mercoledì, settembre 13, 2017

La cd "individuazione fotografica" è una prova penale atipica, utilizzabile dal Giudice.

Cassazione Penale Sent. Num. 41580-2017 Presidente: SETTEMBRE Relatore: SGADARI - Data Udienza: 24/08/2017. 

"I ricorrenti, solo in termini estremamente generici, censurano la valenza probatoria attribuita dalla Corte di Appello, con decisione immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, all'individuazione fotografica effettuata da un testimone oculare della rapina commessa a Gxxx d'Ayyy nel luglio del 1991; elemento che è stato messo in correlazione, in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata obliterato in ricorso, con gli altri dati significativi - ed omologhi quanto al modus operandi dei due delitti - relativi all'altra rapina commessa a Rxxx il 29 luglio 1991, giudicata in altra sede con riguardo alla posizione dei ricorrenti, tenuto conto che essi erano stati arrestati nella flagranza del reato.
Il testimone oculare, peraltro, come correttamente sottolineato dalla Corte di Appello, aveva confermato di avere effettuato, ben sedici anni prima, l'individuazione fotografica degli imputati, dichiarando al dibattimento di non essere più in condizioni di ricordare le fattezze fisiche degli imputati. Tale circostanza non consente di ritenere inficiata o inutilizzabile l'individuazione fotografica a suo tempo effettuata e valorizzata dalla Corte di Appello.
Infatti, va richiamata la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Cordone, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416). 
L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone che l'ha confermata od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908)".

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