sabato, novembre 08, 2008

Ecco la sede del Congresso Nazionale Forense.





Obama e gli avvocati italiani.


Già, direte voi, Obama non c’entra nulla con gli avvocati italiani: invece, come direbbe Di Pietro, “c’azzecca”.
Anzitutto perché anche Obama è un avvocato e poi, è stato ripetuto mille volte, perchè il nuovo Presidente americano è - ad oggi - il simbolo della “rivoluzione possibile”, del cambiamento democratico e fatto con il voto popolare.
Ebbene, nel nostro malconcio Paese, una delle categorie che ha più bisogno di democrazia e di riforme è proprio l’Avvocatura.
Per vocazione, per nobiltà d’ideali e per storia potrebbe addirittura assumere un ruolo guida per l’Italia.
Invece gli avvocati sono ripiegati su se stessi, incartaperoriti su stucchevoli “querelles” interne, imbarbariti dall’autoreferenzialità e paralizzati dai veti incrociati di cento e mille soggetti autonominatisi (….interessatamente!) rappresentanti degli altri Colleghi.
E’ inutile recitare il trito rosario sui mali della macchina giudiziaria, senza che poi ci sia un deciso colpo di reni, per avviare a soluzione i problemi che incancreniscono l’Avvocatura stessa.
Diciamola tutta: la democrazia, tra noi, è alquanto latitante.
Il Congresso Nazionale Forense - che inizierà tra qualche giorno a Bologna - potrebbe dare il via al cambiamento, dimostrare che l’autoriforma è possibile e che i sogni ogni tanto si avverano.
Obama lo ha insegnato a tutti noi!
Salerno, 08 novembre 2008.
consiglioaperto

GIUSTIZIA: ALFANO, PRESTO LEGGE DELEGA SU SEMPLIFICAZIONE RITI.


(ASCA) - Trieste, 7 nov - ''Il governo e' pronto a presentare al Senato una proposta di legge delega sul procedimento civile per la semplificazione dei riti''.
Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Angelino Alfano a margine di un convegno a Trieste. ''Non so quanti riti ci saranno in meno rispetto ai 27 di oggi - ha specificato - ma saranno tanti''.

Concorso magistratura: sospetta incostituzionalità del requisito dell’iscrizione all’albo avvocati (TAR Lazio-Roma, sez. I, ordinanza 22.10.2008 n. 4



Concorso pubblico – concorso magistratura – previsione di accesso per gli avvocati iscritti all’albo – incostituzionalità [L. 160/2007 modificata da L. 111/2007]
Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità inerente all’accesso al concorso in magistratura, laddove viene prevista oltre all’abilitazione all’esercizio della professione forense anche l’iscrizione al relativo Albo professionale.


T.A.R. Lazio – Roma- Sezione I
Ordinanza 22 ottobre 2008, n. 4946
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA
SEZIONE PRIMA
nelle persone dei Signori:
GIORGIO GIOVANNINI Presidente
ANTONINO SAVO AMODIO Cons.
SILVIA MARTINO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 22 Ottobre 2008
Visto il ricorso 6015/2008 proposto da:
T . ed ALTRI rappresentato e difeso da (omissis)
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del bando di concorso, per esami per cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia del 27 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 21 Marzo 2008, nella parte in cui, all’articolo 2, lett. g), non prevede l’ammissione al concorso per gli abilitati alla professione di avvocato, non iscritti all’albo per ragioni di incompatibilità;
del provvedimento prot. 1917/g/1541 del 3 ottobre 2008 di non ammissione della Dott.ssa T al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
del provvedimento prot. 1917g/993 del 25 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa E al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
del provvedimento prot. 1917g/946 del 24 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa M al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
del provvedimento prot. 1917g/969 del 24 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa Z al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore Cons. SILVIA MARTINO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato
che l’art. 2, comma 1, lett. f) della l. n. 160/2006, così come modificata dalla l. n. 111/2007 – nella parte in cui richiede oltre all’abilitazione all’esercizio della professione forense anche l’iscrizione al relativo Albo professionale – sembra presentare profili di arbitrarietà e irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;
Rilevata
altresì l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’impossibilità di partecipare alle prove scritte, programmate per il prossimo mese di novembre;
Ritenuto
che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;
P.Q.M.
1) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;
2) per l’effetto dispone che i ricorrenti siano ammessi, con riserva, al concorso di cui si controverte;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA, li 22 Ottobre 2008

Congresso Forense di Bologna: spostata la sede della cerimonia inaugurale.


Agli Ordini Forensi
Alle Associazioni Forensi
Ai Partecipanti iscritti al XXIX Congresso Nazionale Forense
Bologna, 13-16 Novembre 2008


Pregiatissimi,
a motivo delle numerosissime conferme pervenute per la prima parte della Cerimonia Inaugurale ci vediamo costretti a trasferire la sede dall'Aula Magna di Santa Lucia al Palazzo della Cultura e dei Congressi (piazza della Costituzione, 4) già sede dei lavori congressuali.
Coloro che hanno provveduto alla prenotazione alberghiera tramite la Segreteria Organizzativa potranno usufruire del servizio transfer dagli Hotel che prevederà, giovedì 13 novembre, un primo trasferimento al Palazzo della Cultura e dei Congressi con partenza alle ore 10.00 ed un secondo con partenza alle ore 10.45.
In attesa di incontrarVi, porgo i miei più cordiali saluti.

Avv. Sandro Callegaro
Segretario Generale
XXIX Congresso Nazionale Forense

mercoledì, novembre 05, 2008

Ci sarà il fallimento anche dei “non imprenditori”?


Il Senato rilancia l'ipotesi di fallimento della persona fisica e non solo dell'imprenditore.
La commissione Giustizia ricomincia, infatti, la discussione su un disegno di legge che, proponendosi di ammodernare la disciplina antiusura, punta anche a permettere l'accesso delle famiglie a un istituto tipico del diritto fallimentare come il concordato.
Con il vantaggio di poter ottenere uno "sconto" sulle cifre da pagare. Torna così in primo piano quel progetto di fallimento della persona fisica per la redazione del quale era stata istituita una commissione nel corso della passata legislatura.
Il provvedimento si rivolge alle persone fisiche insolventi, che non svolgono attività d'impresa e non sono più nelle condizioni di far fronte alle obbligazioni assunte con i propri redditi e beni.
Il concordato con i creditori costituisce così un'opportunità, non un obbligo, che potrà concretizzarsi solo con l'adesione di almeno il 70% dei creditori che rappresentino almeno i 3/4 dell'ammontare complessivo dei crediti.

Giustizia: Csm boccia il 'lodo Carnevale'.


(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il plenum del Csm ha bocciato il 'lodo Carnevale' ritenendolo non conciliabile con l'interesse di garantire maggiore efficacia alla Giustizia.
La delibera approvata a larghissima maggioranza con, a sorpresa, l'astensione del vice presidente, Nicola Mancino.
Il provvedimento (contenuto nel dl sulle sedi disagiate) consentirebbe ai magistrati, ingiustamente sospesi per procedimenti penali conclusi con l'assoluzione, di concorrere per gli incarichi direttivi anche se hanno superato i 75 anni.

Congresso Nazionale Forense: il programma completo.

martedì, novembre 04, 2008

GIUSTIZIA: PRONTO ACCORDO SU VELOCIZZAZIONE TELEMATICA.


(ASCA-CORRIERE COM.) - Roma, 4 nov - ''L'accordo fra il ministero della PA e Innovazione e il ministero della Giustizia e' pronto. Manca solo la firma dei due ministri che sara' posta a breve''.
Lo ha annunciato oggi Stefano Torda, capo del Dipartimento Innovazione e tecnologie del Ministero della Pa e Innovazione durante il convegno organizzato da Forum Pa in collaborazione con Microsoft sul Piano industriale per l'Innovazione nella Pa.
''Il protocollo prevede la registrazione telematica degli atti giudiziari, la notifica telematica degli atti processuali e il rilascio in rete degli atti giudiziari'', ha specificato Torda.
''Non si tratta ancora del processo telematico vero e proprio ma rappresenta un apripista importante per la velocizzazione dei procedimenti giudiziari a garanzia dei diritti dei cittadini''.

Oggi 4 novembre: onoriamo tutti i ragazzi che hanno sacrificato la vita per l'unità nazionale.

domenica, novembre 02, 2008

L'aforisma per il 2 novembre.........

Cassazione Civile: nell'intervento adesivo autonomo si possono proporre domande (sent. n. 25264/2008).


Il terzo che interviene in un processo, qualora il proprio intervento si possa definire come adesivo autonomo, può proporre proprie autonome domande sino alla precisazione delle conclusioni, fatte salve le preclusioni dei mezzi istruttori.
La Cassazione ha così ribadito il proprio orientamento che era stato contrastato dal tribunale di merito.
Secondo la Cassazione, infatti, "Sostenere che l'interveniente adesivo autonomo, vale a dire il terzo che interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (art. 105 primo comma cpc), possa farlo sino a che non vengano precisate le conclusioni (come dispone l'art. 268 primo comma cpc), ma senza poter proporre proprie autonome domande per le preclusioni poste dagli artt. 183 e 184 cpc alla facoltà delle parti originarie del processo di compiere determinati atti (come quello di proporre domande nuove), significherebbe di fatto vanificare qualsiasi valore ed utilità processuale all'istituto degli interventi contemplati nel suddetto primo comma dell'art. 105 cpc (quello principale e quello litisconsortile), nei quali fondamentale ed ineludibile risulta invero l'attività assertiva del volontario interveniente a tutela dei propri diritti.
In altre parole, è evidente che l'aver consentito normativamente che i predetti interventi del terzo nel processo potessero effettuarsi sino al momento di precisazione delle conclusioni perderebbe ogni significato logico-giuridico ove non fosse consentita contestualmente - secondo l'interpretazione dell'art. 268 cpc che qui si contrasta - la formulazione della domanda, che costituisce l'essenza stessa degli interventi in questione. In realtà, con il termine "atti" utilizzato dal citato art. 268 il legislatore ha inteso certamente fare riferimento esclusivamente all'attività istruttoria che l'interveniente dovrebbe svolgere, in conseguenza della domanda proposta, a dimostrazione del diritto vantato, nel senso che, avvenuta la formulazione definitiva delle richieste istruttorie delle parti originarie del processo, resta preclusa all'interveniente la facoltà di espletare ulteriore e diversa attività istruttoria".
Sono altresì prive di pregio le preoccupazioni espresse dal tribunale circa profili di illegittimità costituzionale della lettura della norma sopra esposta: "in virtù del principio che l'interveniente nel processo non può svolgere attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del processo stesso non consenta più alle altre parti originarie e, pertanto, della soggezione del terzo alle preclusioni già formatesi tra le parti in causa, la formulazione della domanda da parte del terzo medesimo non può comportare per definizione alcun ritardo nei termini di decisione della causa stessa o, a maggior ragione, lesione del contraddittorio, dovendo la domanda suddetta essere decisa alla stregua delle prove già acquisite in atti senza poterne espletare altre e svolgendosi comunque l'intervento del terzo in un giudizio in cui le altre parti interessate sono già regolarmente costituite o sono state messe in grado ritualmente di farlo".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 16 ottobre 2008, n.25264: Processo civile - Articolo 268 c.p.c. - Intervento adesivo autonomo - Poteri - Preclusioni).

Gli sberleffi di Vauro alla salernitana Carfagna.


Gratuito Patrocinio: il COA di Salerno protesta per i ritardi nelle liquidazioni.


IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
NELLA TORNATA DEL 31/10/2008
Udita la relazione del Consigliere Avvocato Cecchino Cacciatore, di concerto con il Presidente Avvocato Montera:
Premesso
-che il diritto di difesa per i non abbienti, a spese dello Stato, è assicurato dall’art 24, comma III, della Costituzione italiana, dalla C.E.D.U. (art.36, comma 3, lett.”C”), della Carta Europea dei Diritti Fondamentali (art.47,comma III), dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art.14, comma 3, lett. “D”);
-che, con riferimento alla normativa italiana, il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal D.P.R. 30.05.2002 n.115, artt.74 e ss.mm.ii.;
-che il pagamento dei compensi agli Avvocati che hanno prestato la loro attività professionale a favore di chi è stato ammesso al gratuito patrocinio nella materia penale avviene a seguito di presentazione di apposita istanza di liquidazione, da approvarsi dalla competente Autorità Giudiziaria (art.82 D.P.R. 30.05.2002 n.115), emissione del mandato di pagamento da parte della Cancelleria dell’ufficio giudiziario e successivo ordinativo di pagamento emesso dal Funzionario Delegato presso la competente Corte d’Appello;
rilevato
-che, a seguito di recente verifica presso gli Ordini degli Avvocati del distretto di Salerno è emersa la sussistenza di gravi ritardi e disfunzioni nella procedura di liquidazione dei compensi degli Avvocati nei procedimenti penali per i quali vi è stata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-che, in particolare, i tempi per l’emissione dei decreti di liquidazione e, successivamente, dei mandati di pagamento non sono inferiori ai 12 mesi;
-che, tra l’emissione della fattura da parte dei professionisti e l’effettivo pagamento (a seguito di ordinativo di pagamento del Funzionario Delegato presso la competente Corte d’Appello) decorre un periodo non inferiore a 8/12 mesi (a volte anche superiore);
-che, in alcuni casi segnalati, a seguito di disservizi/disorganizzazione, non risultano nemmeno trasmessi i mandati di pagamento al Funzionario Delegato presso la competente Corte d’Appello;
-che l’abolizione del pagamento delle spese di Giustizia mediante anticipo di Poste Italiane S.p.a. (disposta con il c.d. “primo decreto Bersani”, D.L. 223/06, art.21) ed il ritorno all’ordinaria procedura di contabilità generale dello Stato (emissione dell’ordinativo di pagamento da parte del Funzionario Delegato presso la Corte d’Appello) ha ulteriormente dilungato i tempi di effettiva liquidazione;
-che in modo diffuso è particolarmente avvertita l’esigenza nell’Avvocatura salernitana di stabilire criteri uniformi per la liquidazione degli onorari spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio gratuito nei procedimenti penali, evitando per il futuro sperequazioni inopportune ed immotivate, nonché il dispregio delle vigenti tariffe professionali, sia in riferimento alle voci indicanti le singole prestazioni, sia in riferimento alle somme da liquidarsi in favore del difensore;
-che, quanto innanzi evidenziato, svilisce la funzione ed il ruolo dell’avvocato, il quale, per l’attività professionale esercitata, viene retribuito dallo Stato con intollerabile ritardo;
-che tale situazione contrasta con il rilievo costituzionale (oltre che di diritto internazionale) dell’istituito gratuito patrocinio, a garanzia del diritto di difesa dei non abbienti;
tutto ciò premesso e rilevato
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
1) stigmatizza i ritardi e le disfunzioni, sopra segnalati, nel pagamento dei compensi degli Avvocati;
2) dà mandato all’Ufficio di Presidenza di intervenire presso i competenti Uffici Giudiziari affinchè siano garantiti tempi più celeri per la liquidazione ed il pagamento dei compensi dei difensori nei procedimenti penali con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché l’adozione di ogni misura idonea a garantire il rispetto delle tariffe professionali.

Dà mandato alla Segreteria di darne mirata ed adeguata diffusione.

Le aspirazioni segrete del "Capo".

Riforme Giustizia: più autonomia per i magistrati.

Arriva il "Gran Maestro Unico" in TV.

Festa del 2 novembre (...sic transit gloria mundi!).

venerdì, ottobre 31, 2008

Portato a 2 anni il termine di prescrizione ex art. 2952 cpv c.c..


Segnaliamo a chi fosse sfuggito che con l. 27/10/08 n.166, art. 3 comma 2, è stato modificato l'art. 2952, 2° comma, c.c., portando a due anni il termine di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione.
Pertanto il secondo comma ora recita: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

Esami Avvocato 2009: designato il Presidente Commissione Salerno.


Nelle scorse tornate, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ha designato il Presidente della Commissione per l'esame Avvocato 2009.
Secondo accreditate indiscrezioni il Presidente sarà l'Avv. Giuseppe Tedesco, prestigioso penalista del Foro di Salerno.
Si attende la nomina ufficiale da parte del Ministero della Giustizia.

giovedì, ottobre 30, 2008

Garante Privacy: nell'azione disciplinare sul terzo si ha diritto d'accesso ai dati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato ad un istituto di credito di comunicare ai ricorrenti i dati personali agli stessi riconducibili relativi ad un procedimento disciplinare avviato dallo stesso istituto a carico di un proprio collega. In particolare, i ricorrenti erano stati chiamati dall'istituto di credito resistente a fornire giustificazioni in ordine ad alcuni fatti che il collega avrebbe riferito nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico.

L'istituto di credito aveva opposto un rifiuto all'istanza dei due dipendenti, "a prescindere dalla esistenza o meno della ipotizzata documentazione e delle affermazioni che in essa sarebbero riportate", rilevando di non poter fornire loro documentazione relativa a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un terzo senza il consenso di questi.

Il Garante ha pertanto stabilito che "la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente trattati dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi e solo nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare".

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 3 luglio 2008: Garantito l'accesso ai dati personali nei procedimenti disciplinari a carico di terzi).

Anche l'assessore assolto paga le spese del processo.


L'assoluzione «perché il fatto non sussiste» non basta a garantire agli amministratori locali il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi.
E l'indennizzo illegittimo può ricadere anni dopo sulle finanze degli assessori che danno il via libera alla copertura comunale delle parcelle pagate agli avvocati dei loro colleghi.
La vicenda emerge dalla sentenza n. 350/2008 della sezione giurisdizionale per la Liguria della Corte dei conti, che ha condannato sei assessori a pagare al Comune la somma rimborsata ai loro predecessori, che erano stati assolti con formula piena in giudizio.

mercoledì, ottobre 29, 2008

Elezioni Cassa Forense: pubblicato il regolamento elettorale.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO


ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO
DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
PER IL QUADRIENNIO 2009-2013

Con provvedimento del Presidente della Cassa del 4 settembre 2008, sono state indette le elezioni dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e, quindi, nella circoscrizione di questo Consiglio dell'Ordine, che fa parte del Collegio Elettorale di Salerno, le votazioni avranno inizio il giorno 06 febbraio 2009 e si chiuderanno alle ore 13.00 del 7 febbraio 2009.
A questo scopo sarà costituita un'apposita Sezione Elettorale presso la sede del Tribunale, che rimarrà aperta il giorno 06 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 18 ed il giorno 7 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 13.00.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa, a tutti gli effetti, alla data del 3 settembre 2008, giorno precedente a quello di indizione delle elezioni.
Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori che siano anche in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto della Cassa Forense e non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge n.180/2003.
Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Cassa Forense, i componenti il Comitato dei Delegati durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili più di due volte consecutivamente.
E’ ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso con l'indicazione del numero o del motto ovvero del nome di uno o di tutti i candidati della lista che s’intende votare.
Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a due (numero dei Delegati spettanti al Collegio Elettorale).
L e liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso uno dei Consigli dell'Ordine del Collegio Elettorale entro le ore 12.00 del 29 novembre 2008.
La lista deve essere sottoscritta, con la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati in essa compresi, che devono contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 dello Statuto.
La lista può essere individuata da un motto e deve essere presentata da un iscritto alla Cassa e ad un Albo del Collegio.
Essa deve riportare anche la sottoscrizione di almeno altri 50 iscritti alla Cassa appartenenti al Collegio elettorale e non candidati se questo ha un numero di elettori inferiori a 1.500 e 100 se superiore.
Nessuno può sottoscrivere più di una lista. Tutte le sottoscrizioni debbono essere autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario o, ancora, da uno o più Consiglieri dell'Ordine a ciò appositamente delegati dal Presidente.
Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite mediante l'allegazione di fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine al quale la lista è presentata attesta, in calce ad essa, la data e l'ora di presentazione, la trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale del Collegio e ne affigge copia all'Albo del Consiglio.
Le liste devono pervenire a pena di decadenza alla Commissione Elettorale del Collegio entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio del periodo elettorale, così come indicato dal Presidente della Cassa.
La Commissione numera le liste secondo l'ordine in cui le sono pervenute. Indi controlla la tempestività della presentazione e la loro regolarità.
Entro 3 giorni dalla scadenza dei termini per la trasmissione delle liste la Commissione delibera sulla loro od esclusione o su quella dei candidati ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento, anche a mezzo fax, al Presidente dell'Ordine presso cui sono state depositate; questi, senza ritardo e non oltre il giorno successivo, ne da notizia al presentatore di ciascuna lista.
La Commissione provvede stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, l'eventuale motto e con i nomi e cognomi dei candidati; trasmette il manifesto a tutte le Commissioni Elettorali del distretto in modo che lo stesso venga affisso entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni all'albo dei Consigli dell'Ordine, nonché in tutti gli altri luoghi che le commissioni elettorali ritengano di stabilire.
Il manifesto, durante le operazioni di voto, deve essere affisso all'esterno ed all'interno delle sale di votazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 10 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

IL PRESIDENTE
della Commissione Elettorale di Salerno
Avv. Bernardo Altieri


IL PRESENTE REGOLAMENTO ELETTORALE E’ STATO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO “CRONACHE DEL MEZZOGIORNO” DEL 29/10/2009.

martedì, ottobre 28, 2008

Il pm è fuori stanza.


Lo sanno anche i corrimano dei tribunali che i magistrati lavorano mediamente poco, che non di rado Tizio «oggi non c’è», che Caio «oggi lavora a casa», che Sempronio «oggi non è venuto», che pochi si sobbarcano il lavoro di molti perché molti sono imboscati o fuori stanza: sono uomini e funzionari come gli altri, non è che sono eticamente superiori.
Uno sgobbone come Francesco Ingargiola, presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, lo disse chiaramente in un bel libro di Massimo Martinelli: «Nei tribunali il problema principale è proprio questo, far lavorare e motivare i giudici; perché se la giustizia è al capolinea non è colpa solo di leggi farraginose, ma anche di molti colleghi che non lavorano a sufficienza».
Questo a dispetto di 51 giorni di ferie l’anno, record italiano.
Le toghe che si fanno il mazzo, insomma, da un giro di vite guadagnerebbero e basta: ecco perché l’uscita del ministro Renato Brunetta sui tornelli anche a palazzo di Giustizia (idea che un sondaggio del Corriere della Sera, ieri, vedeva favorevole l’80 per cento dei votanti) ha avuto il potere di restituirci la stizzita Associazione nazionale magistrati per ciò che meramente è: un piccolo sindacato di categoria.
«È arrivato il momento», ha detto il presidente dell’Associazione, Luca Palamara, «di accendere i riflettori sulle reali disfunzioni della giustizia».
Siete già abbastanza illuminati, dottor Palamara.

di Filippo Facci
tratto dal sito: http://www.ilgiornale.it

TORNELLI VUOL DIRE GIUSTIZIA.


Ho parlato dei tornelli in tribunale, intendendo non tanto, e non solo, le strutture fisiche, quanto il controllo degli orari di lavoro, della presenza e, quindi, della produttività di tutto il personale della giustizia, e subito, come al solito, s`è levato il solito coro: è una boutade, non conosco la materia, non ho competenza.
Cercherò di esser più preciso: la fine dell`anarchia giudiziaria, dal punto di vista dell`organizzazione del lavoro negli uffici, è solo un primo passo, piccolo e necessario, perché i costi della giustizia che non funziona sono insopportabili, sia in termini di spesa pubblica che di civiltà collettiva.
Mi limito ad alcuni punti, consapevole che il tema è complesso e non esauribile in poche righe.
Abbiamo avviato l`operazione trasparenza sull`assenteismo nella Pubblica Amministrazione, documentando l`impatto delle assenze per malattia dei dipendenti, dopo l`introduzione delle trattenute previste dal decreto 112, e mettendo i dati in sequenza storica.
Il risultato è stato un crollo dei finti malati (-44,6% nel mese di settembre rispetto allo stesso mese di un anno fa). Non è la soluzione di tutti i mali, ma è un passo in avanti.
Come sono andate le cose nel comparto della giustizia? Non lo so, non lo sa nessuno, perché quei dati non sono mai arrivati.
Hanno risposto alcune amministrazioni centrali, ma la trasparenza è stata rifiutata dall`insieme degli uffici periferici.
Non abbiamo dati relativi alle presenze dei magistrati, ma neanche dei cancellieri e dell`altro personale amministrativo, che sono tutti dipendenti pubblici. Che sia chi amministra la giustizia a sottrarsi alla trasparenza non è un bell`esempio.
I tempi della giustizia italiana (penale, civile, amministrativa) sono scandalosamente lunghi, al punto da esporci a fondati e preoccupanti rilievi internazionali.
Una giustizia che viaggia con i tempi italiani non merita di chiamarsi giustizia. Di questo, naturalmente, non portano la responsabilità solo i magistrati, essendoci colpe enormi del legislatore.
Ma sono responsabili anche i magistrati. Per esempio:la legge è chiarissima, stabilendo che le motivazioni delle sentenze si depositano contemporaneamente o pochi giorni dopo la lettura del dispositivo, e solo in casi eccezionali entro tre mesi. La regola, di fatto, è che le motivazioni arrivano dopo molti mesi, e talora dopo anni.
Nessuno paga, perché i tempi che riguardano i cittadini sono perentori (quindi obbligatori), mentre quelli cui devono attenersi i magistrati ordinatori (vale a dire che sono solo indicativi). Non credo sia tollerabile.
Dei procedimenti penali che s`iniziano arrivano a sentenza sì e no il 30%, fra questi risultando numerosi gli assolti.
Significa che più del 70% dei procedimenti si perde per strada, risucchiato dai tempi delle prescrizioni. Una pacchia, per i criminali.
Nel solo tribunale penale di Roma quasi l`80% dei rinvii è dovuto ad errori procedurali commessi dagli uffici, il che meriterebbe un serio controllo di produttività, con premi a chi lavora bene e sanzioni per chi lo fa come capita. Ogni volta che si solleva il tema la risposta dei magistrati è: servono più soldi.
Ma noi abbiamo più magistrati e spendiamo più della media europea.
Spendiamo troppo, non troppo poco, ma spendiamo male, come dimostra il capitolo informatizzazione: ci sono 7000 server al servizio della giustizia (ne basterebbe il 10%) e 169 sale dedicate (ne basterebbero 29).
Tutto questo non solo è costato per gli acquisti, ma costa ogni anno, in servizi di assistenza e manutenzione, un occhio della testa.
E non funziona, perché la telematica richiede integrazione dei sistemi, non moltiplicazione dei centri autogestiti ed autoreferenziali.
E integrazione vuol dire scientificità dell`organizzazione con relative responsabilità manageriali e di gestione che, nei nostri palazzi di giustizia, semplicemente non esistono. Ognuno per sé, magari in buona fede, ma in totale disorganizzazione.
Dicono i magistrati: ci portiamo il lavoro a casa. Ma mica voglio una giustizia amministrata nel tinello!
Ed a che serve informatizzare tutto, se poi il lavoro si fa da un`altra parte? Mancano gli uffici? Si organizzi il lavoro giudiziario in modo che gli uffici ci siano e siano aperti al pubblico, che problema c`è?
Non vedo proprio perché qualcuno debba sentirsi sminuito se si controllano le entrate e le uscite dal lavoro al fine di evitare i tanti deserti pomeridiani nei nostri tribunali.
Ci guadagneranno quelli che lavorano tanto, come si dimostra in alcune procure che, a legislazione vigente, sono riuscite a migliorare l`organizzazione interna, ci guadagneranno i cittadini, ci guadagnerà l`economia del Paese.
Non ce l`ho con i magistrati, ma non possono esistere delle aree protette dalla trasparenza e dalla produttività. Meno che mai dove ci si occupa dei diritti dei cittadini.

RENATO BRUNETTA (Ministro per la Pubblica amministrazione e l`innovazione)
Da "LA STAMPA" di martedì 28 ottobre 2008

Eventi formativi per il mese di novembre 2008.

lunedì, ottobre 27, 2008

ALFANO: TORNELLI PER GIUDICI? LAVORO SU EFFICIENZA.


(AGI) - Enna, 27 ott. - “Stiamo lavorando per una riforma della giustizia che dia efficienza al sistema”.
Cosi’ risponde il ministro della Giustizia Angelino Alfano, a Enna per l’inaugurazione dell’anno accademico della Facolta’ di Giurisprudenza, alle domande sulla proposta del ministro Brunetta di apporre i tornelli anche per i magistrati.
“Sarebbe bello vedere gli uffici giudiziari aperti anche il pomeriggio - ha aggiunto Alfano - con i magistrati che lavorano la’ dentro. Sarebbe bello vedere tutti i magistrati a lavoro anche di pomeriggio in Tribunale perche’, tantissimi lavorano portando i fascicoli a casa, ed e’ vero che lavorano. Ha ragione anche il presidente di Anm, Luca Palamara, quando sostiene che tanti magistrati non hanno un proprio ufficio. Speriamo di potere rimediare facendo si’ che, con le risorse derivanti dai fondi giacenti che stanno per essere restituiti agli istituiti di credito e dalle Poste con i beni confiscati, possiamo investire nel sistema giustizia e sicurezza”.
Conclude Afano: “Siamo al lavoro con il ministro Maroni per trovare le risorse che ci permetteranno anche di risolvere questi problemi logistici”. (AGI)

domenica, ottobre 26, 2008

GIUSTIZIA: ALFANO, QUELLA CIVILE ITALIANA E' DA RIFONDARE.


Catania, 24 ott. - (Adnkronos) - "La giustizia civile italiana e' da rifondare e proprio per questo motivo abbiamo portato in Parlamento, e la Camera l'ha gia' approvata, una significativa riforma del processo civile che sintetizzerei cosi': piu' internet per fare andare piu' veloci le cancellerie dei nostri tribunali; sanzioni gravi a chi gioca ad allungare i tempi del processo; sentenze piu' chiare, leggibili e comprensibili per tutti i cittadini e promozione della mediazione civile, ovvero un accordo fuori dal tribunale tra persone che evitano il contenzioso e si mettono d'accordo tra di loro sotto l'egida di organismi registrati presso il ministero della Giustizia al fine di avere un pronunciamento in 4 mesi".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, a Catania dove ha preso parte alla VI giornata della giustizia civile europea in corso di svolgimento al centro fieristico Le Ciminiere.

Congresso Nazionale Forense: definito il programma "sociale".

sabato, ottobre 25, 2008

L'aforisma (...in economia tutto si paga!)

GIUSTIZIA CIVILE: MOVIMENTO CONSUMATORI CHIEDE RIFORMA ORGANICA.


(AGI) - Roma, 25 ott - Il Movimento Consumatori denuncia la “scarsa utilita’ della miniriforma” del processo civile, attualmente all’esame del Parlamento e annuncia che ricorrera’ alla Corte europea dei diritti dell’Uomo per denunciare la violazione sistematica del diritto dei cittadini ad un equo processo entro tempi ragionevoli.
La situazione, si legge in una nota, “e’ ormai disastrosa e non potra’ trovare sbocchi positivi fino a quando non si avra’ il coraggio di abbattere privilegi e combattere inefficienze, approntando una seria e concreta riforma organica della giustizia civile che non puo’ prescindere, peraltro, dalla copertura dei posti vacanti del personale amministrativo e giudiziario”.
In occasione della “Giornata europea della Giustizia civile’ - celebrata il 25 ottobre di ogni anno - che ha lo scopo di permettere ai cittadini europei una migliore comprensione dei loro diritti e del funzionamento del loro sistema giudiziario, il Movimento Consumatori mette a disposizione un numero verde (800178950) e il proprio sito web (www.movimentoconsumatori.it) per fornire informazioni sul diritto al risarcimento dei danni legati all’eccessiva durata dei processi, invitando tutti coloro che stanno subendo lungaggini processuali ad attivarsi al fine di sollecitare riforme serie e durature.(AGI)

venerdì, ottobre 24, 2008

Convegno: "La formazione dell'Avvocato in Europa" (Roma - 6/8 novembre 2008).

Gratuito patrocinio: come determinare il limite reddituale.


Risoluzione Agenzia Entrate n. 387 del 20.10.2008

Oggetto: Richiesta di Consulenza Giuridica - Uffici dell'Amministrazione Finanziaria - Gratuito patrocinio - Determinazione del reddito del nucleo familiare - Art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 387 del 20.10.2008

QUESITO
L'art. 76, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riconosce il diritto a fruire del gratuito patrocinio in favore dei soggetti titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
Per quanto concerne la corretta interpretazione del concetto di reddito che definisce lo stato di non abbienza, l'amministrazione finanziaria è intervenuta con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, chiarendo che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio è quello imponibile ai fini dell'Irpef, quale definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Ad avviso di codesta Direzione, permangono, tuttavia, incertezze interpretative in merito alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 76 sopra citato il quale prevede che "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante".
La norma sopra citata fa riferimento, infatti, ai redditi conseguiti e non a quelli imponibili, con la conseguenza che, al fine di determinare lo stato di non abbienza del nucleo familiare, potrebbero essere considerati anche altri elementi non rilevanti ai fini della determinazione del reddito Irpef.
In particolare, è stata posta all'attenzione di codesta Direzione Regionale la problematica concernente la possibilità, per i soggetti esercenti attività d'impresa commerciale, di scomputare le perdite eventualmente subite dall'ammontare complessivo dei redditi degli altri familiari conviventi.
Al riguardo, il Tribunale di.., il Garante del contribuente per.. e il Garante del contribuente per.. hanno espresso un orientamento favorevole, ritenendo che il diritto al gratuito patrocinio debba essere riconosciuto sulla base del reddito effettivo dei soggetti interessati, prescindendo da disposizioni di portata meramente fiscale.
Ciò premesso, codesta Direzione Regionale chiede di sapere se, ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, sia corretto compensare le perdite subite dal soggetto che esercita attività d'impresa col reddito conseguito dai familiari conviventi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La Direzione Regionale ritiene che i soggetti interessati a beneficiare del gratuito patrocinio, che convivono con altri familiari titolari di reddito, non possano operare alcuna compensazione tra i redditi conseguiti dai familiari e l'eventuale perdita subita nell'esercizio di un'attività d'impresa.

PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE
Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono disciplinate dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale:
"1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
2...se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
In relazione alla richiamata disposizione, la scrivente, con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, ha chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l'accesso al diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell'Irpef, quale definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Per effetto del riportato comma 2 dell'art. 76, i redditi prodotti dai contribuenti che compongono il nucleo familiare del soggetto interessato al gratuito patrocinio sono rilevanti ai fini della formazione del reddito da confrontare con l'ammontare massimo di reddito previsto dal comma 1 dello stesso articolo 76.
Al riguardo, la scrivente ritiene che, analogamente a quanto precisato per i soggetti interessati a beneficiare del gratuito patrocinio, anche per i familiari conviventi sia corretto far riferimento al reddito imponibile ai fini dell'Irpef, così come determinato dall'art. 3 del Tuir.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, è possibile dedurre dal reddito complessivo dei singoli componenti del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 8 del Tuir, esclusivamente gli oneri previsti dall'art. 10 del Tuir.
Non è possibile, invece, attesa la chiara formulazione del comma 2 del richiamato art. 76, diminuire l'importo risultante dalla somma redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da uno o più di essi, che non abbiano trovato capienza nel reddito d'impresa o (nel caso di imprese minori o di lavoro autonomo), nel reddito complessivo dell'esercente.
Di conseguenza, con particolare riferimento al quesito posto da codesta Direzione Regionale, la scrivente ritiene che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo l'eventuale perdita subita nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

mercoledì, ottobre 22, 2008

Texas: 10 esecuzioni capitali in un mese.

Giustizia: Avvocatura, su processo civile riforma frettolosa.


(AGI) - Roma, 20 ott. - E' una "riforma emergenziale e frettolosa" quella inerente il processo civile. E' il giudizio dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, riunitosi in assemblea il 17 e il 18 ottobre.
"Questa riforma - sottolinea Michelina Grillo, presidente dell'Oua - non risolvera' i problemi della giustizia civile e dei cittadini: i richiami dell'Europa continueranno a fioccare. La soluzione migliore e' riaprire il confronto ed uscire dalla logica emergenzialista che ispira questo provvedimento. Pur apprezzando lo sforzo del Guardasigilli non possiamo non esprimere la nostra contrarieta' a questo disegno di legge, ma non ci sottraiamo costruttivamente dal proporre alcuninecessari aggiustamenti".
L'Avvocatura, dunque, invita a riaprire il confronto per una riforma organica e di sistema del settore, confronto che perseguira' anche se la politica dovesse scegliere di continuare nel percorso avviato.
L'Oua ribadisce la sua "ferma contrarieta' all'ennesimo intervento emergenziale su materia delicata quale la procedura civile", ma propone emendamenti al disegno di legge gia' approvato dalla Camera: in particolare, sull'introduzione del filtro di ammissibilita' in Cassazione, gli avvocati definiscono "senz'altro condivisibile l'esigenza di alleggerire il notevole carico di lavoro", ma "del tutto inadeguata appare la soluzione progettata, che desta numerosissime perplessita'". La norma, osserva l'Oua, "appare eccessivamente generica (anche con riferimento alla violazione dei principi regolatori del giusto processo)".
Quello del ripensamento dell'accesso alla Corte di cassazione "e' un tema sicuramente importante - scrive l'Avvocatura nel deliberato dell'assemblea - ma che per la sua delicatezza richiede un'adeguata ponderazione ed un approfondito dibattito, non tollerando, attesi i valori in gioco, soluzioni estemporanee e lesive di diritti anche costituzionalmente garantiti".
Secondo gli avvocati, e' anche inaccettabile, "che il tema venga affrontato con una norma improvvisata, inserita quasi di sorpresa in un testo normativo avente tutt'altra natura (collegato alla finanziaria) e verosimilmente destinato, proprio per tale sua natura, ad una rapida approvazione parlamentare, tale da non consentire l'approfondimento necessario".
Anche l'aumento delle competenze del giudice di pace appare "del tutto inopportuno", sottolinea l'Oua, "in considerazione dell'ancora del tutto insoddisfacente livello di preparazione assicurato dai giudici di pace e comunque del dubbio se essi siano in grado di reggere l'aumento di carico, e dell'assoluta necessita' che qualsiasi misura destinata ad incidere sulla magistratura onoraria e sui suoi compiti venga preceduta da un'organica e non ulteriormente rinviabile riforma della stessa".

L'aforisma (..le riforme urgenti, riguardano sempre gli altri!).

COA Salerno: gara per affidamento servizio formazione a distanza.


Di Pietro e Machiavelli.


Le norme non valgono più di coloro che le applicano.
Se le interpreta un homo bonus, dicendi peritus (un galantuomo che sa di diritto, come i romani definivano il giurista), anche una legge mediocre darà buoni risultati.
Viceversa non c’è legge, per quanto ben fatta, che in mano ad un giudice incolto o disonesto non conduca a risultati disastrosi.
Machiavelli ha stabilito la legge secondo cui in politica le norme etiche vanno invocate solo per ricavarne il cinico vantaggio di apparire virtuosi: nella realtà bisogna assolutamente guardarsi dall’applicarle, diversamente si darebbe ai nemici un vantaggio incolmabile.
Il Principe deve lodare la verità senza dirla, predicare la santità della parola data senza mantenerla, celebrare il valore dei patti per poi violarli.

Ma anche una legge “immorale” va applicata con intelligenza.
Nel Cinquecento questi principi funzionavano perfettamente perché era un’epoca in cui la grande massa del popolo era composta da analfabeti; in cui mancavano i moderni mezzi di comunicazione; in cui bastava che il Signore si facesse vedere inginocchiato in chiesa per farsi credere un uomo buono e pio. Oggi è diverso.
L’informazione penetra dappertutto. Un politico non può avere un’amante che i giornali lo scoprono; non può usare l’auto di servizio che rischia un processo per peculato; non può rimangiarsi un’affermazione che subito i media lo svergognano.
Non è cambiato il diritto d’essere immorali in politica: è cambiata la facilità di beneficiarne.
Oggi il segretario fiorentino si rassegnerebbe a dire: avete il diritto di essere dei farabutti, ma la cosa è talmente pericolosa che vi conviene essere morali.
Di Pietro è fermo ad una lettura cinquecentesca di Machiavelli.
Una volta ottenuta l’associazione col Pd, non ha fatto altro che tradire i patti – ad esempio quello del gruppo unico e quello dell’unità d’azione – e ha solo tirato l’acqua al proprio mulino.
È andato avanti a colpi di estremismo, di esagerazioni retoriche, di demagogia. Non ha badato a niente e a nessuno. Non ha visto che il proprio profitto e non ha tenuto nessun conto delle ragioni che hanno fatto nascere il Pd.
Questo partito infatti, per modernizzarsi, ha rinunciato agli atteggiamenti più grevi e fanatici e soprattutto si è amputato degli alleati di estrema sinistra.
Ha capito che il loro massimalismo da un lato non l’avrebbe portato alla vittoria, dall’altro non gli avrebbe comunque permesso di governare.
Di Pietro invece ha solo pensato che, se erano stati eliminati certi partiti, non era stata eliminata la loro base elettorale: e per questo si è buttato a corpo morto ad impadronirsene.
Ha cominciato ad esprimersi come Diliberto, come Pecoraro Scanio, come i girotondini, e con la sua concorrenza sleale il progetto politico del Pd l’ha affossato. Oggi una vittoria del centro-sinistra è meno verosimile che nell’aprile di quest’anno.
In questi mesi, mentre il Pd è sembrato logorarsi, l’ex-magistrato ha acquistato una visibilità sproporzionata.
Ha sfruttato con ogni mezzo e senza nessuno scrupolo la leva dell’estremismo popolare e ha visto aumentare le intenzioni di voto a suo vantaggio, per esempio in Abruzzo. Si è comportato come il Principe. E fin qui bisognerebbe applaudirlo.
Ma le idee vanno applicate con intelligenza: diversamente esse si rivoltano contro chi le vorrebbe sfruttare.
Se il Pd si mantiene fermo nella scomunica – ma la coerenza non è il forte dei partiti - Di Pietro si troverà a combattere da solo: la fama d’inaffidabile e d’egoista è infatti un bagaglio molto scomodo.
Quando si dovesse tornare a votare, in un quadro tendenzialmente bipartitico, chi l’accetterebbe in una coalizione? O quante probabilità ci sono che, come alternativa a Berlusconi, l’Italia sceglierebbe Di Pietro?
Per la virtù Machiavelli oggi consiglierebbe a Di Pietro di predicarla un po’ di meno e praticarla un po’ di più.
Scritto da Gianni Pardo - martedì 21 ottobre 2008
giannipardo@libero.it

CNF: sabato prossimo (25/10) nuovo incontro per esame riforma professione forense.


martedì, ottobre 21, 2008

Un profilo dell’Avv. Giuseppe Frigo.


Roma, 21 ott. (Apcom) - Se nella Costituzione italiana è inserito il principio del 'giusto processo' lo si deve anche al penalista Giuseppe Frigo, che stasera, salvo cambi repentini di linea, dovrebbe essere eletto giudice della Corte Costituzionale al posto di Romano Vaccarella, dimessosi a maggio 2007.
Bresciano, 73 anni, sposato e con due figli, Frigo ha due passioni: i suoi baffi, all'insù, e la collezione di libri antichi di storie venete e di criminalistica.
Frigo è stato per tutta la vita avvocato penalista. Moltissimi i processi in cui è stato protagonista.
Ad esempio, ha difeso il finanziere Gnutti nel processo per la scalata alla banca Antonveneta, ma è stato anche legale di parte civile nel processo per il sequestro dell'imprenditore Soffiantini. Ha tutelato gli interessi di Cesare Previti nel processo per calunnia ai danni dei pm milanesi Ilda Boccassini e Gherardo Colombo, ma è stato anche avvocato di Adriano Sofri, nel procedimento per chiedere la revisione del processo per l'omicidio del commissario Calabresi.
Dal 1998 al 2002 è stato presidente dell'Unione Camere Penali: da leader dei penalisti, Frigo ha contribuito alla stesura del codice di procedura penale e lavorato perchè il principio del giusto processo fosse inserito in Costituzione, vedendo coronati i suoi sforzi proprio grazie a una sentenza della Consulta. Non solo: Frigo è anche professore di procedura presso l'Università di Brescia, città dove vive e lavora.
Politicamente, Frigo è da sempre assertore della separazione delle carriere tra pm e giudici, ma di recente ha preso posizione sulla revisione della norma sulle intercettazioni, sostenendo che è meglio non restringerle eccessivamente rendendo sempre più corta la lista dei reati per cui si possono disporre.
Meglio, secondo l'avvocato, "rendere più severe" le norme che ne vietano la pubblicazione fino al dibattimento.
Di fatto, Frigo si ritiene un tecnico e appena appresa la notizia dell'ufficializzazione della sua candidatura, questa mattina, ha tenuto a sottolineare proprio questa peculiarità.

Giudice Consulta: intesa sul nome dell’Avv.Giuseppe Frigo, Veltroni apre.


ROMA, 21 ott. - Una nuova fumata nera e il blitz dei radicali alla Camera durante la seduta per eleggere il giudice della Consulta. Ma ora i gruppi dei parlamentari del Pdl, dopo il ritiro di Gaetano Pecorella, convergono sul nome dell'avvocato Giuseppe Frigo.
Trovando aperture anche da parte del Pd. «Penso che lo voteremo, ma lo formalizzeremo più tardi» ha detto Antonello Soro, capogruppo del Partito democratico alla Camera, riferendosi a Frigo.
«La candidatura presentata verrà esaminata con assoluta attenzione con l'obiettivo di chi vuole sciogliere questo nodo» fa sapere il segretario dei democratici Walter Veltroni. Sottolineando tuttavia che «non c'è alcun baratto precisa tra la Consulta e la Vigilanza Rai» e annunciando che il Pd continuerà a votare Orlando «perché sono inaccettabili pregiudiziali verso una forza politica».
Sì a Frigo da parte della Lega e dell'Udc. «È una persona che garantisce autorevolezza, indipendenza e professionalità. I nostri gruppi parlamentari voteranno questo nome» afferma in una nota Lorenzo Cesa.
La prossima votazione è in programma alle 19 di oggi. Durante quella svoltasi in mattinata è mancato ancora una volta il numero legale. «Oggi sono un po' più ottimista rispetto ai giorni precedenti sulla Consulta. Giorni fa ho manifestato la mia preoccupazione, oggi manifesto un certo ottimismo» aveva detto il presidente del Senato Renato Schifani prima che il Pdl rendesse ufficiale la candidatura di Giuseppe Frigo.
Il diretto interessato intanto, l'avvocato bresciano che fu il legale della famiglia Soffiantini durante il sequestro dell'imprenditore, ringrazia per l’indicazione del suo nome come giudice della Corte costituzionale, rivendicando di essere «un tecnico» e auspicando che ciò possa contribuire a trovare «convergenze» in materia di giustizia.
L’ex leader dell’Unione Camere Penali Avv. Frigo reagisce così, a caldo, all’ufficializzazione della sua candidatura alla Consulta.
«Ringrazio per l’indicazione del mio nome, che mi fa onore, soprattutto - dice Frigo - perché corrisponde all’intento dell’indicazione di un tecnico, quale io ritengo di essere. Mi auguro che questo possa aiutare a trovare convergenze indispensabili per far progredire la giustizia italiana».

lunedì, ottobre 20, 2008

Congresso Nazionale Forense: nota del Presidente Avv. Montera ai Delegati di Salerno.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI SALERNO


Salerno, 18 ottobre 2008


Raccomandata (anticipata via fax)


Sigg.ri Avv.ti
Francesco ACCARINO
Agata BISOGNO
Cecchino CACCIATORE
Fortunato CACCIATORE
Gianluigi CASSANDRA
Giuseppe CELIA
Francesco D'AMBROSIO
Filippo FALVELLA
Angelo MAIELLO
Luigi MAIELLO
Matilde MILITE
Fortunato NADDEO
Vincenzo NOCILLA
Mario SCUCCIMARRA
Beniamino SPIRITO
Laura TORIELLO
Enrico TORTOLANI

Delegati al XXIX Congresso Nazionale Giuridico Forense
Loro sedi


Oggetto: XXIX Congresso Nazionale Giuridico Forense-Bologna 13/16 novembre 2008.

L'Avv. Giuseppe Mojo, Tesoriere dell’OUA, mi ha comunicato che, per procedere alla elezione dei delegati all'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, al Distretto di Salerno è stata assegnata la sala n. 9 (2°piano), presso la Galleria d'Arte Moderna, annessa al Palazzo della Cultura e dei Congressi.
Poiché la disponibilità è dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di sabato 15/11/2008, c'incontreremo alle ore 9,00 presso la sala assegnataci.
Raccomando la puntualità e la partecipazione di tutti.
Vi ringrazio per la collaborazione,i miei migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Americo Montera

CRISI BANCHE: AVVOCATI PRONTI, SU MUTUI, AD AUTENTICA GRATUITA.


(AGI) - Roma, 19 ott. - “Servono nuove regole, come richiesto dal governatore della Banca d’Italia, per la valutazione del merito creditizio e il corretto operare degli operatori finanziari nella vendita dei prodotti di finanziamento alle famiglie e alle imprese. Servono minori costi per consentire alle famiglie di scegliere mutui piu’ convenienti. Gli avvocati ribadiscono al governo la loro disponibilita’ ad autenticare gratuitamente le firme sui mutui ipotecari”.
E’ quanto afferma Agostino D’Antuoni, presidente di ‘Avvocati per le riforme’, che insieme a deputati e senatori della Lega e del Pdl ha formulato gli emendamenti che saranno presentati al Dl 155 ‘misure per la tutela del risparmio delle famiglie’, in relazione alla crisi internazionale che sta colpendo il settore dei mutui.
“Con l’aumento della domanda”, si legge in una nota, “si e’ altresi’ allargato il mercato dell’offerta. Alle banche un tempo uniche a proporre mutui si sono aggiunti altri soggetti finanziatori quali le societa’ finanziarie, assicuratrici le casse previdenziali private e pubbliche. Per il triennio 2004-2006 nel valutare il rapporto dei volumi di compravendita delle unita’ abitative assistite da un mutuo ipotecario rispetto al totale delle compravendite si rileva che tale incidenza e’ pari al 45,3 nel 2004 ed e’ aumentata al 46,55 nel 2005 e al 48 nel 2006″.

L'aforisma (...assai adatto all'Avvocatura attuale).

Cassazione Civile: il danno da fumo va sempre provato.


La Cassazione ha annullato la sentenza di un giudice di pace, che aveva riconosciuto ad una fumatrice di sigarette light un risarcimento equitativo di mille euro.
La tesi ritenuta illegittima dalla Cassazione Civile nella recente sentenza n. 25250/2008 e' quella che il fumatore sarebbe stato ingannato dalla scritta light, che lasciava presupporre un effetto meno negativo sulla salute, rispetto alle sigarette 'normali'.
La scritta era stata infatti giudicata pubblicita' ingannevole dall'Antitrust, ma questo solo fattore non legittima un risarcimento, in quanto occorre dimostrare, secondo il Supremo Collegio, anche lo specifico danno subito.

IL P.D. HA RIPUDIATO DI PIETRO.

Elezioni USA: Convegno alla Provincia di Salerno (24/10/2008)

domenica, ottobre 19, 2008

CONSULTA: PECORELLA, SU MIO NOME NESSUN IMPEDIMENTO ISTITUZIONALE.


Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - "Ho ritenuto sinora di dover mantenere il piu' stretto riserbo sulle vicende che riguardano l'elezione del giudice della Corte costituzionale per ragioni piu' che comprensibili.
Tuttavia, essendo stata messa in discussione anche la mia persona, considero doveroso rappresentare le ragioni per cui non e' configurabile quell' 'impedimento istituzionale' che e' stato fatto valere dal Pd per sostenere la 'indisponibilita'' alla mia elezione. Tale 'impedimento' non sussiste, sia per ragioni di natura normativa, sia per motivi di fatto".
Lo scrive l'on. Gaetano Pecorella, candidato Pdl per il posto vacante di giudice in Consulta, in una lettera inviata ai presidenti di Senato e Camera, Renato Schifani e Gianfranco Fini.