venerdì, marzo 31, 2017

Deontologia forense: la genitorialità e la cura di figli minori sono possibili cause d'esonero dall’obbligo d'aggiornamento professionale.

"La gravidanza e il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità, in presenza di figli minori, costituiscono distinte cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua". 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

EVENTO FORMATIVO DEL 10.04.2017.

Tribunale Salerno: inizia il trasferimento nella Cittadella Giudiziaria.

Dal 10 aprile 2017 inizierà il trasferimento della III Sezione Civile, seguita subito dalla Sezione Lavoro del Tribunale – inizialmente non prevista ma necessitata dal distacco di intonaco dal soffitto dei locali occupati dalla Cancelleria – seguita poi dalla II Sezione Civile.
La Cancelleria Fallimentare di via Papio, verrà chiusa dal 18 al 28 aprile con previsione di consegna di atti urgenti ed in scadenza in un locale che sarà indicato all’utenza.
La Cancelleria Esecuzioni Mobiliari sospenderà le attività dal 10 al 28 aprile, sempre garantendo la possibilità di depositare atti urgenti ed in scadenza, e le udienze della III Sezione Civile saranno sospese dal 10 al 30 aprile 2017.
Per consentire le operazioni di trasloco, per 3/4 giorni sarà chiuso il varco su Corso Vittorio Emanuele e dei particolari sarà informata l’utenza nei giorni seguenti.

martedì, marzo 28, 2017

Il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di oneri condominiali.

“Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012).
In simili procedimenti il giudice deve comunque limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare posta a fondamento della pretesa di riscossione di contributi condominiali, senza poterne sindacare, in via incidentale, la sua validità, essendo questa verifica riservata al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009).
Quanto alla prova del credito, basta dire che, ai sensi e per gli effetti del collegato disposto degli artt. 63, comma 1, disp. att. c.c. e 663, n. 1, c.p.c., la delibera dell'assemblea dei condomini, vincolando gli assenti ed i dissenzienti, raffigura il fatto costitutivo del credito concernente una somma liquida ed esigibile, la cui prova scritta è raffigurata dal relativo verbale, redatto nei modi di legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7569 del 29/08/1994).
Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di contributi condominiali, contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero, in particolare, il verbale della delibera assembleare, il giudice, come detto in precedenza, può accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per effetto degli esiti del separato giudizio di impugnazione ex art. 1137 c. c.”.

Cassazione Civile Sez. 6 Ord. Num. 7741 Anno 2017 - Presidente: MANNA Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 24/03/2017

domenica, marzo 26, 2017

Deontologia forense: rilevanza dell’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi.

"Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. 
E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari". 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 giugno 2016, n. 173.

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 11 giugno 2016, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27. In sede di Legittimità, in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.

IL MIRAGGIO DEL GIUSTO PROCESSO.

venerdì, marzo 24, 2017

L’OCF sostiene lo sciopero di aprile dei penalisti.

L'O.C.F. (Organismo Congressuale Forense), come già fatto per l'astensione attualmente in corso, esprime la piena e totale solidarietà, sostegno ed appoggio alla nuova astensione dalle Udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata per le giornate del 10 - 11 - 12 -13 - 14 Aprile 2017 dall'Unione delle Camere Penali Italiane.
E', infatti, inaccettabile che una riforma che incide in maniera determinante sul processo e sul l'ordinamento penale, con lesione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo, venga approvata in Senato ricorrendo al voto di fiducia, cosi sottraendo il Disegno di Legge alla doverosa e naturale discussione dell'Aula.
E’ altresì incomprensibile che in uno Stato che si vuole moderno si dia prevalenza a discutibili ragioni di economia rispetto ai principi del giusto processo.
L’O.C.F. condivide le motivazioni esposte nella delibera del 17 marzo 2017, con cui l'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto lo stato di agitazione e che, ancora una volta, attestano la sensibilità che l’Avvocatura rivolge alla tutela dei diritti dei cittadini rispetto a riforme che ne comprimono gli interessi, i diritti e le garanzie.
Occorre operare un fermo richiamo al Governo rispetto alle sue pesanti responsabilità politiche, qualora intendesse impedire i giusti interventi correttivi sul testo di legge riproponendo il voto di fiducia anche davanti alla Camera dei Deputati.
Per tali ragioni l’O.C.F., quale rappresentante politico della massima assise dell’intera Avvocatura, invita TUTTI gli Avvocati a sostenere ed a ricordare in ogni Sede la giusta battaglia intrapresa dall’UCPI, affinchè sia chiaro che l’intera Avvocatura è pronta ad attuare più ampie e generali forme di protesta, a tutela dei diritti dei cittadini e della piena autonomia ed indipendenza degli Avvocati.

martedì, marzo 14, 2017

IL BENE SOMMO E' LA LIBERTA': MEDITATE GENTE, MEDITATE.....

Quinto sciopero giudici pace: “presi in giro da Orlando”.


 (AGI) - ROMA,  DAL 20 AL 24 MARZO I GIUDICI DI PACE TORNERANNO IN SCIOPERO PER LA QUINTA VOLTA DI SEGUITO DAL NOVEMBRE 2016.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ANDREA ORLANDO - AFFERMA L'UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE (UNAGIPA) - CONTINUA A PRENDERCI IN GIRO, ARRIVANDO ADDIRITTURA A RICHIEDERE AL CONSIGLIO DI STATO UN PARERE SULLA POSSIBILITA' DI RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI NASCENTI DAL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PER I MAGISTRATI PRECARI CHE FRA 16 ANNI SARANNO ANCORA IN SERVIZIO.
CHIEDIAMO IL RICONOSCIMENTO DEI NOSTRI DIRITTI ORA E SUBITO, L'EUROPA STESSA NON E' DISPOSTA AD ATTENDERE OLTRE, COME E' STATO ALL'UNANIMITA' DELIBERATO DALLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO NELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO: O IL GOVERNO ITALIANO PROVVEDE A STABILIZZARE I MAGISTRATI DI PACE ED ONORARI ENTRO MAGGIO, RICONOSCENDO LORO LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO E PIENE TUTELE ECONOMICHE E PREVIDENZIALI, OPPURE LA COMMISSIONE EUROPEA PROCEDERA' ALLA MESSA IN MORA DELL'ITALIA, FORMALIZZANDO L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE GIA' IN ITINERE DA OLTRE UN ANNO.
ANDREA ORLANDO, CONCLUDE LA NOTA DELL'UNAGIPA, "NELLA SUA CORSA ALLA SEGRETERIA DEL PD, SI E' COMPLETAMENTE DIMENTICATO DEL SUO RUOLO ISTITUZIONALE, E VERRA' RICORDATO COME IL MINISTRO DELLA REPUBBLICA CHE HA RADICATO IL PRECARIATO IN TUTTI I SETTORI DELLA GIUSTIZIA". (AGI)