inaccettabile".
E' il giudizio del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, per il quale, l'atteggiamento dell'Anm, che ha minacciato il ricorso allo sciopero se il governo non fara' cadere, almeno temporaneamente, il divieto di destinare i magistrati di prima nomina nelle procure, e' finalizzato "esclusivamente a difendere privilegi di casta".

L'aforisma del sabato.

UNIONE CAMERE PENALI: NUOVO SCIOPERO DAL 27 AL 29 GENNAIO.


(AGI)Roma, 14 gen. - L'Unione Camere Penali Italiane annuncia un nuovo blocco dell'attivita' giudiziaria penale dal 27 gennaio al 29 gennaio per protesta contro l'inerzia riformatrice della politica che, anziche' pervenire ad una riforma organica della giustizia, continua a privilegiare interventi tampone e dannose scorciatoie che non risolveranno i reali problemi dell'ordinamento giudiziario.
"In un contesto di permeante conflittualita' tra maggioranza ed opposizione che investe sia i tempi sia i contenuti delle riforme, continuano a maturare - scrivono i penalisti in una nota - le gravi inefficienze del sistema ed a manifestarsi aspri contrasti tra politica e magistratura. La mancata separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, l'assenza di regole di disciplina dell'esercizio dell'azione penale, il perdurare del fenomeno delle assegnazioni dei magistrati ad incarichi extra giudiziari, il significativo ritardo della riforma del Csm e di quella forense producono ulteriori guasti ed anomalie. L'Ucpi che non può consentire nè tollerare - prosegue la nota - il protrarsi di una simile situazione di stallo, annuncia inoltre che diserterà, come ormai da anni, le cerimonie ufficiali di apertura dell'anno giudiziario per organizzare una propria cerimonia alternativa di inaugurazione dell'avvocatura penale che si terrà il 28 gennaio, all'Aquila, alla presenza del presidente Oreste Dominioni. L'auspicio dell'Ucpi è che la politica abbandoni definitivamente gli indugi e dia priorità assoluta all'avvio del dibattito parlamentare su una riforma strutturale della giustizia e con essa dell'ordinamento forense".

Notifica atti ex art. 140 cpc, parziale illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 3, depositata il 14 gennaio 2010).


“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”


Motivazioni sentenza
5. ( La questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano è, invece, fondata.
5.1. ( Questa Corte ha già avuto occasione di scrutinare questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 140 cod. proc. civ., interpretato nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito.
La sentenza n. 213 del 1975 ha dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Premesso che «non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agl’interessi che attraverso essi debbono trovare tutela», questa Corte ha rilevato che «nell’ambito del processo civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell’atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo», essendo «ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette».
La sentenza n. 213 del 1975 ha inoltre precisato che, nell’ambito del processo civile, «il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello dell’altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell’atto, ma anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro termini di decadenza». Infine, ha sottolineato che non è utile la comparazione con l’art. 149 cod. proc. civ., il quale, al contrario dell’art. 140 cod. proc. civ., dispone, in caso di notificazione a mezzo posta, che l’avviso di ricevimento della raccomandata debba essere allegato all’originale, con la conseguenza che la notifica va considerata perfezionata solo alla data della ricezione della raccomandata. Secondo la sentenza, infatti, la notifica a mezzo posta non prevede per il destinatario maggiori garanzie di quelle previste dall’art. 140 cod. proc. civ.: nel caso di notifica per posta, «la ricevuta di ritorno riguarda l’unica operazione predisposta perché l’atto pervenga nella sfera del destinatario ed equivale alla relata che l’ufficiale giudiziario appone in calce all’originale dell’atto qualora questo sia notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Se il destinatario è irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha affissione di avviso presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella ricevuta di ritorno (così come nel caso dell’art. 140 se ne fa menzione nella relata dell’ufficiale giudiziario), ma manca completamente il secondo avviso di cui all’art. 140 cod. proc. civ.».
Altre pronunce hanno confermato questa conclusione. Le ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980 hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione. La sentenza n. 250 del 1986 ricorda che la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona dopo il deposito della copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e con la spedizione a quest’ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che rilevino ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l’allegazione all’originale dell’atto dell’avviso di ricevimento. E l’ordinanza n. 904 del 1988 precisa che «una volta realizzata la fondamentale esigenza dell’immissione della copia dell’atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario – esigenza certamente soddisfatta dall’art. 140 cod. proc. civ. con l’affissione dell’avviso di deposito – l’adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta in volta differenti».
5.2. ( I successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale impongono di rimeditare queste conclusioni.
5.2.1. ( In primo luogo, la ratio che giustificava la spedizione della raccomandata come momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del notificante e del destinatario e all’esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata, non è più riproponibile nel sistema delle notifiche derivante dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002. Per effetto di detta sentenza (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) risulta infatti ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (sentenza n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004).
Ciò comporta che, mentre il notificante ex art. 140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, il destinatario – in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) – soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell’effettiva conoscibilità dell’atto.
Né la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l’evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l’onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi.
5.2.2. ( In secondo luogo, è da tener presente che questa Corte, con la sentenza n. 346 del 1998, ha giudicato priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario la disciplina della consimile notificazione a mezzo posta di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982, dichiarandone l’illegittimità costituzionale: (a) sia nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego; (b) sia nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale.
A questo punto, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, è intervenuto il legislatore, che, con l’art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, ha sostituito, per quello che qui rileva, il secondo ed il quarto comma dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, prevedendo che: (a) se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza; (b) del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda; (c) l’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente; (d) la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Ne risulta un capovolgimento rispetto al sistema precedente, in cui era l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 a prevedere una disciplina meno garantista per il notificatario rispetto a quella apprestata, in presenza di analoghi presupposti di fatto, dall’art. 140 cod. proc. civ., perché la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza. E ciò, per di più, in un contesto nel quale la scelta della tipologia di notifica viene effettuata da soggetti, l’ufficiale giudiziario ed il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell’atto da parte del notificatario: il solo notificante, infatti, può richiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente e, qualora ciò non faccia, l’ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere l’uno o l’altro modo di notificazione (sentenza n. 346 del 1998).
5.3. ( Nell’attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all’atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627).
È evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.
Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

giovedì, gennaio 14, 2010

Associazioni forensi: riforma professione subito in aula.


Il tavolo per la riforma forense ha inviato una lettera al presidente del Senato, Renato Schifani, al Guardasigilli Angelino Alfano e al presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Filippo Berselli.
Oggetto: l'immediata calendarizzazione in aula al Senato della riforma dell'ordinamento professionale forense, già approvata in commissione giustizia.
"La riforma- scrivono tutte le componenti dell'avvocatura (Cnf, Ordini, Oua ,Camere penali, Aiaf, Aiga, Agi,Uncc e Uncat) - rappresenta un momento non più rinviabile per una nuova qualificazione della figura e del ruolo dell'avvocato".
Schifani, questo è l'auspicio,"si attivi perché gli impegni della politica
si traducano in atti concreti".

Elezioni forensi a Salerno: a chi andrà la vittoria?

lunedì, gennaio 11, 2010

Equitalia bussa dagli avvocati romani.


Sab. 9 gennaio 2010 - Ha provato con le buone, ha aspettato sette anni ma non ha visto un euro.
Adesso la pazienza è finita: il CNF si rivolge agli esattori e chiede a Equitalia di riscuotere da ogni avvocato romano 129,15 euro, la quota d’iscrizione non versata dal 2005 al 2009.
Se si moltiplica questa cifra per i circa 8mila iscritti (sono esclusi i 5.452 cassazionisti che pagano direttamente al Cnf) in tutto fa circa 2 milioni e 300 mila euro.
L’ordine più affollato d’Italia che conta tanti legali quanto la Francia - 23mila tesserini, uno ogni 109 abitanti - non versa il contributo della quota d’iscrizione al consiglio nazionale dal 2002: da quando, nel 2001, decide di non riscuotere più questi soldi dai suoi iscritti.
Ora, davanti all’invio di massa di cartelle, Roma sceglie lo scontro frontale: pubblica sul suo sito la delibera presa a maggioranza (14 consiglieri su 15) in cui afferma che ai vertici nazionali non spetta un bel nulla, anzi «censura espressamente» l’iniziativa del Cnf.
Il consiglio nazionale forense sostiene di avere diritto al contributo annuale che serve alle sue spese di funzionamento in base al decreto legislativo n. 382 del’44 (articolo 14) e si fa forte della risposta del 2002 dell’ex Guardasigilli Roberto Castelli a un’interrogazione di Marcella Lucidi, deputata Ds.
L’ordine di Roma ribatte con il parere di un professore ordinario di diritto costituzionale della Sapienza, di cui però non cita il nome: «il potere impositivo del Consiglio nazionale forense - argomenta l’esperto anonimo – non è limitato a parametri oggettivi ma al solo criterio delle spese di funzionamento quindi non è compatibile con la riserva di legge dell’articolo 23 della Costituzione».
Se la legione dei romani vincesse, si metterebbe in dubbio la quota d’iscrizione che ogni professionista iscritto a un albo (commercialisti, giornalisti, medici, notai, biologi) versa, attraverso l’ordine, al consiglio nazionale perché la legge riguarda tutte le categorie professionali.
Poche decine di euro a testa che però sommati fanno una cifra a cui nessun consiglio nazionale potrebbe (e vorrebbe) rinunciare.

Processo penale: inefficace la nomina del difensore, nell’istanza di gratuito patrocinio.


È inefficace l'atto di nomina del difensore contenuto nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 530 dell'8 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un uomo imputato per rapina che aveva inserito la nomina del legale nell'istanza di ammissione al gratuito patrocino.
Secondo il Collegio di legittimità, “le precise formalità previste dagli artt. 93 e 162 c.p.p. conferiscono alla comunicazione della nomina del difensore e/o del domicilio eletto o dichiarato una solennità particolare che non e fine a se stessa, ma che trova la sua esclusiva e pregnante ragion d'essere nell'ottica dell'attribuzione a detta dichiarazione dell'autonomo rilievo di atto non confondibile, nascondibile, occultabile con altri o in altri, proprio per la fondamentale importanza, rafforzata da radicali sanzioni processuali, che esso riveste nel procedimento›”.
Ma non basta. A questo punto non può essere efficace, “se non nel procedimento incidentale in cui è effettuata”, la nomina del difensore e la contestuale elezione di domicilio inserita nel corpo dell'istanza di ammissione ai patrocinio dei non abbienti.
Fermo restando che anche all'interno di questa procedura e contestualmente alla presentazione della domanda può essere fatta la nomina del difensore e l'elezione del domicilio da valere nel procedimento principale, “ma sempre che dette dichiarazioni acquistino evidente autonomia e siano chiaramente rivolte ad avere effetto anche al di là dell'incidente”.
Sulla base di questi motivi la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un uomo accusato di concorso in una rapina che aveva presentato l'istanza di accesso al gratuito patrocinio, contenente la nomina del difensore.
Insomma ora l'uomo dovrà scontare la pena inflitta dalla Corte d'appello di Napoli e non ha diritto di replica, perchè il suo ricorso s’è fermato di fronte a un vizio di forma.
Di parere opposto la procura generale della Cassazione che aveva invece chiesto l'annullamento con rinvio della condanna.

Debora Alberici, Italia Oggi del 09/1/2010 pag. 20

venerdì, gennaio 08, 2010

Cassazione Civile: anche i fallimenti “lumaca” vanno indennizzati.


Equo indennizzo anche per l'irragionevole durata della procedura fallimentare. Se supera sette anni i creditori hanno diritto ad essere risarciti dallo Stato.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 28318 del 31/12/2009, ha fissato una sorta di vademecum della lunghezza massima consentita per le procedure concorsuali spingendosi fino a determinare un termine di durata, sette anni, per i fallimenti con tanti creditori e tre anni per quelli con un solo creditore.
La prima sezione civile ha quindi accolto il ricorso di un lavoratore (creditore dell’azienda fallita), ribaltando completamente la decisione dei giudici di merito e decidendo in senso difforme rispetto alle richieste della Procura generale di Piazza Cavour.
“Difformemente dalla decisione del 03/06/2009, innanzi richiamata, - motivano i giudici di Piazza Cavour - correggendo un'evidente errore materiale in essa contenuto (che indica in cinque anni lo standard di durata della procedura fallimentare), va conclusivamente affermato che alla luce dell'orientamento sopra riportato della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e degli elementi dianzi sintetizzati concernenti la procedura fallimentare, qualora non emergano elementi a conforto della particolare semplicità della medesima, può quindi identificarsi, in linea tendenziale, in anni sette il termine di ragionevole durata, entro il quale essa dovrebbe essere definita. Ciò tenuto conto della ragionevole durata per tre gradi di giudizio (sei anni) dei procedimenti incidentali nascenti dal fallimento nonché dell'ulteriore termine necessario per il riparto dell'attivo (un anno)“.
Nelle motivazioni la prima sezione civile ha tracciato le differenze fra la procedura fallimentare e il processo di cognizione.
“La durata ragionevole del fallimento - scrivono infatti i Consiglieri della prima sezione civile - , all'evidenza, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento è, esso stesso, un contenitore di processi, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi”.
Insomma prevedere una durata massima triennale anche per procedure concorsuali complesse non sarebbe stato giusto, secondo la Cassazione. E questo per le peculiarità legate al fallimento e al fatto che in esso si intrecciano almeno tre diversi procedimenti.

Elezioni Forensi: provvedimento adottato da Presidente Corte Appello Salerno.

Craxi e le strategie sulla giustizia.


Si scrive Craxi e si legge Riforme o, viceversa, si scrive Riforme e si legge Craxi. Come preferite. Si può combinarlo in entrambi i modi, ma il risultato è lo stesso - è il nuovo assioma della politica italiana.

Non si spiegherebbe altrimenti la forza con cui il decennale della morte del leader socialista ha fatto irruzione sulla scena politica. Dopo tutto di anniversari ne capitano uno all’anno per ogni evento. Quello che sta succedendo in verità è che il memoriale per Bettino Craxi si è trasformato, de facto, in una convinta, seria e (quasi) aggressiva richiesta di riabilitazione. Una richiesta che prende atto, e si avvantaggia, delle condizioni in cui è entrato il dibattito italiano.

Ci sono intanto una serie di coincidenze, che definiscono il contesto di perfetti rimandi. La prossima settimana, dominata dalle celebrazioni in memoria di Craxi, inizia anche con un vertice a Palazzo Grazioli per decidere la strategia del governo sulla Giustizia. In aula al Senato sono in arrivo sia gli emendamenti al ddl sul processo breve, sia la nuova versione, stavolta di iniziativa parlamentare, del Lodo Alfano in veste costituzionale.

Alla Camera si lavora invece al legittimo impedimento e, dietro le quinte, si discute di immunità parlamentare. Tutti sono passaggi considerati una prova generale per poter decidere o no se procedere con le Riforme.

Coincidenze, certamente. Ma il risultato è sconcertante. Oggi per Berlusconi, come un decennio fa per Bettino Craxi, il rapporto fra giustizia e politica è lo stesso, è irrisolto e - addirittura - ha il volto degli stessi protagonisti.

Non siamo così ingenui da appiattire questi due leader l’uno sull’altro. Politicamente rappresentano esperienze quasi incomparabili: il primo, Craxi, è uno «scardinatore» che rimane dentro il sistema dei partiti; il secondo, Berlusconi, è il fondatore di un sistema anti-partiti. Eppure sulla questione della giustizia fra i due c’è una assoluta continuità.
Sostiene oggi Berlusconi, come ieri Craxi, che i giudici sono strumento di attacco a una leadership politica non gradita. E per il premier di oggi, come per il premier di allora, il tema che si pone è come «difendersi» dallo scontro giudiziario. Entrambi hanno in merito raggiunto le stesse conclusioni: il rifiuto di accettare il processo di una giustizia «ingiusta».
Ma questo parallelismo - dopo tutto noto, e di recente sottolineato dalla stessa Stefania Craxi - non basterebbe da solo a dare all’attuale anniversario di Hammamet la forte carica politica che ha assunto. L’effetto nasce anche dalla evoluzione stessa del quadro in cui ci troviamo.

C’è intanto il nuovo clima post attacco a Berlusconi. La avvertita e condivisa necessità di mettere fine all’odio e agli attacchi personali, si vuole ora estenderla anche ai nemici di ieri.
C’è poi la nuova storia degli ex socialisti. Nel governo attuale la loro componente - a partire da 4 ministri - è tale da poter far dichiarare chiusa, e bene, la crisi nata dalla fine del craxismo. Molti socialisti hanno ritrovato ruolo personale e, in particolare sulla giustizia, hanno riportato le loro opinioni al governo.

Quello che manca loro, per avere una definitiva rivincita, è la riabilitazione del passato. Nell’unica forma concreta possibile: ottenere oggi, via Berlusconi, quel rapporto fra politica e giustizia che Bettino non riuscì invece a ottenere.

Il cortocircuito di tutte queste componenti è perfettamente rappresentato da Fabrizio Cicchitto - uomo di primo piano nella difesa di Berlusconi sulla giustizia, gran sacerdote della memoria di Craxi, e gran sostenitore delle Riforme «a patto che». Un recente episodio, che lo ha visto protagonista, ci ha raccontato quasi teatralmente il grumo di emozioni, guerre vecchie e nuove, e conti aperti che dal passato ritorna sul tavolo oggi: in un violento scontro che, dopo l’attacco a Berlusconi, si è scatenato fra lui, Cicchitto, e Antonio Di Pietro, si parlava di odio, giustizia, riforme ma, appunto, l’eco che è arrivata alle orecchie di tutto era Craxi, Hammamet, Tangentopoli. Come in una macchina del tempo erano infatti ancora lì, ancora gli stessi, con gli stessi argomenti alla mano.

Non sappiamo come intenderà procedere la politica. Ma se la strada è questa, se l’atmosfera rimane così carica, il percorso delle riforme si fa molto difficile.
Dialogare è obbligatorio. Diverso è fare un pacchetto di mischia in cui insieme si devono cambiare leggi, opinioni, e Storia.

Bettino Craxi è sicuramente una parte ancora controversa e da discutere del nostro vicino passato. La sua è una storia che fa ancora male, comunque e chiunque la tocchi. A maggior ragione va affrontata fuori dalla cronaca. E fuori dalla strumentalizzazione politica.
Forse lo chiederebbe lo stesso Craxi.


LUCIA ANNUNZIATA
Tratto dal quotidiano “La Stampa”.

mercoledì, gennaio 06, 2010

Presa di posizione dell'OUA su riforma magistratura onoraria.

A CHI SPETTA L’AZIONE EX LEGE PINTO: AMMINISTRATORE, CONDOMINIO O SINGOLI CONDOMINI?


Cassazione, Sez. I, 23 ottobre 2009, n. 22558



* Il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni
* L'amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini
* Non vi è dubbio che il diritto all'equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all'ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento.

Cassazione, Sez. I, 23 ottobre 2009, n. 22558
(Pres. Adamo – Rel. Zanichelli)

Svolgimento del processo
L'Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d'appello che ha accolto il ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell'equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Roma.
Resiste l'intimato con controricorso illustrato con memoria.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in quanto sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.
Motivi della decisione
Esaminando preliminarmente l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'indicazione del provvedimento impugnato proposto dal condominio controricorrente se ne deve rilevare l'infondatezza in quanto, contrariamente all'assunto del medesimo, detto provvedimento è perfettamente e correttamente individuato con l'indicazione del giudice che lo ha emesso (Corte d'appello di Perugia), del numero di ruolo (74/06) e delle date di deliberazione e deposito (24.10/26.1.2006).
Il primo motivo del ricorso con cui si deduce la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163, 164 e 83 c.p.c. in relazione alla mancata indicazione della persona che agiva per il condominio e che ha rilasciato la procura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il tenore dell'atto con conseguente impossibilità della Corte di valutare la fondatezza della censura.
Manifestamente fondato è invece il secondo motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. in relazione al difetto di potere rappresentativo in capo all'amministratore del condominio in ordine al diritto fatto valere in giudizio (equo indennizzo ai sensi della l. n. 89/2001).
Premesso invero che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l'amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (giurisprudenza pacifica: ex multis Cassazione civile, sez. II, 26 aprile 2005, n. 8570), nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. II, 13 marzo 2007, n. 5862), non vi è dubbio che il diritto all'equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all'ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento.
L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio dell'impugnato decreto in quanto il processo non poteva essere iniziato per essere inammissibile l'atto introduttivo.
Le spese del giudizio di merito possono essere compensate, atteso l'esito del medesimo, mentre quelle del giudizio di legittimità eseguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa senza rinvio il decreto impugnato in relazione al motivo accolto in quanto il processo non poteva essere iniziato per inammissibilità dell'atto introduttivo; compensa le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 700, oltre spese prenotate a debito.

Primi utilizzi del "body scanner".

Alpa: "Enrico de Nicola, avvocato e padre costituente, è un modello imperituro di correttezza, competenza e saggezza”.


Napoli-05/01/2010. “Nei difficili momenti che sta attraversando il Paese, astretto tra la crisi economica, il difficile dialogo politico e l’avvio di importanti riforme - come quella della giustizia civile e quella della professione forense- è di grande conforto il riferimento ai modelli imperituri di correttezza, competenza e saggezza qual è quello di Enrico de Nicola, che nella difesa dei diritti, non arte retorica ma impegno civile, hanno trovato la forza per affrontare le stagioni difficili della vita del Paese”.
Così il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, ha ricordato oggi la figura dell’avvocato Enrico de Nicola, Padre costituente e primo Capo di Stato dell’ Italia repubblicana, in occasione della cerimonia di rievocazione che si è tenuta oggi a Napoli, nella sala dei busti di Castel Capuano, alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano. “E’ un evento di notevole rilevanza e segno di grande sensibilità per il ruolo dell’ Avvocatura nello Stato.
La cerimonia sottolinea l’apporto che le figure di grande spessore, provenienti dall’ Avvocatura, hanno dato alle istituzioni”, ha sottolineato Alpa che ha ricordato le parole spese da Piero Calamandrei proprio sul grande statista, in occasione del secondo Congresso forense tenutosi a Napoli nel 1949: “ Così ebbe a pronunciare Calamandrei: il Foro napoletano ha avuto il grande vanto, che rimane scritto nella storia, di dare alla Repubblica italiana il suo primo presidente, nel periodo più fortunoso e più delicato, quello della costituente, in cui il nuovo ordine era ancora soltanto una irrequieta speranza, e per superare quei difficili anni di transizione poteva valere soltanto, in luogo delle leggi che ancora non c’erano, la natìa saggezza e quel senso di umana giustizia, che solo i grandi spiriti ereditano da una lunga esperienza di civiltà”.

martedì, gennaio 05, 2010

Iscrizione presso altra circoscrizione di avvocato sottoposto a procedimento disciplinare? Occorre il nulla osta.


La Corte di Cassazione (Sent. n. 25824/2009) ha stabilito che il trasferimento di un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare può essere effettuato solo se, in sostituzione della cancellazione dal vecchio albo, il professionista ottiene un nulla osta.
E’ stato infatti precisato che “è indubbio, infatti, che il trasferimento ad un altro ordine non può prescindere dalla cancellazione dall’albo di provenienza, per cui, premesso che l’art. 2 della legge n. 67/91 non ha disposto l’abrogazione del citato art. 37, tuttora vigente, e che il penultimo comma di quest’ultima disposizione stabilisce il principio che non si possa ‘pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare’, è ineludibile che il trasferimento stesso non possa essere concesso se non all’esito di un procedimento in cui l’ordine di provenienza deve in primo luogo valutare la possibilità in astratto di cancellazione dall’albo dell’iscritto, richiedendo a tal fine il prescritto nulla-osta”.
Nel caso di specie il Supremo Collegio ha evidenziato che l’Avvocato “(…) era assoggettato a procedimento disciplinare al momento della presentazione della domanda di trasferimento ad altro ordine, è allora evidente che il medesimo non poteva essere cancellato dall’Ordine professionale di (…) se non previo nulla osta. Ed invero, la mancata abrogazione dell’art. 37 della legge n. 36/34 comporta che la cancellazione dall’albo di provenienza, propedeutica all’iscrizione ad altro ordine a seguito di trasferimento ad altra sede, sia assoggettata all’accertamento negativo dell’insussistenza di cause ostative alla cancellazione stessa, quale appunto quella prevista dal penultimo comma di detta norma, vale a dire l’essere in corso a carico dell’iscritto un procedimento disciplinare. Per completezza di motivazione, si osserva poi che non sussiste alcuna incompatibilità tra la citata norma e quella dell’art. 1 comma 2 della L. 67/91 (la quale dispone che gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione presso altro albo ‘purché non si trovino sospesi dall’esercizio professionale …’), in quanto l’art. 2 della stessa legge n. 67/91 ha sì abrogato gli artt. 23, 25 e 32 del r.d.l. n. 1578/33 conv. In L. 36/34, ma non l’art. 37, come già si è detto” e che “il combinato disposto delle due norme impone all’interprete, al fine di dare un significato compiuto a tale compatibilità, voluta dal legislatore, di fornire una loro lettura che metta in rilievo come il suddetto trasferimento dell’iscrizione non possa essere concesso, da un lato, a quei soggetti che siano sospesi dall’esercizio della professione o siano sottoposti a procedimento penale o per l’applicazione di una misura di sicurezza (art. 1 comma 2 l. 67/91) e, dall’altro, a quei soggetti che non possono essere cancellati dall’albo di provenienza in quanto assoggettati a procedimento penale o disciplinare (art. 37 comma 9 R.D.L. 1578/33)”.

COA Salerno: odg della tornata del 09/01/2010.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

ORDINE del GIORNO
Tornata del 09 gennaio 2010 (ore 11,30)

1. Lettura ed approvazione verbale precedente

2. Comunicazioni del Presidente

3. Iscrizioni e cancellazioni

4. Pareri

5. Ammissioni Gratuito Patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti-

6. Sussidi e contributi

7. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

domenica, gennaio 03, 2010

Notificazione a mezzo posta elettronica (art. 149 bis c.p.c.).


DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193
Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario.
(GU n. 302 del 30-12-2009 )

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009

d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica).
Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

sabato, gennaio 02, 2010

Commemorazione dell'Avv. Enrico De Nicola (Napoli-05/01/2010).

Elezioni forensi: non ci sarà il rinvio (comunicato di alcuni Consiglieri del COA di Roma).



È con viva emozione che abbiamo il grande piacere di comunicare che per le nostre grandi pressioni “difensive” è stato sconfitto il disegno perverso che doveva essere attutato con il decreto milleproroghe (che conoscevamo, già nella bozza, a noi ostile) d’impedire le elezioni forensi che dunque saranno regolarmente tenute il 30 gennaio prossimo.
Occorrerà dotarci di un organo di autogoverno, autorevole e prestigioso, per opporci utilmente alle pretese di rilascio dei locali del Palazzo di Giustizia, per scongiurare la maligna riforma del nostro ordinamento che atterrerebbe i Consigli degli Ordini forensi e per sostenere i Colleghi nell’opposizione alla inammissibile pretesa del CNF che pretenderebbe di riscuotere i contributi anche dagli avvocati non cassazionisti.
Dopo tanto impegno al calor bianco, godiamoci meritatamente un buon capodanno.

Federico Bucci, Donatella Cerè , Riccardo Bolognesi, Clemente Frascari , Luigi Fratini , Stefano Galeani, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Giulio Micioni, Basilio Perugini, Stefano Rubeo, Mario Scialla, Luca Sposato, Carlo Testa, Paolo Voltaggio.