lunedì, settembre 25, 2017

La legittimazione ed il litisconsorzio nel procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 15706-2017; Presidente: MANNA - Relatore: SCARPA; Data pubblicazione: 23/06/2017; PIPPI MARIO c/ FORTUNA LUIGI. 

“Va osservato come il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza d’assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore.
Non è quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955).
Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato "sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente" (art. 64, comma 1, disp. att., c.c.).
Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività di gestione di interessi. Pertanto, il provvedimento del tribunale non riveste alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. Unite, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524).
Poiché, allora, il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ex artt. 1129, comma 11, c.c. e 64, disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di "status", non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 1, 07/12/2011, n. 26365; Cass. Sez. 1, 29/05/1990. n. 5025)".

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.