Nell'atto di pignoramento presso il terzo, il creditore deve indicare l'indirizzo di posta certificata (art. 543 cpc), il terzo ha la facoltà di inviare la sua dichiarazione al creditore anche tramite posta certificata. Inoltre è stato riscritto completamente l'art. 548 cpc prevedendo delle nuove ipotesi in cui il credito si considera non contestato.
L'art 20 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in G.U. del 24 dicembre 2012 n. 302 ha modificato il codice di procedura civile nella parte relativa al pignoramento presso terzi.
La legge, oltre a prevedere che occorre indicare l'indirizzo della posta certificata per il creditore procedente (nell'atto di pignoramento ex art. 543 cpc) e la possibilità per il terzo di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata, ha riscritto l'art. 548 cpc e 549 cpc.
Con il nuovo art. 548 cpc, in caso di crediti di lavoro, (545 comma 3 e 4 cpc) è stato previsto che la mancata dichiarazione del terzo e la sua mancata comparizione del terzo all'udienza stabilita dal creditore equivale a non contestazione del credito.
Per i crediti diversi da quelli di lavoro, il nuovo 548 cpc comma 2 prevede che se il creditore dichiara di non aver ricevuto da dichiarazione del terzo e il terzo non compare all'udienza fissata dal creditore, il giudice fissa una nuova udienza, l'ordinanza del giudice che indica la nuova udienza è notificata al terzo, se il terzo non compare neanche nella nuova udienza, il credito si considera non contestato.
Il nuovo 549 cpc prevede che se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, queste sono risolte dal Giudice con ordinanza basata sugli opportuni accertamenti e l'ordinanza è contestabile ex art. 617 cpc.
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