mercoledì, dicembre 29, 2010

Esame Avvocato 2010: gli abbinamenti delle sedi (Salerno va con Torino).

Boss scarcerato: era già intervenuto Pg Cassazione.


Il procuratore generale della Cassazione ha già esercitato l'azione disciplinare a carico del dott. Enrico Trimarchi, il magistrato che ha depositato con grande ritardo le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria determinando la scarcerazione di Giuseppe Belcastro, il boss della 'ndrangheta condannato all'ergastolo.
Lo precisa, in una nota, il portavoce del ministro della Giustizia Angelino Alfano, sottolineando che l'intervento del pg della Cassazione, sin dal 20 maggio del 2009, ha reso "così superfluo ogni ulteriore accertamento ispettivo che avrebbe rappresentato soltanto un'inutile sovrapposizione".
La nota del dicastero di via Arenula fa riferimento all'interrogazione parlamentare di Angela Napoli (Fli) che nel maggio dello scorso anno aveva sollecitato un'ispezione ministeriale sul caso.

Telecamere vietate in condominio (Trib. Civile Salerno, ord. 14 dic. 2010).


Il Tribunale Civile di Salerno ha sospeso la delibera condominiale che dava l'ok all'installazione di un impianto, essendo l'Assemblea senza poteri sull'incolumità di persone e cose.
Vietata, dunque, la videosorveglianza condominiale per la tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini. Sono scopi che esulano dalle attribuzioni dell'assemblea degli edifici.
Questa la motivazione dell'ordinanza 14 dicembre 2010 della prima sezione del Tribunale di Salerno, con la quale il giudice ha sospeso la deliberazione di un condominio nella parte riguardante la installazione di un impianto di videosorveglianza.
Le ragioni della decisioni escludono radicalmente la possibilità per i condomini di installare impianti quando gli scopi perseguiti concernono la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Non sono materie queste su cui può decidere l'assemblea, magari a maggioranza. La pronuncia riflette l'assenza di una disciplina normativa ad hoc, già segnalata dal provvedimento del garante della privacy dell'8 aprile 2010. Mancano disposizioni sui casi in cui la videosorveglianza condominiale è ammissibile e anche disposizioni sulla maggioranza assembleare necessaria.

martedì, dicembre 28, 2010

Escusività consulenza legale: la posizione dell'OUA.


GIUSTIZIA, L’OUA ALL’ANTITRUST:
L’EUROPA E LA NOSTRA COSTITUZIONE SONO CHIARI: I CITTADINI SONO TUTELATI SOLO GRAZIE ALLA CONSULENZA LEGALE ESCLUSIVA DEGLI AVVOCATI.
IL MERCATO È UN’ALTRA QUESTIONE

Il presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla, replica alle polemiche di questi giorni sui quotidiani sulla consulenza legale esclusiva e sulla futura legge professionale forense all’esame del Parlamento: “C’è un equivoco di fondo ogni qualvolta si tratta il nodo dell’ordinamento forense: in gioco non c’è una rendita di posizione di una categoria professionale, una presunta “casta” con oltre 230 mila professionisti, che si barcamena tra crisi economica e precarizzazione. Ma è in discussione l’equilibrio del sistema giustizia e il diritto dei cittadini ad avere una difesa e una assistenza adeguata, non solo nel processo ma anche prima. Stiamo parlando di una prerogativa garantita costituzionalmente qual è quella dell’accesso alla giustizia, comparabile, per esempio, a quella ad una sanità universale e pubblica. In tutto ciò la concorrenza ha un ruolo diverso, importante, ma non assimilabile a logiche meramente mercantili. L’Unione europea con la Direttiva Servizi (la Bolkestein) sul punto è stata chiarissima e le interpretazioni interessate di alcuni lobby nostrane sono state in più occasioni smentite, la stessa Costituzione all’articolo 24 è netta. Eppure nonostante le fonti normative, si continua con questo dibattito sicuramente interessato, ma stucchevole e inutile”.

De Tilla, infine, contestualizza ulteriormente la posizione dell’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura: “Non si comprende – sottolinea - perchè quando si parla di processo civile e, nello specifico di sistemi extragiudiziali, come la nuova media-conciliazione, si tende a ridimensionare la funzione strategica del difensore e, addirittura, ad escludere la presenza necessaria dell’avvocato? Invece di preoccuparsi di ridurre la lunghezza dei processi per essere più competitivi, avviando un processo di riorganizzazione della macchina giudiziaria, come abbiamo auspicato in più occasioni con decine di proposte concrete (tra le altre il Decalogo Oua), si percorrono soluzioni emergenziali, già viste e sbagliate, e si rincorre la logica del capro espiatorio: l’avvocato come causa di tutti i mali del Paese. Ingiusto nonché fallimentare. L’esito negativo della nuova mediaconciliazione obbligatoria, come già avvenuto con l’arbitrato nel lavoro, sarà un ulteriore riprova di quanto denunciamo da mesi”.

Roma, 28 dicembre 2010

lunedì, dicembre 27, 2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE: PROROGA DEL TERMINE SCADENTE IN GIORNO FESTIVO – APPLICABILITA’ – SUSSISTENZA.


Il principio fissato dall’art. 155 cod. proc. civ., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione anche alla materia delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Legittimo impedimento: probabile rigetto del ricorso della Procura di Milano.


Filtrano le primissime voci dalla Consulta: pare che la relazione del giudice Prof. Sabino CASSESE sia orientata per la reiezione del ricorso del PM meneghino Dott. Fabio De Pasquale e, quindi, verrebbe affermata la legittimità costituzionale della norma che regola il legittimo impedimento dei Ministri e del Premier a rispondere alle convocazioni nelle aule di giustizia.
La formula adottabile dalla Corte sarebbe quella della sentenza interpretativa di rigetto.
Verrebbe in tal modo attribuito al giudice di merito il potere di vaglio sulla bontà e/o sulla serietà del legittimo impedimento addotto di volta in volta, onde scongiurare abusi nell'automatismo derivante dalla carica.
Il plenum della Corte Costituzionale si celebrerà l'11 o il 12 gennaio 2011.

mercoledì, dicembre 22, 2010

BUON NATALE DAL BLOG "CONSIGLIOAPERTO".

PAGAMENTI "LEGGE PINTO": UE CONDANNA L'ITALIA PER I RITARDI.


La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la lentezza nell’esecuzione delle sentenze giudiziarie, per i ritardi nel pagamento degli indennizzi dovuti in 475 cause riguardanti la durata eccessiva dei processi civili, dopo che le persone danneggiate avevano presentato dei ricorsi in base alla legge 89 del 2001 (’Legge Pinto’) sulla durata ragionevole dei processi e l’equa riparazione.
Pur ammettendo "che un’amministrazione ha bisogno di tempo per procedere a un pagamento", la Corte ha ricordato nella sentenza che il ritardo, quando riguarda un ricorso che punta a rimediare alle conseguenze di una durata eccessiva della procedura attraverso un risarcimento, "non dovrebbe in generale superare i 6 mesi a partire dal momento in cui la decisione dell’indennizzo diventa esecutiva".

martedì, dicembre 21, 2010

La regola del “foro erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative (Cass. Sez. un. civ, 18/11/2010 n. 23286)


Cassazione, Sezioni unite civili, 18 novembre 2010, n. 23286 (Pres. Vittoria – Rel. Bucciante)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 maggio 2007 il Giudice di pace di Cefalù ha respinto l’opposizione proposta da xxxxxx avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione di norme in materia di circolazione stradale.
Adito in appello dal soccombente, il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 19 ottobre 2007, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rilevando che il gravame, a norma dell’art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, avrebbe dovuto essere rivolto al Tribunale di Palermo.
Quest’ultimo, davanti al quale la causa era stata riassunta, con ordinanza del 9 luglio 2008 ha richiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della competenza, ritenendo che nella specie non fosse applicabile la regola del “foro erariale”.
Né la Prefettura di Palermo né xxxxxx hanno svolto attività difensive in questa sede.
Motivi della decisione
La disciplina dei giudizi di opposizione ai provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, dettata dagli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sanciva originariamente la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze e delle ordinanze di inammissibilità o di convalida pronunciate dal pretore, al quale in via esclusiva era demandata la cognizione di quelle cause.
Successivamente, in seguito all’istituzione del giudice unico di primo grado, l’art. 22-bis della stessa legge, inserito dall’art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ha distribuito la competenza, secondo criteri di materia e di valore, tra il giudice di pace e il tribunale, mantenendo ferma quella per territorio del «giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione».
Infine, l’art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, modificando l’art. 23 della legge n. 689/1981, ha disposto che le sentenze e le ordinanze di convalida (ma non anche quelle di inammissibilità) sono soggette ad appello.
La questione che le sezioni unite sono chiamate a risolvere è se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace, ove sia parte un’amministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dell’art. 341 c.p.c., oppure all’eventualmente diverso tribunale del capoluogo del distretto, a norma dell’art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Quest’ultima tesi è contrastata dal Tribunale di Palermo, essenzialmente, in base al principio della “ultrattività del rito”, dal quale viene fatta discendere l’applicabilità, nei giudizi di appello aventi per oggetto sanzioni amministrative, delle particolari norme procedurali stabilite per il primo grado: «l’opposizione si propone mediante ricorso», anziché con citazione; la sua notificazione avviene «a cura della cancelleria»; anche a tutte le altre «notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio»; le parti «possono stare in giudizio personalmente» e l’amministrazione «può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati»; «nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli»; dopo la precisazione delle conclusioni si dà corso di regola «nella stessa udienza alla discussione della causa» e la sentenza è pronunciata «subito dopo ... mediante lettura del dispositivo».
L’assunto non è condivisibile.
Il legislatore si è limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza null’altro disporre.
Ne consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello «di primo grado davanti al tribunale», come dispone l’art. 359 c.p.c.
L’introduzione di una deroga a questo generale principio - mediante l’estensione al procedimento di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate per il primo (e allora unico) grado di merito delle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative - avrebbe potuto essere ravvisata soltanto in presenza di un’esplicita disposizione in tal senso.
Appunto esplicite disposizioni hanno infatti inserito elementi di specialità, per il secondo grado, in procedimenti che già nel primo ne erano dotati, come è avvenuto con riguardo alle controversie di lavoro (artt. 433 ss. c.p.c.), di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 c.p.c.), di locazione, comodato e affitto (art. 447-bis c.p.c.), di usucapione speciale (art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346), di separazione e divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), di società (artt. 20 ss. del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5).
D’altra parte, le particolari norme procedurali dettate in materia di sanzioni amministrative, seppure fossero applicabili anche in appello, risulterebbero evidentemente del tutto ininfluenti ai fini dell’individuazione del giudice cui proporre il gravame, tranne semmai quella che consente la difesa personale delle parti: se ne potrebbe in ipotesi desumere che non sussista l’esigenza di accentrare i giudizi di secondo grado presso il tribunale del capoluogo del distretto, per agevolare l’avvocatura erariale nella difesa delle amministrazioni statali, dato che queste possono avvalersi di propri funzionari.
Ma l’argomento - già di per sé debole, poiché la difesa personale è puramente facoltativa ed eventuale - è destinato a cedere, a fronte di quanto si è prima osservato a proposito della mancanza di una espressa previsione legislativa di “ultrattività del rito”, che estenda all’appello l’applicabilità delle norme suddette, e in particolare di quella ora in considerazione: mancanza del resto giustificata dal maggiore tecnicismo che caratterizza i procedimenti di impugnazione e che comporta la necessità del patrocinio professionale, richiesto peraltro dall’art. 82 c.p.c., per tutti i giudizi davanti al tribunale, «salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti».
La ragione per la quale va dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese risiede invece nella estraneità dei giudizi in materia di sanzioni amministrative alla regola del “foro erariale”, stabilita per la generalità delle «cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato» dall’art. 25 c.p.c.
L’applicazione di questa norma è tuttavia esclusa dal primo comma dell’art. 7 del testo unico sopra citato, tra l’altro, «per i giudizi innanzi ai pretori», ma riaffermata dal secondo comma per «l’appello dalle sentenze dei pretori ... pronunciate nei giudizi suddetti».
Investita della questione relativa alla perdurante vigenza di tali disposizioni, che non sono state aggiornate in seguito all’abolizione del giudice unico di primo grado, questa Corte ha deciso che «le controversie che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all’art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli art. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità “in parte qua” l’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, che stabiliva l’inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore», soggiungendo però che «ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla disciplina dell’immigrazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa» (Cass. s.u. 2 luglio 2 008 n. 18036).
Alla luce di questo precedente, dal quale non vi è ragione di dissentire, si deve ritenere che l’esenzione dal “foro erariale”, per le cause qui in considerazione, ab origine derivava non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice «del luogo in cui è stata commessa la violazione», per un’esigenza di “prossimità” rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture: perciò questa Corte ha ritenuto che l’esenzione suddetta non è venuta meno, per il campo delle sanzioni amministrative.
L’affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può senz’altro essere estesa anche all’appello.
I due commi dell’art. 7 del testo unico sono infatti strettamente collegati, poiché il secondo fa riferimento esclusivamente ai «giudizi suddetti», menzionati nell’altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del “foro erariale”. Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l’operatività, rispettivamente per il primo e il secondo grado di giudizio.
Il principio da enunciare è dunque: «La regola del “foro erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative».
Dal che consegue che va dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese.
Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, nel quale peraltro nessuna delle parti ha svolto attività difensive, essendo stato il regolamento richiesto d’ufficio (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167).

lunedì, dicembre 20, 2010

Dal 1° gennaio 2011, gli interessi legali aumentano all'1,50% annuo.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del tasso di interesse legale e' stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti

Gli auguri dell'O.U.A. per le imminenti festività.

sabato, dicembre 18, 2010

OUA: DE TILLA CONFERMATO PRESIDENTE.


Roma - "Si è tenuta ieri, a Roma, presso la Cassa Forense, la prima Assemblea dei delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua. Nel corso dei lavori sono stati eletti, a scrutinio segreto, il presidente, Maurizio de Tilla, riconfermato in modo plebiscitario (71 voti su 76 - cinque schede bianche), i vice presidenti, Luca Saldarelli (Firenze) e Nicola Marino (Foggia), la segretaria, Fiorella Ceriotti (Busto Arsizio), il tesoriere, Domenico Palmas (Aosta). Il resto delle votazioni sono state spostate a gennaio per ragioni metereologiche". Lo comunica una nota dell'Oua.

L'aforisma del sabato.

venerdì, dicembre 17, 2010

Aiga: è ora di varare la riforma forense.


I giovani avvocati dell'Aiga sollecitano l'esecutivo a varare la riforma dell'ordinamento giudiziario e della professione forense e chiedono l'apertura di un confronto con l'avvocatura.
"All'inizio di questo mese - ricorda Giuseppe Sileci, presidente Aiga - il Guardasigilli Angelino Alfano aveva affermato che, superato lo scoglio del 14 dicembre, avrebbe presentato il pacchetto di riforma della giustizia in Consiglio dei Ministri. E' auspicabile – aggiunge Sileci - che la presentazione della riforma della giustizia sia preceduta da un confronto con l'Avvocatura in considerazione delle importanti ricadute che avrà sul mondo forense e, conseguentemente, sui cittadini".
La posizione ufficiale dell'Aiga, ribadita ieri, è che la riforma della professione forense, già passata al Senato, "seppure perfettibile, sia indispensabile per garantire maggiore qualità alle prestazioni legali e che l'istituto della mediaconciliazione debba essere urgentemente rivisitato".
Per l'associazione dei giovani è quindi urgente l'approvazione della riforma della professione forense alla Camera e l'apertura di un tavolo per modificare la media-conciliazione, "proposito - sottolinea Sileci - del resto annunciato dal ministro Alfano durante il recente congresso giuridico nazionale forense di Genova".

Il gelo accoglie il "terzo polo".

mercoledì, dicembre 15, 2010

Berlusconi: giustizia, riforma non sarà completa.


ROMA (Reuters) - Silvio Berlusconi non punta a una riforma della giustizia completa vista la piccola maggioranza di cui gode alla Camera, ma ritiene che su alcuni punti come la velocizzazione dei processi si possa andare avanti.
"Non ci sarà la riforma su certi punti, ma sulla velocizzazione dei temi credo che si possa trovare un accordo", ha detto ieri Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa dopo aver incassato la fiducia della Camera per soli tre voti.

martedì, dicembre 14, 2010

Condominio: per i debiti condominiali, riaffermata la solidarietà (Corte Appello Roma sent. n. 2729/2010)


”La responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio ha natura solidale per cui ogni condomino è tenuto verso i terzi all’adempimento per l’intero della prestazione dovuta, liberando con l’adempimento tutti gli altri condomini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso”
Così ha stabilito la Corte di Appello di Roma, nella sent. n. 2729/2010, ponendosi, così, in aperto contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota pronuncia n. 9148 dell’8 aprile 2008, che – risolvendo un conflitto sorto in giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio – avevano ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
La motivazione su cui i Supremi giudici avevano basato tale assunto era, in estrema sintesi, la seguente: occorre, affinché scatti la solidarietà, ”la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma anche della indivisibilità della prestazione comune”; e poiché il pagamento di una somma di denaro è sempre divisibile, da ciò deriva ”la intrinseca parziarietà dell’obbligazione” condominiale.
Secondo i giudici d’appello romani, però, tale argomentazione non è condivisibile: l’indivisibilità della prestazione – precisano – non costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all’intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota). L’art. 1292 cod. civ. – spiegano ancora gli stessi giudici – non indica affatto la indivisibilità della prestazione come un requisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l’obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile. L’art.1292 cod. civ. identifica piuttosto l’obbligazione solidale passiva nella semplice esistenza di una pluralità di soggetti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori.
Da quanto precede deriva – sempre secondo la Corte d’appello di Roma – che il principio per stabilire se, nel caso di più debitori, c’è una obbligazione solidale o parziaria non è da ricercarsi nella divisibilità della prestazione, ma nel dettato chiaro e inequivoco dell’art. 1294 cod. civ. secondo cui i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Norma da cui si evince – concludono gli stessi giudici – che la regola generale è la solidarietà dei condomini per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune.

Fonte: Confedilizia

Avvocati: reiscrizione all’albo vietata in caso di reato (Cass. Sezioni Unite civili n. 25089/2010).


Negata la reiscrizione all'ordine dell'avvocato che aveva chiesto la cancellazione per motivi personali ma che prima della cancellazione aveva avuto una condanna per falso, venendo così meno il requisito della condotta «specchiata e illibatissima».
A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione con la sentenza delle sezioni unite civili n. 25089 depositata il 13/12/2010.
Il professionista cui in precedenza era stata inflitta dall'ordine la sanzione disciplinare della censura soprattutto a causa della sua (allora) giovane età e del fatto che il pm aveva sollecitato l'ammonimento.
Nel chiedere la reiscrizione il ricorrente aveva provato a ricordare precedenti pronunce del Cnf che ritenevano esistente il requisito della condotta "immacolata" anche in presenza di un procedimento o di un precedente penale, negando un automatismo ed esaltando, invece, la discrezionalità dell'ordine nella valutazione. Come pure per l'invocazione del ne bis in idem, con la quale il professionista aveva chiesto che l'antica censura ricevuta dall'ordine costituisse un precedente tale da precludere qualsiasi successiva misura.
Per la Cassazione, che ha rigettato il ricorso, invece il giudizio da rendere al momento dell'iscrizione o della reiscrizione ha un'autonomia piena.

mercoledì, dicembre 08, 2010

'e-Giustizia': da gennaio la notifica di atti agli avvocati via sms e mail.


Roma, (Adnkronos/Ign) - Da gennaio gli avvocati potranno ricevere via sms o e-mail avvisi relativi a decisioni del giudice: decreti, ordinanze, sentenze, comunicazioni su atti, notifiche e qualsiasi informazione di routine.
E' quanto prevede la piattaforma elettronica 'Vivifacile', già attiva per il mondo della scuola e per gli automobilisti. Un servizio che sarà operativo anche per i cittadini che lo desiderano.
Si tratta di una novità che si aggiunge al processo di digitalizzazione della giustizia, dai tribunali alle procure, avviato due anni fa con l'intesa dei ministri per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e il Guardasigilli Angelino Alfano.
Sono stati proprio loro, oggi in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, a presentare il nuovo servizio per avvocati, cancellieri ma anche semplici cittadini.
La piattaforma 'Vivifacile' accessibile al sito www.vivifacile.gov.it, a disposizione di ogni ufficio giudiziario, partirà dalla giustizia civile.
"Ma siamo in grado di far funzionare il sistema anche per la giustizia penale - hanno assicurato i ministri Brunetta e Alfano - negli uffici giudiziari partiremo con tutti i procedimenti civili di contenzioso, volontaria giurisdizione, esecuzioni civili e giudici di pace, il tutto gratuitamente ma anzi con minori costi e con risparmio di tempo".
Alfano ha ricordato che a fronte di "28 milioni di notifiche l'anno cartacee, ben 5.000 persone vengono impiegate, su 40.000 dipendenti del ministero della Giustizia, oltre il 10% quindi, per compiti che possono essere svolti per via telematica e che quindi potranno essere impiegati ad altre funzioni".
Il Guardasigilli ha poi fatto il punto sul processo di informatizzazione del sistema giudiziario.
Al tribunale di Milano l'anno scorso si è arrivati a risparmiare 2,4 milioni di euro solo con vari accorgimenti: dall'utilizzo della posta elettronica certificata all'avvio del processo civile telematico.
Inoltre, nel 2010, il numero degli avvocati abilitati al processo civile telematico è aumentato del 70%.
Alfano ha enumerato una serie di dati, aggiornati a giugno 2010, precisando che anche se non si è ancora raggiunto l'"Eldorado informatico" tuttavia "abbiamo dato uno sprint straordinario all'informatizzazione dei nostri uffici".

martedì, dicembre 07, 2010

Esame avvocato: le sottocommissioni di Salerno.



Governo: è in preparazione una "staffetta"?

Incontro formativo del 10 dic. 2010 (n. 3 crediti).

Concluso Salone di Rimini: verso una 'Fondazione per la Giustizia'.


Realizzare una 'Fondazione per la giustizia' per "confrontarsi e discutere, dibattere problemi comuni e venire a contatto diretto con la società civile".
Questo il contributo della seconda edizione del Salone della Giustizia, manifestazione di quattro giorni fortemente voluta dal presidente della Commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, che ha riunito alla fiera di Rimini tutti i principali esponenti del settore.
Alla fondazione, informa una nota dell'ufficio stampa del Salone, hanno manifestato interesse il presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, il presidente dell'organismo unitario dell'avvocatura, Maurizio De Tilla, il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, e lo stesso Csm.
A chiudere l'edizione di quest'anno, è stata la visita del ministro della Giustizia, Angelino Alfano.
All'inaugurazione aveva invece partecipato il vicepresidente del Csm, Michele Vietti

sabato, dicembre 04, 2010

XXX Congresso forense: la mozione approvata sulla mediazione civile.


XXX Congresso Nazionale Forense
Genova 25-27 novembre 2010

MOZIONE SULLA MEDIAZIONE

Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010
preso atto
1) dei documenti precedentemente approvati dall’Avvocatura, dei documenti predisposti dai congressisti, del contenuto del d.l.vo n. 28/2010 che ha promulgato l’istituto della mediazione obbligatoria per una serie di materie, intesa anche come condizione di procedibilità dell’azione e assoggettata ad una serie di prescrizioni in contrasto con i principi del giusto processo e del diritto di accesso del cittadino alla giustizia e all’assistenza tecnica qualificata
Indica di seguito, i
PRINCIPI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE AL LEGISLATORE PER REGOLAMENTARE LA MATERIA
Preso atto che secondo il Governo la finalità del D.Lgs. 28/2010 sarebbe quella di decongestionare gli uffici rispetto al carico dei processi, con riferimento sia ai giudizi pendenti che a quelli da introdurre, rileva come l’Avvocatura non intenda avallare un approccio che comprometta il diritto del cittadino al giusto processo.
Difatti, la crisi della giustizia non si risolve con provvedimenti tampone o con l’introduzione a forza di sistemi obbligatori di a.d.r. ma necessita di interventi strutturali a livello legislativo e organizzativo, e l’istituto della mediazione così come concepito, appare non corrispondente alle direttive europee in merito, nonché in palese contrasto con i principi costituzionali del nostro ordinamento

CHIEDE

Agli organi istituzionali e politici dell’avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi presso ogni sede per l’abrogazione dell’ obbligatorietà del ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione e, nelle more, il differimento dell’entrata in vigore del D. Lvo. 28/2010 in attesa delle modifiche che sommariamente vengono formulate nei seguenti termini:

1) abrogazione della previsione di annullabilità del mandato per omessa comunicazione preventiva al cliente della possibilità della conciliazione;

2) Obbligatorietà della difesa tecnica;

3) Previsione di un periodo di sperimentazione per valutarne i vantaggi e problematiche;

4) Abrogazione della previsione di una proposta del mediatore in assenza di una congiunta richiesta dalle parti;

5) Abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione e il processo;

6) Previsione della competenza territoriale per gli organismi di conciliazione in correlazione a quella del giudice competente per legge.

Giustizia/ Orlando(Pd): Serve decreto per affrontare emergenze.


Roma, 3 dic. (Apcom) - Prima della crisi di governo, che il Pd dà per scontata, bisognerebbe affrontare le emergenze del sistema giustizia.
Lo dice Andrea Orlando, responsabile giustizia dei democratici: "Prima che questo governo cada, chiediamo un decreto per affrontare almeno tre emergenze tra le emergenze: quelle che si possono affrontare anche senza costi e ulteriori passaggi parlamentari".
Orlando elenca i temi da affrontare: "Una stabilizzazione della magistratura onoraria, che superi la precarietà e dia regole certe a questa fondamentale pezzo della giustizia; la semplificazione del rito del processo civile, esercitando la delega già data al governo dal Parlamento, il che significa rivedere l'impostazione della media conciliazione, che allo stato rischia di essere più un problema che una soluzione. Infine, misure per favorire la mobilità del personale amministrativo per colmare i vuoti di organico, che hanno raggiunto ormai livelli paurosi".

L'AFORISMA DEL SABATO.

mercoledì, dicembre 01, 2010

Csm, Napolitano: "evitare inopportune tensioni" con politica.


ROMA (Reuters) - Rispondendo ad una lettera dei membri laici di centrodestra del Csm, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha richiamato tutti i consigliere al senso di responsabilità e ad evitare tensioni con la politica in una "fase delicatissima" della vita istituzionale.
"Richiamo l'attenzione sul fatto che in una delicatissima fase della vita istituzionale, la mia responsabilità di capo dello Stato deve prevalere rispetto a interventi su questioni che riguardano la dialettica interna al Consiglio. Mi appello perciò al senso di responsabilità di tutti invitando al riserbo, ad evitare il verificarsi di situazioni che possono creare inopportune tensioni", ha detto Napolitano nella lettera, che il vicepresidente del Csm, Michele Vietti, ha letto al plenum del Consiglio.
Il Capo dello Stato ha risposto ad una nota dei consiglieri Annibale Marini, Matteo Brigandì, Filiberto Palumbo, Bartolomeo Romano e Nicolò Zanon sul tema delle pratiche a tutela dei magistrati e su quello delle anticipazioni di stampa dei lavori del Csm -- entrambe criticate dai laici del centrodestra.
Napolitano ha risposto che "il ripetersi di improprie anticipazioni potrebbe rendere opportuna la introduzione, nel regolamento interno, di ulteriori, specifiche previsioni che modifichino l'attuale disciplina, al fine di scongiurare questo grave inconveniente".
Quanto alle pratiche a tutela -- molto note quelle aperte dal Csm a difesa di magistrati accusati dal premier Silvio Berlusconi di essere "toghe rosse" con un'agenda politica funzionale all'opposizione di centrosinistra -- il Capo dello Stato ha ribadito di "avere già avuto occasione di esprimere perplessità sulla natura e sulla efficacia di un istituto che si risolve in una dichiarazione unilaterale esposta al rischio di una ulteriore spirale polemica".

SALONE DELLA GIUSTIZIA: CONVEGNO INAUGURALE ORGANIZZATO DALL’OUA.


(AGENPARL) - Roma, 30 nov - "A Rimini, dalle 10.30, al Salone della Giustizia, si terrà il convegno inaugurale organizzato dall’Oua: 'Verso una riforma della giustizia e della professione di avvocato'.
I lavori saranno aperti da Maurizio de Tilla, presidente Organismo Unitario Avvocatura italiana-Oua. Previsti gli interventi di Michele Vietti, vice presidente del CSM, Renato Schifani, Presidente del Senato, del ministro dell’Interno Roberto Maroni, di Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo, sottosegretari di Stato per la giustizia, di Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello, capogruppo e vicecapogruppo vicario PdL al Senato, di Fabrizio Cicchitto, capogruppo del PdL alla Camera dei Deputati, di Luigi Li Gotti, capogruppo IdV nella Commissione giustizia del Senato, di Luca Palamara, presidente ANM.
Tra i partecipanti numerosi Presidenti degli Ordini Forensi tra i quali quello di Rimini, avv. Giovanni Scarpa, e di Forlì-Cesena, avv. Emanuele Prati.
'Un confronto che riparte dalle conclusioni del XXX Congresso Forense – anticipa Maurizio de Tilla - da Genova è arrivato un messaggio chiaro: centralità dei diritti dei cittadini, modernizzazione della macchina giudiziaria, rilancio del ruolo e del contributo dell’avvocato, che si candida ad essere compiutamente classe dirigente di questo Paese, impegno per la competitività del sistema-Italia. Più di 2000 congressisti è oltre 1200 delegati in rappresentanza dei fori di tutta Italia hanno discusso apertamente, talvolta animatamente, di argomenti di grande rilevanza, votando democraticamente mozioni e risoluzioni di forte rilievo politico'.
'L’assise – ha continuato - ha chiesto al Parlamento che approvi con urgenza la riforma forense, recuperando lo spirito unitario della proposta unitaria avanzata dell’avvocatura, e non sono mancati i richiami al ministro di Giustizia Alfano, in caso di scioglimento del Parlamento, di un intervento per decreto per abrogare la Legge Bersani.
'Ma si anche è invocata una urgente riorganizzazione e riforma della macchina giudiziaria (e del giudice laico), - ha sottolineato - partendo dal Decalogo di Proposte avanzate dall’Oua nei mesi scorsi, che ha ricevuto il trasversale consenso di tutti gli operatori del settore e delle principali forze di maggioranza e opposizione. Non solo: ha anche assunto all’unanimità una posizione netta contro il decreto legislativo sulla media-conciliazione obbligatoria basato su un’inaccettabile cultura del sospetto nei confronti dell’operato degli avvocati e, per citare uno dei molti punti dolenti, non prevedendo, l’assistenza necessaria del professionista. In virtù di questo nuovo sistema verranno investiti più dell’ottanta per cento dei processi, che rimarranno, di conseguenza, paralizzati almeno per un anno, con ulteriore discredito della giustizia e, quindi, dell’avvocatura. Inoltre il decreto non individua nel mediatore un soggetto dotato di preparazione giuridica e affida a questa imprecisata e ibrida figura il potere di formulare un progetto di accordo che, se non viene accettato, può produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino. Ora il dialogo va avanti – ha concluso de Tilla - in questo importante scenario, quale è il Salone della Giustizia".