domenica, novembre 29, 2009

Legge Finanziaria: aumenterà il "contributo unificato"!

....E' di moda "face buc"!

COA Salerno: odg della prossima seduta.


CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI SALERNO
ORDINE del GIORNO
Tornata del 09 dicembre 2009 (ore 16,00)

  1. Lettura ed approvazione verbale precedente
  2. Comunicazioni del Presidente
  3. Iscrizioni e cancellazioni
  4. Pareri
  5. Fondo accessorio per i dipendenti-Rel.Cons. Avv.Visconti
  6. Ammissioni Gratuito Patrocinio-Rel.Cons. Avv.Visconti
  7. Ricorsi a carico degli iscritti-Rel. Sigg.i Consiglieri Delegati
  8. Riforma ordinamento-Rel.Cons. Avv.Majello
  9. POF 2010-Rel.Cons. Avv.Cassandra
  10. Sussidi e contributi
  11. Varie ed eventuali
Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

Compravendita autovetture: la trascrizione al PRA non ha effetto costitutivo.


In materia di contratti con effetti reali, ovvero relativamente ai contratti che producono direttamente il trasferimento di un diritto al momento stesso del formarsi dell’accordo tra le parti, il sistema giuridico italiano, è retto dal cosiddetto principio consensualistico (cristallizzato nella norma di cui all’art. 1376 c.c.).
Pertanto nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Detto principio opera - ovviamente - anche nell’ambito della compravendita di autoveicoli, e fa si che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incida sulla validità, né sia requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica immediatamente a seguito del mero consenso delle parti.
La trascrizione del cosiddetto “passaggio di proprietà” é preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo, da parte di coloro che abbiano avuto causa dal medesimo venditore.
Al di fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di mera presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.
Cassazione civile, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22605.

sabato, novembre 28, 2009

La vecchia cambiale...ha i giorni contati!


Il 5 dicembre 2009 è l'ultimo giorno per utilizzare i vecchi tagli. Poi rimarranno solo i contrassegni telematici
Ancora pochi giorni per adoperare le vecchie marche da bollo e i foglietti di carta bollata per le cambiali.
Infatti dal prossimo 6 dicembre non saranno più utilizzabili né rimborsabili.
A prevederlo, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno scorso.

L'aforisma del sabato.

Riforma forense, Oua: l'Antitrust non vuole vedere la realtà e così danneggia giovani avvocati.


“Non c’è peggior cieco di chi non vuole vedere: il presidente dell’Antitrust ancora una volta sbaglia obiettivo, l’abolizione delle tariffe minime ha danneggiato solo i giovani avvocati a favore dei poteri forti (pubbliche amministrazioni e grandi committenti). Basta girare l’Italia, magari senza pregiudizi e ideologismi, per vedere la realtà. La futura riforma forense vuole rimediare un errore causato dalla legge Bersani”.
Così Maurizio de Tilla, presidente Oua, ha commentato, l'ultima dichiarazione al Consumer’s Forum, del presidente dell' Antitrust, Antonio Catricalà.
“In un grande studio legale i minimi non si sa nemmeno quali siano – ha spiegato - li conoscono invece benissimo i grandi committenti. Infatti, il giorno dopo l’entrata in vigore della “legge Bersani” alcune importati società e le pubbliche amministrazioni hanno pensato bene di ritoccare al ribasso, sotto i minimi, tutti i compensi per gli avvocati. E non a caso sono gli stessi che oggi si scagliano contro questa riforma. Insomma, una deregulation che ha reso i forti più forti e i deboli più deboli”.
“In quanto all’esclusività della consulenza legale – ha concluso - in Italia vige il più assoluto disordine. Nel settore del diritto fioriscono esperti di ogni tipo, senza alcun controllo: allora v'invito ad immaginare se domani un avvocato aprisse un ambulatorio medico, ci preoccuperemmo e questo professionista verrebbe giustamente denunciato per esercizio abusivo della professione. Ecco, anche nella “cura” del diritto dei cittadini è necessaria la stessa attenzione e professionalità. Quella appunto degli avvocati. La proposta in discussione al Senato, ispirata dal mondo forense, chiede solo di mettere ordine affinché si abbia un maggiore livello di garanzia per tutti”.

Cassa Previdenza Forense - comunicazione approvazione riforma.



Comunicato del Presidente della Cassa Forense in relazione alla notizia di approvazione della riforma previdenziale da parte del Min. Lavoro.


La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense comunica che, nel corso della Conferenza dell'OUA, tenutasi a Roma il 20/11/2009, è pervenuta la comunicazione ufficiale da parte del Ministero del Lavoro circa l'intervenuta approvazione della Riforma Previdenziale Forense.
L'approvazione prevede una rimodulazione dello "scalone" per l'aumento a 70 anni dell'età pensionabile, con entrata a regime nel 2021 e un limite temporale di 6 anni all'aumento dal 2% al 4% dell'aliquota per il calcolo del contributo integrativo, con verifica dopo il secondo bilancio tecnico.
La Cassa Forense, nell'esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, che consentirà di mettere in sicurezza i conti dell'Ente per i prossimi 50 anni e di garantire, soprattutto alle giovani generazioni di Avvocati, di guardare con fiducia al loro futuro, comunica che è già stato convocato il Comitato dei Delegati per il prossimo 5 dicembre.
In tale riunione saranno recepite le condizioni imposte dal Ministero, in modo da consentire la pubblicazione del provvedimento in G.U. entro la fine dell'anno e l'entrata in vigore della riforma a decorrere dal 1°/1/2010.
Roma, 23 novembre 2009

Il Presidente
Avv. Marco Ubertini

Mi ricorda qualcuno.....ma non ricordo chi!

venerdì, novembre 27, 2009

Napolitano: “quanti appartengono istituzione preposta esercizio giurisdizione, s’attengano rigorosamente allo svolgimento di tale funzione".

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha convocato i giornalisti per una dichiarazione - fatto piuttosto inusuale - al termine di una cerimonia al Quirinale per chiarire la sua posizione dopo le accese polemiche di questi giorni sull'attualità politica.
"Sento il bisogno di dire qualcosa in questo particolare momento", ha spiegato il capo dello Stato.
Ecco il testo integrale della dichiarazione rilasciata da Napolitano ai giornalisti: "L'interesse del paese - che deve affrontare seri e complessi problemi di ordine economico e sociale - richiede che si fermi la spirale di una crescente drammatizzazione, cui si sta assistendo, delle polemiche e delle tensioni non solo tra opposte parti politiche ma tra istituzioni investite di distinte responsabilità costituzionali".
"Va ribadito - continua il capo dello Stato - che nulla può abbattere un governo che abbia la fiducia della maggioranza del Parlamento, in quanto poggi sulla coesione della coalizione che ha ottenuto dai cittadini-elettori il consenso necessario per governare. È indispensabile che da tutte le parti venga uno sforzo di autocontrollo nelle dichiarazioni pubbliche, e che quanti appartengono alla istituzione preposta all'esercizio della giurisdizione, si attengano rigorosamente allo svolgimento di tale funzione. E spetta al Parlamento esaminare, in un clima più costruttivo, misure di riforma volte a definire corretti equilibri tra politica e giustizia".

Stop a fax selvaggio: nuovo divieto del garante della privacy.


Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nuovamente per combattere l'invio di pubblicità indesiderata via fax. Dall'inizio del 2009 sono oltre 500 le segnalazioni già pervenute al Garante da cittadini e imprese che denunciano questa tecnica di spam.
L'ultimo intervento dell'Autorità ha riguardato una società alla quale è stato vietato l'ulteriore trattamento di dati personali, utilizzati senza consenso dei destinatari per l'invio di pubblicità indesiderata.
L'Autorità ha imposto, inoltre, la cancellazione di tutti i dati personali per i quali non risulti documentata la manifestazione del consenso all'invio di comunicazioni promozionali.
L'azienda, nel corso dell'istruttoria, ha peraltro ammesso di aver ricevuto 20.300 richieste da parte di professionisti e imprese che chiedevano di non ricevere più pubblicità e di essere cancellati dalla loro banca dati. La mancata osservanza del provvedimento di divieto espone a sanzioni penali e al pagamento di una somma che va da trentamila a centottantamila euro.
Come altre imprese in precedenza, anche in questo caso la società ha affermato di utilizzare, per gli invii, nominativi estratti da elenchi telefonici "categorici" pubblici (come Pagine Gialle o Pagine Utili). Questo consentirebbe, ad avviso delle imprese, di poter liberamente disporre di quei numeri per comunicazioni promozionali.
Il Garante, al contrario, ha ancora una volta ribadito che l'uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali, come è il fax (ma il discorso vale anche per sms, mms, e-mail, etc.) impone la preventiva acquisizione del consenso informato e specifico da parte dei destinatari, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi.

Presentazione del libro "Figli del sud" dell'Avv. Pompeo Onesti.

Arrivano le "specializzazioni": a chi serviranno?

lunedì, novembre 23, 2009

La "separazione delle carriere" che farà Alfano.

La PEC diventa obbligatoria: istruzioni per l'uso.


Dopo la PEC_ufficiale (attribuita d'ufficio da alcuni Ordini a tutti i propri iscritti) e la PEC_distintiva (Ordine di Milano: al fine di individuare e distinguere immediatamente gli avvocati milanesi) a Roma, è nata la PEC_us - Posta Elettronica Certificata ufficiale standardizzata per il Giudice di Pace.
PEC_cato, il semplice e rivoluzionario sistema della PEC rischia di essere inquinato da inopportuni, ingiustificati e illegittimi interventi.
Alcuni Ordini degli Avvocati, in questi ultimi giorni, prima della scadenza prevista per la comunicazione, hanno moltiplicato il significato da dare al semplice sistema di Posta elettronica certificata creando una enorme confusione alla quale bisogna porre rimedio.
Dopo la PE (posta elettronica ordinaria), la CPE PTC (Posta elettronica per il processo telematico), la PEC (posta elettronica certificata) , la CEC PAC (Posta elettronica per i rapporti con la pubblica amministrazione) in questi giorni è nata la PEC_ufficiale (attribuita d'ufficio da alcuni Ordini a tutti i propri iscritti), la PEC_distintiva (Ordine di Milano: al fine di individuare e distinguere immediatamente gli avvocati milanesi) e da ultimo la PEC_us (Posta Elettronica Certificata ufficiale standardizzata per il Giudice di Pace di Roma).
La PEC_us è un servizio illegittimo inventato a Roma presso il Giudice di Pace per la richiesta delle copie di sentenze e dei decreti ingiuntivi da parte dei soli Avvocati muniti della Pec ufficiale rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Gli esperti di informatica giuridica sono all'opera, da diversi giorni, per individuare la normativa di riferimento che ha determinato questo provvedimento, ma la ricerca fino ad ora è risultata vana.
Le conseguenze di questa ultima novità (la PEC_us) sono aberranti: avremo la PEC_us Romana, la PEC_us Milanese, la PEC_us Napoletana ...
E' urgente e necessario un intervento istituzionale per bloccare questa illegittima, ingiustificata ed inopportuna determinazione.
Esiste una sola tipologia di posta elettronica certificata, così come previsto dal D.P.R. 68/2005.
L'art. 16 comma 7 del DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009, ha stabilito che tutti i Professionisti iscritti negli Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare, entro il 29.11.2009, ai rispettivi Ordini o Collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o “analogo indirizzo di posta elettronica .....”.
Il comma 9 inoltre precisa che “Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (prevede la ipotesi delle comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni che devono avere una verifica circa la provenienza), le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 (i soggetti: le imprese, i professionisti e le amministrazioni) del presente articolo (art.16), che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo”.
Questa procedura determinerà un sistema di comunicazione analogo a quello oggi attuato con il sistema tradizionale delle raccomandate.
La Posta Elettronica Certificata
La Posta Elettronica Certificata (acronimo PEC) è il servizio che consente di inviare e ricevere documentazione digitale, con un elevato livello di sicurezza e di dare valore legale al processo di trasmissione dei messaggi.
Oggi, accanto alla e-mail ordinaria, esistono, in virtù di alcuni provvedimenti normativi, altre tipologie di posta elettronica e precisamente:
1. la posta elettronica certificata, meglio nota come Pec;
2. l’analogo indirizzo di posta elettronica elaborato con particolari caratteristiche;
3. la casella elettronica certificata per la Pubblica Amministrazione, identificata con l’acronimo CEC PAC;
4. la casella di posta elettronica del processo civile telematico, sigla CPE PTC.
La PEC è regolamentata dal D.P.R. n. 68 dell’11/2/2005 come successivamente modificato.
Le recenti disposizioni legislative hanno introdotto l’analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali e la casella elettronica certificata per la Pubblica Amministrazione, identificata con l’acronimo CEC PAC.
La CPE PTC è la casella di posta elettronica prevista dal processo civile telematico, come precisato dal DPR 123/01 ed è autonoma rispetto alla posta elettronica certificata.
E' all'esame di un provvedimento legislativo in corso di discussione, la abrogazione di questa tipologia di posta per consentire la utilizzazione della PEC.
La CEC PAC e’ la PEC utilizzabile nei rapporti tra la PA ed i cittadini.
La PEC garantisce l’effettiva spedizione e l’effettivo ricevimento di un messaggio di posta elettronica tra due soggetti.
Certificare l'invio di un messaggio implica che il gestore di posta fornisca al mittente una ricevuta dell’avvenuta spedizione, valida come prova legale.
Con la stessa procedura, quando il messaggio raggiunge il destinatario, il gestore invierà al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione della data e dell’orario.
In particolare, quando si spedisce un messaggio da una casella di questo tipo, si riceve dal proprio provider di posta certificata (gestore Pec mittente) una ricevuta di accettazione, firmata dal gestore stesso, che attesta il momento della spedizione ed i destinatari, distinguendo quelli normali da quelli dotati di PEC (le informazioni sono in genere disponibili sia in formato testo che in formato xml). Tale ricevuta ha valore legale, in virtù della citata legge istitutiva della PEC, e conferma l’effettivo oppure il mancato invio della comunicazione.
Il provider del mittente crea quindi un nuovo messaggio, che prende in genere il nome di busta di trasporto.
Questa conterrà non solo l’e-mail originale, ma anche i principali dati della spedizione e gli eventuali allegati. La realizzazione di questo ulteriore “pacchetto” permette di controllare che non ci sia alcuna manomissione nel corso della spedizione.
La busta viene quindi firmata dal gestore del mittente ed inviata.
Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più fornitori (ovvero i provider delle due parti sono differenti), il gestore del destinatario rilascia a quello del mittente l’avvenuta presa in carico della mail.
Una volta ricevuto il “pacchetto”, il provider del destinatario provvederà dunque a verificarne la completa integrità.
Appena effettuata la consegna del messaggio, il gestore di posta del destinatario invierà al mittente la ricevuta di consegna. Anche qui (come nel caso dell’invio) si tratta di una mail, firmata del gestore stesso che specifica l’avvenuto recapito, data ed ora relative.
In aggiunta, essa conterrà anche il messaggio vero e proprio trasmesso al destinatario e comprensivo di tutti gli eventuali allegati.
Quindi la PEC, a differenza dei normali mezzi per l’invio di documenti ufficiali in formato cartaceo, fornisce al mittente una prova firmata dell’avvenuto recapito della “busta di trasporto” (con data e ora di consegna).
Qualora il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute relative ai messaggi inviati (per errore una e mail e’ stata cancellata), potrà richiedere le informazioni di cui ha bisogno al provider.
Infatti il gestore di posta certificata è obbligato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a tenere traccia per trenta mesi delle operazioni di spedizione e ricezione, avvenute per suo tramite all’interno di appositi file. Va infine aggiunto che, se dovesse presentarsi l’eventualità in cui il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, il gestore dovrà comunicare al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso.
Anche per la e mail certificata valgono i principi indicati per la e mail ordinaria. La differenza è data dal fatto che la posta elettronica viene inviata in una casella tenuta da un terzo soggetto accreditato dal Cnipa.
Le caselle di posta per l'Avvocato
L’Avvocato puo' essere titolare di uno o più indirizzi e-mail e di una o più casella di posta elettronica ordinaria o di una o più caselle di posta elettronica certificata. Per risolvere il problema della consultazione immediata di tutte le caselle e-mail di cui dispone, si può attivare un servizio di reindirizzamento.
Con questo sistema i messaggi che arrivano sulle diverse caselle e-mail vengono tutti automaticamente inviati verso una casella, in modo da avere una concentrazione delle comunicazioni.
A nostro avviso l'avvocato dovrebbe munirsi delle seguenti caselle di posta:
1- una casella di posta elettronica ordinaria per lo studio;
2 - una casella di posta elettronica ordinaria personale;
3 - una casella di posta elettronica certificata.
Le prime due caselle potranno essere utilizzate per ricevere tutte le ordinarie comunicazioni.
Nella casella di posta elettronica certificata dovrebbe essere consentito il solo ricevimento della posta elettronica certificata per evitare intasamento e confusione dei messaggi.
Avv. Domenico Condello

venerdì, novembre 20, 2009

L'unico tiranno che accetto.......

Alfano: la riforma non la detta l'Anm.


"Noi lavoriamo affinchè il sistema della giustizia possa prevedere ordinariamente che un procedimento penale si concluda in sei anni. Mi sembra un tempo congruo. Non si può rimanere impelagati nella giustizia a vita. È una norma di civiltà". Il ministro della Giustizia Angelino Alfano al VI Congresso della Conferenza nazionale dell'Avvocatura e torna a parlare della discussa riforma del "processo breve".
Il Guardasigilli afferma con chiarezza che la riforma della giustizia sarà fatta e non verrà scritta "sotto dettatura dell'Anm", ma, sottolinea, non c'è alcuna intenzione di portare i pm sotto il controllo del governo. Alfano, rivolgendosi alla platea della Conferenza nazionale dell'avvocatura, spiega: "Vogliamo solo migliorare ciò che c'è scritto nella Costituzione. Non intendiamo variare l'equilibrio dei poteri assegnato dal Costituente". E' però necessario, sottolinea, dare all'avvocatura pari dignità rispetto ai pm, che "si danno del tu con i giudici, mentre gli avvocati danno del lei ai giudici".
Tra gli obiettivi della riforma fissati dal Guardasigilli c'è quello di prevedere un limite di sei anni, più le indagini, per i processi. Si tratta di un tempo "congruo", ma è anche necessario che la Finanziaria stanzi più risorse per il settore della giustizia "perchè non intendiamo farci dire che con una mano chiediamo ai giudici di completare i processi in sei anni e con l'altra sottraiamo le risorse necessarie". Alfano ribadisce l'intenzione di andare avanti col "processo breve": "Sei anni, più gli anni delle indagini, quindi in totale otto, nove, dieci anni, mi paiono un tempo congruo perchè un processo venga portato a compimento".
Spiega Alfano: "Noi non intendiamo mettere il pm sotto l'esecutivo. Il pm indipendente è garanzia di giustizia ed equità di fronte ai cittadini". Insiste il ministro: "Non intendiamo farlo innanzitutto perchè non lo riteniamo giusto; e poi perchè abbiamo il buon senso di non considerarci eterni: oggi abbiamo un esecutivo liberale, democratico e garantista... Vi immaginate come sarebbe se ci fossero i pm sotto il controllo di altri esecutivi non così liberali?". Alfano dice di ritenere "sacro il recinto di autonomia e indipendenza dei magistrati": "Come recita la Costituzione, i magistrati sono soggetti soltanto alla legge. Ma alla legge sì, e la legge la fa il Parlamento in nome dello stesso popolo sovrano in nome del quale i magistrati pronunciano le sentenze".
Il problema, spiega il ministro, è quello di dare pari dignità a pm e avvocati: "Io sono per chiamare i pm 'avvocati dell'accusa'". Continua Alfano: "I pm e i giudici frequentano lo stesso ufficio, lo stesso bar, hanno anche la possibilità di fidanzarsi se sono uomo e donna e il giorno dopo in tribunale si danno del tu; mentre i giudici agli avvocati danno del lei. Questa non è parità e noi vogliamo cambiare. Dico con grande franchezza ai magistrati e alle componenti associate della magistratura che non vogliamo mettere i pm sotto l'esecutivo. Ma la riforma della giustizia la faremo seguendo i nostri programmi, i nostri convincimenti e non sotto dettatura dell'Anm". La platea esplode in un'ovazione e il ministro aggiunge: "Anche perchè se la facessimo sotto dettatura dell'Anm temo che il foglio resterebbe bianco, perchè mi sa che non vogliono fare alcuna riforma".

Scatti dalla VI Conferenza Nazionale Avvocatura.






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La diretta in streaming della VI Conferenza Nazionale Avvocatura.



LA DIRETTA IN STREAMING DELLA VI CONFERENZA NAZIONALE AVVOCATURA (CLICCA QUI)

PROCESSO BREVE:AVVOCATI, SENZA INTERVENTI STRUTTURALI E FONDI DDL DUBBIO.


(ASCA) - Roma, 20 nov - Il ddl sul processo breve per ''avere credibilita''' dovra' essere accompagnato ''da interventi strutturali e da risorse adeguate'', altrimenti ''assisteremo al varo di una riforma che verrebbe giustamente criticata perche' parziale, alimentando cosi' il dubbio che sia stata realizzata con finalita' diverse da quelle esposte in piu' occasioni''.
E' quanto ha affermato il presidente dell'Organismo unitario dell'Avvocatura (OUA), Maurizio de Tilla intervenendo alla VI conferenza nazionale dell'Avvocatura.

POF Diritto Amministrativo (20/11/2009-Palazzo di Città).

giovedì, novembre 19, 2009

La favoletta della rana di Fedro è ancora attuale.


La rana vide una volta il bue al pascolo e presa da invidia per tanta grandezza gonfiò la pelle rugosa: poi chiese ai suoi figli se fosse più grossa del bue. Loro risposero di no.
Tese di nuovo la pelle con sforzo maggiore e nello stesso modo domandò chi fosse più grande. Loro dissero il bue.
Alla fine, esasperata, mentre cercava di gonfiare ancora di più tutta se stessa, il suo corpo scoppiò e così giacque.
Fedro- I,24

Riforma Avvocatura, Alpa (Cnf): “Giudizio altamente positivo".


Roma. “Apprezziamo molto il lavoro della commissione giustizia del Senato sulla riforma dell’ordinamento professionale forense: il risultato è un testo bipartisan, che ha preso spunto dal lavoro unitario dell’avvocatura che con questa riforma ha voluto imprimere alla categoria forense una maggiore assunzione di responsabilità e maggior rigore”.
Così il presidente del Cnf Guido Alpa ha commentato oggi a caldo, conversando con i giornalisti, l’esito dei lavori parlamentari sul testo di riforma dell’ordinamento forense.
Nella mattinata, la commissione giustizia del Senato aveva terminato l’esame degli emendamenti, e ora è atteso il parere della commissione bilancio prima del voto definitivo sull’articolato.
“Ci auguriamo che il Parlamento possa approvare definitivamente la riforma entro l’anno. Ci risulta che il testo andrà in aula il prima possibile. Speriamo che lo spirito bipartisan sia conservato anche alla Camera”, ha riferito Alpa.
Il presidente del Cnf ha sottolineato come siano significative le novità della riforma che inseriscono “regole di maggior rigore nell’esercizio della professione, volute fortemente dalla stessa avvocatura nonostante impongano dei costi. Questo per smentire insinuazioni di un testo ispirato a criteri corporativi”.
Il riferimento specifico riguarda le norme che riscrivono l’accesso, rendendolo più severo anche con la previsione di prove informatiche per la iscrizione al registro dei praticanti; quelle che modificano radicalmente i procedimenti disciplinari per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale; la previsione dell’obbligo della formazione permanente e di quello di una polizza assicurativa. Nonostante siano state espunte le norme che escludevano la iscrizione all’albo ai professionisti che avessero compiuto i cinquant’anni e per coloro che avessero superato l’esame di abilitazione nei cinque anni precedenti al domanda, rimane il principio della necessaria verifica delle continuità ed effettività dell’esercizio professionale per mantenere l’iscrizione all’albo, le cui modalità saranno disciplinate da un regolamento del ministero della giustizia.
“Non solo. La regola è che non ci si potrà iscrivere all’albo se non si supera un esame. Non saranno più previste iscrizioni ope legis, fatti salvi i diritti quesiti”, ha spiegato Alpa.
Sulle esclusive, riscritte dagli emendamenti votati in commissione (sono mantenute quelle relative all’assistenza negli arbitrati rituali ma non nelle conciliazioni e anche quella relativa alla consulenza legale pur ammettendo quella fornita dai giuristi di impresa a vantaggio degli enti dai quali sono dipendenti), Alpa ha voluto precisare che “l’esclusiva non compromette la consulenza legale offerta da società appartenenti allo stesso gruppo societario”. Bene anche la reintroduzione dei minimi tariffari vincolanti “che sono non certo una istanza corporativa ma sono giustificati dalla necessità di garantire prestazioni qualificate ai cittadini”, e a quella del divieto di patto di quota lite.
Qualche zona d’ombra, nel giudizio del presidente del Cnf, rimane per la decisione della commissione giustizia di espungere dal testo l’obbligo di compenso del praticante: “ Lo riteniamo utile e comunque tale obbligo è previsto nel codice deontologico”; e per la modifica delle norme sulla composizione dello stesso Consiglio nazionale forense

Convegno di diritto minorile (27/11/2009-Aula Parrilli).

Riforma forense, de Tilla (Oua): “Buona notizia l’approvazione in commissione. In Aula possibili miglioramenti a partire dal numero chiuso”.


“L’Approvazione in Commissione Giustizia del Senato della riforma dell’Ordinamento forense è un primo passo importante verso una regolamentazione rigorosa della nostra professione”, commenta così il il voto di oggi al Senato il presidente dell’Organismo unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla.
“Sono stati reintrodotti i minimi tariffari, stabilita l’esclusiva agli avvocati sulla consulenza, vietato il patto di quota lite. Tutte richieste avanzate con forza in questi mesi dall’Avvocatura – aggiunge de Tilla -. L’ulteriore passo è il “numero programmato” dall’Università alla professione”.
Il presidente dell’Oua sottolinea anche l’importanza del voto di oggi a fronte delle molte pressioni arrivate nelle ultime settimane: “La Commissione Giustizia del Senato ha avuto coraggio, smentendo l’Antitrust che ha contrastato questa riforma rifacendosi a liberalizzazioni selvagge e inesistenti direttive europee”.
Di questi temi si discuterà nell’ambito della VI Conferenza nazionale dell’Avvocatura in programma a Roma il 20 e 21 Novembre (Hotel Cavalieri Hilton).
Roma, 18 novembre 2009

martedì, novembre 17, 2009

Giustizia, tentazione Pdl:"infinocchiare" il Pd.


di Franco Bechis - C’è una idea pazza nel PdL sulla giustizia, ed è quella di accantonare il ddl sul processo breve presentato la scorsa settimana da Maurizio Gasparri e controfirmato da altri 52 parlamentari (perfino 15 finiani) per sostituirlo con il vecchio testo del ddl presentato da Anna Finocchiaro nel lontano 2006. Sarebbe una sfida all’opposizione che certo non può gridare allo scandalo se si propone un testo ideato e scritto dai più fini giuristi del Partito democratico di Pierluigi Bersani ed eventualmente alcune abnormità lì contenute potranno essere corrette con emendamenti durante il percorso parlamentare.
Per questo ieri il ddl Finocchiaro era all’esame dei giuristi del PdL e sarà oggetto di un esame politico fra tutte le componenti di maggioranza nelle prossime ore.
«Certo, se ne devono occupare i nostri tecnici», spiega lo stesso Gasparri, «ma quella del ddl Finocchiaro assunto come testo base è una soluzione politicamente percorribile e che metterebbe spalle al muro chi oggi si scandalizza di norme che solo tre anni fa aveva proposto in modo assai più generoso».
Con il ddl Finocchiaro una cosa sarebbe certa: verrebbero dichiarati subito estinti i processi in corso nei confronti di Silvio Berlusconi perché sarebbero trascorsi i tempi massimi previsti (e le norme sarebbero - come espressamente detto nella relazione di accompagnamento di quel ddl, il n.878 del Senato durante la scorsa legislatura - applicabili a tutti i processi in corso in qualsiasi fase).
Più problematica la sua applicazione materiale ad ogni tipo di reato senza distinzione della sua gravità e della pena edittale prevista come voleva la Finocchiaro: perché in questo caso sì - a differenza del ddl Gasparri - salterebbero in toto processi delicati come quelli a Parmalat e Cirio e come quelli Eternit e Thyssen, precludendo anche i risarcimenti non ancora erogati ai familiari delle vittime.
Ma appunto sarebbe con gli emendamenti presentabili al Senato e alla Camera che si potrebbe correggere questo effetto-terremoto che il ddl Finocchiaro in sé aveva ed ha.
Con piccole modifiche bisognerebbe poi eliminare da quel testo la furia ideologica con cui per fare piazza pulita della odiata legge ex Cirielli si facevano saltare anche gli inasprimenti lì inseriti per il 416-bis, e cioè per i reati di associazione mafiosa.
Per altro l’applicazione letterale del ddl Finocchiaro anche a tutti i processi in corso nei confronti della criminalità organizzata ne farebbe saltare gran parte, ed è un altro difetto clamoroso a cui il PdL dovrà tentare di porre argine.
La senatrice del Pd, che probabilmente non ha ancora avuto il tempo di rileggersi il testo del ddl da lei stessa sottoscritta nel 2006, ha sostenuto in una vibrante intervista a Repubblica che con quelle norme minimo un processo sarebbe durato 12 anni «e prevedeva che dalla notizia di reato alla sentenza di primo grado potessero trascorrere sei anni».
Purtroppo per chi oggi vorrebbe assumerlo come testo base e mettere fine alle polemiche strumentali, quel che ha sostenuto la Finocchiaro non è vero: il ddl da lei firmato prevedeva massimo due anni per le indagini preliminari (nel testo PdL invece queste non hanno limiti di tempo, essendo assai diverse le indagini su un piccolo furto da quelle su una strage o su una associazione di stampo mafioso) e massimo altri due per il processo di primo grado.
E anche se la Finocchiaro prima di fare il politico è stata magistrato e non matematico, non c’è dubbio che due più due faccia quattro e non sei. Con altri due anni per il secondo grado e due per la Cassazione il tempo massimo processuale previsto dal ddl Finocchiaro sarebbe stato sei anni più due di indagini preliminari. Quello del ddl Gasparri sei anni più tutto il tempo necessario alle indagini preliminari.
I ritocchi non sono semplici da fare però per il PdL. Perché proprio le modifiche restrittive sono quelle che stanno causando più problemi con il Quirinale.
Innanzitutto quelle che ha voluto fortemente il presidente della Camera Gianfranco Fini e introdotte via Giulia Buongiorno (la non applicabilità del processo breve a chi non è incensurato), bocciata espressamente dagli sherpa del Quirinale.
In secondo luogo proprio l’esclusione di alcune tipologie di reato grave (ad esempio quelle sugli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro) dall’applicabilità della norma. Secondo il Quirinale quelle esclusioni non possono esserci, e Berlusconi può evitare i suoi processi solo se li eviteranno anche Calisto Tanzi e i vertici della Thyssen.

lunedì, novembre 16, 2009

OUA: SI' AL “PROCESSO BREVE”, MA SERVONO RISORSE.


(ANSA) - 'Il ddl sul 'processo breve' deve essere accompagnato da interventi strutturali e da risorse adeguate, come d'altronde piu' volte auspicato anche dallo stesso ministro Alfano, altrimenti assisteremo al varo di una riforma che verrebbe giustamente criticata perche' parziale, alimentando cosi' il dubbio che sia stata realizzata con finalita' diverse da quelle esposte in piu' occasioni'.
Lo dice Maurizio De Tilla, presidente dell' Organismo Unitario dell' Avvocatura, condividendo l'attenzione del Governo sulla Giustizia, ma sottolineando la necessita' di 'aprire un dialogo con avvocati e magistrati'.
'Abbiamo un sistema lento e farraginoso, lontano dagli standard europei e spesso oggetto di richiami e interventi da parte degli organismi di controllo comunitari', osserva De Tilla, rilanciando il 'Patto per la Giustizia e per i cittadini' sottoscritto lo scorso luglio dagli operatori del settore, a cominciare da Oua e Anm in cui si indicavano le proposte per avviare una riforma organica e condivisa della macchina giudiziaria.
'Bisogna fare attenzione - osserva De Tilla - affinche' con questo progetto di legge non si producano effetti indesiderati, proprio per le ragioni sopra esposte. Uno dei rischi è che i tribunali, non essendo ancora attrezzati, non riescano a gestire nei tempi previsti i processi e la conseguenza sarebbe un meccanismo di prescrizione di fatto del reato'.(ANSA)

domenica, novembre 15, 2009

Crediti formativi in diritto ambientale.

COA: integrazione dell'ultimo ODG.




Salerno,15 novembre 2009.


Ai Sigg.i Consiglieri
Loro sedi

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI SALERNO

INTEGRAZIONE ORDINE del GIORNO
Tornata del 24 novembre 2009 ore 16,00



VI bis. Esame decreto legislativo in relazione art.60 L.19 giugno 2009
n.69-Iniziative e determinazioni -Rel.Cons.Avv.Majello.
VI ter. Organizzazione POF 2010-Rel.Cons.Avv.Cassandra.


Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

giovedì, novembre 12, 2009

L'Anm attacca il Ddl sul c.d. processo breve: "Devastante ed incostituzionale".


Una riforma con "effetti devastanti sul funzionamento della giustizia penale in Italia": così l'Associazione nazionale magistrati giudica il ddl sul processo breve. E parla di "inevitabile prescrizione per reati gravi", esprimendo "forti dubbi di costituzionalità".
La lettura del disegno di legge sul "processo breve" "conferma e aggrava le forti perplessità già espresse dall'Anm nell'incontro con la Consulta per la giustizia del Pdl", affermano in una nota il presidente Luca Palamara e il segretario Giuseppe Cascini.
"Gli unici processi che potranno essere portati a termine saranno quelli nei confronti dei recidivi e quelli relativi ai fatti indicati in un elenco di eccezioni, che pone forti dubbi di costituzionalità. E' impensabile, infatti, che il processo per una truffa di milioni di euro nei confronti dell'imputato incensurato si estingua, mentre debba proseguire il processo per una truffa da pochi euro, commessa da una persona già condannata, magari anni prima, per altro reato".
"Saranno invece destinati a inevitabile prescrizione - avvertono - tutti i processi per reati gravi, quali abuso d'ufficio, corruzione semplice e in atti giudiziari, rivelazione di segreti d'ufficio, truffa semplice o aggravata, frodi comunitarie, frodi fiscali, falsi in bilancio, bancarotta preferenziale, intercettazioni illecite, reati informatici, ricettazione, vendita di prodotti con marchi contraffatti; traffico di rifiuti, vendita di prodotti in violazione del diritto d'autore, sfruttamento della prostituzione, violenza privata, falsificazione di documenti pubblici, calunnia e falsa testimonianza, lesioni personali, omicidio colposo per colpa medica, maltrattamenti in famiglia, incendio, aborto clandestino".
Per tutti questi reati "sarà impossibile arrivare a una sentenza di primo grado entro due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio, quindi sarà sempre impossibile accertare i fatti.
"Truffatori di professione, evasori fiscali, ricettatori, corrotti e pubblici amministratori infedeli che non abbiano già riportato una condanna, avranno la certezza dell'impunità" sottolineano ancora Palamara e Cascini, che poi puntano l'indice anche contro la norma transitoria che estende ai processi in corso l'applicazione delle nuove disposizioni.
"E' destinata a determinare - dicono - l'immediata estinzione di decine di migliaia di processi, anche per fatti gravi. Per limitarci a qualche esempio, la legge provocherà l'immediata estinzione di gran parte dei reati nei processi per i crac Cirio e Parmalat, per le scalate alle banche Antonveneta e Bnl, per corruzione nel processo Eni-Power”.